Ordinanza
concernente l’esecuzione dell’allontanamento
e dell’espulsione di stranieri
(OEAE)
dell’11 agosto 1999 (Stato 1° aprile 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)2;
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo (LAsi);
visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19974
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),5
ordina:
2 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Sezione 1: Aiuto all’esecuzione 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
Art. 1 Disposizioni generali 7
(art. 71 LStrI)
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale8 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19279 (espulsione giudiziaria).
7 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
8 RS 311.0
9 RS 321.0
Art. 2 Inizio dell’aiuto all’esecuzione 10
(art. 71 lett. a LStrI)
1 La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.
2 Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’allontanamento.
3 Nella procedura ampliata di cui all’articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l’ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente.
4 La SEM informa l’autorità cantonale competente sull’avvio delle pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 2a Colloquio sulla partenza 11
1 Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, l’autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all’esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.
2 Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall’autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.
3 Nella procedura Dublino di cui all’articolo 26bLAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell’autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.
4 Il colloquio sulla partenza serve in particolare a:
- a.
- spiegare l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria alla persona interessata;
- b.
- accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera;
- c.
- accertare che lo stato di salute consenta il trasporto;
- d.
- informare la persona interessata sull’obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi;
- e.
- comminare all’occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73–78 LStrI;
- f.
- informare la persona interessata sull’aiuto al ritorno;
- g.
- informare la persona interessata in merito all’indennità per le spese di viaggio di cui all’articolo 59a capoverso 2bis OAsi 2.
11 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 2b Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa 12
1 L’autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStrI. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all’ottenimento dei documenti e all’organizzazione della partenza, nonché a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.
2 Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell’asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2bis OAsi 2 (spese di viaggio) e 59abis OAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.
3 La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell’asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.
12 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 3 Accertamenti d’identità e di cittadinanza 13
1 La SEM verifica, nell’ambito dell’ottenimento di documenti di viaggio, l’identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.14
2 A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d’origine. Informa il Cantone sull’esito degli accertamenti.15
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
14 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 4 Ottenimento dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari 16
(art. 97 cpv. 2 LAsi)
L’ottenimento dei documenti di viaggio necessari all’esecuzione dell’allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 4a Convenzioni con autorità estere 17
(art. 48a LOGA)
Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)18 e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché con l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.
17 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 927). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
18 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Organizzazione della partenza 19
(art. 71 lett. b LStrI)20
1 Per l’organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.21
2 Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d’aereo e la rotta.
3 La SEM può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.22
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 6 Collaborazione con il DFAE 23
(art. 71lett. c LStrI)24
1 La SEM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d’informazioni su:
- a.
- le questioni relative all’ottenimento di documenti;
- b.
- l’organizzazione della partenza e del ritorno;
- c.
- la sicurezza del personale ufficiale d’accompagnamento.
2 Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.25
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
25 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 7 Documentazione d’esecuzione e perfezionamento professionale 26
1 La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria, in particolare sull’ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.
2 Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.
26 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 8 Assistenza amministrativa cantonale 27
I Cantoni garantiscono alla SEM l’assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l’accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d’identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.
27 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 9 Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi 28
Se per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest’ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.
28 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 10 Sospensione dell’aiuto all’esecuzione 29
1 La SEM sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché:
- a.30
- motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria;
- b.
- non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale;
- c.
- non è nota la dimora dello straniero.31
2 L’esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l’adempimento dell’obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.
29 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
30 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).
Art. 11 Servizio all’aeroporto 32
La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi;
- b.
- fissazione del livello di esecuzione conformemente all’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 novembre 200833 sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;
- c.
- organizzazione e coordinamento dell’accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo;
- d.
- fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d’aereo per i voli di linea;
- e.
- organizzazione di voli speciali;
- f.
- consulenza alle autorità federali e cantonali competenti;
- g.
- versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l’aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all’aeroporto.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
33 RS 364.3
Art. 11a Prestazioni all’aeroporto 34
1 La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all’aeroporto. Si tratta in particolare:
- a.
- dell’accoglienza di persone all’aeroporto;
- b.
- della verifica della volontà di viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio;
- c.
- del controllo di sicurezza;
- d.
- della scorta di polizia fino all’imbarco;
- e.
- della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto.
2 Le prestazioni fornite dalla competente autorità all’aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati.
3 Per l’accoglienza all’aeroporto e la scorta di polizia fino all’imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:
- a.
- 400 franchi per i voli di linea;
- b.
- 1700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d’origine.
4 La SEM assicura l’accompagnamento medico:
- a.
- a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese;
- b.
- se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi.
34 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 12 Sistema d’informazione eRetour 35
(art. 109f–109j LStrI)
1 I terzi incaricati di cui all’articolo 109i LStrI sono autorizzati a trattare i dati personali seguenti nel sistema eRetour:
- a.
- le generalità della persona interessata (art. 109g cpv. 2 lett. a LStrI);
- b.
- i dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di acquisizione di documenti;
- c.
- i dati personali utilizzati nel quadro dell’organizzazione della partenza;
- d.
- i dati personali utilizzati nel quadro della consulenza per il ritorno e della concessione dell’aiuto al ritorno;
- e.
- i dati medici (art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI).
2 Il catalogo dei dati del sistema eRetour nonché i diritti e i livelli di accesso sono definiti nell’allegato 1.
3 La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e di garantire la verbalizzazione automatica del trattamento nonché la sicurezza dei dati.
4 I dati del sistema eRetour sono archiviati a fini di controllo e statistica. Sono proposti all’Archivio federale dieci anni dopo il rinvio o l’espulsione. I dati ritenuti privi di valore archivistico sono distrutti.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).
Art. 13 Rimborso delle spese da parte dei Cantoni 36
I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenute per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.
36 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 14 Rimborso delle spese
1 La SEM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.
2 Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell’ambito di convenzioni sulle prestazioni la SEM fissa l’ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.
Art. 15 Partecipazione alle spese d’esercizio 37
(art. 82 cpv. 2 LStrI)
1 In caso di fermo secondo l’articolo 73 LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.
2 Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l’importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
3 La SEM segue l’evoluzione dei costi d’esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono alla SEM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d’esercizio.
4 ...38
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).
38 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Sezione 1a: Rilevamento di dati nell’ambito delle misure coercitive3939 Introdotta dal n. I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
39 Introdotta dal n. I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 15a Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa 40
1 Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all’ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStrI nei settori dell’asilo e degli stranieri:41
- a.
- il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione;
- b.
- il numero dei rinvii;
- c.
- il numero dei rilasci in libertà;
- d.
- la cittadinanza delle persone incarcerate;
- e.
- il sesso e l’età delle persone incarcerate;
- f.
- il tipo di carcerazione;
- g.42
- il luogo dell’incarcerazione;
- h.43
- la durata della carcerazione.
2 Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.44
40 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
41 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
42 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
43 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
44 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).
Sezione 1a : Interventi internazionali di rimpatriobis
Art. 15b Competenze 46
1 Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è competente per la direzione operativa nel quadro della cooperazione con l’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia). In questo contesto consulta e informa l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Adempie segnatamente i compiti seguenti:
- a.
- è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
- b.
- è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio.
2 Per gli scopi di cui al capoverso 1 lettera b, la SEM può concludere con l’Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni in vista del distaccamento da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia.
46 Introdotto dal n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
Art. 15bbis Impieghi all’estero 47
1 In previsione dell’impiego di personale svizzero all’estero la SEM, d’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario per i diversi pool.
2 Se in virtù degli articoli 29 paragrafo 3, 30 paragrafo 3 e 31 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/162448 l’Agenzia chiede il distaccamento all’estero di specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato, in presenza di una situazione eccezionale in Svizzera la SEM può di rigettare la richiesta.
47 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
48 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sett. 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
Art. 15c Specialisti in materia di rimpatrio della SEM 49
1 La SEM gestisce una riserva di collaboratori composta di specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati ad hoc per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/162450.
2 Le modalità del distaccamento degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.
49 Introdotto dal n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
50 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 15bbis cpv. 2.
Art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni 51
1 In virtù delle convenzioni del DFGP con i Cantoni di cui all’articolo 71a capoverso 3 LStrI, i Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.
2 Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.
3 Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 300 franchi.
4 Per i capisquadra versa un’indennità forfettaria giornaliera di 400 franchi.
51 Introdotto dal n. I dell’O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 e dal 1° mar. 2019 per il cpv. 4 (RU 2018 3119).
Art. 15e Osservatori del rimpatrio forzato 52
1 La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Distacca queste persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.
2 I compiti degli osservatori del rimpatrio forzato sono stabiliti dall’Agenzia.
3 La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all’articolo 71abis capoverso 2 LStrI. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distaccamento degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15g–15i si applicano per analogia.
52 Introdotto dal n. I 2 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
Art. 15ebis Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio 53
1 La SEM coordina l’impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l’AFD in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c–15e.
2 Comunica all’AFD le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all’articolo 3c capoverso 3 dell’ordinanza del 26 agosto 200954 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.
53 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
54 RS 631.062
Art. 15eter Modalità d’intervento di personale estero in Svizzera 55
1 In vista dell’intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all’Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d’intervento e partecipa all’elaborazione del piano operativo.
2 La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest’ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.
3 La SEM concorda i mezzi e le modalità d’intervento di personale estero con l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen.
4 Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.
5 Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine.
6 La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 195856 sulla responsabilità.
55 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
56 RS 170.32
Art. 15equater Responsabilità per il personale svizzero all’estero 57
1 Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero all’estero. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, si applica la legge del 14 marzo 195858 sulla responsabilità, qualora lo Stato ospitante esiga dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati.
2 Il personale svizzero che commette un reato in occasione di un intervento all’estero sottostà al diritto dello Stato ospitante. Se tale Stato rinuncia al perseguimento penale, si applica il Codice penale59.
57 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
58 RS 170.32
59 RS 311.0
Sezione 1b: Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea6060 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).
60 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).
Art. 15f Estensione del monitoraggio
(art. 71abis cpv. 1 LStrI)61
1 Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:62
- a.
- l’accompagnamento delle persone interessate all’aeroporto;
- b.
- l’organizzazione a terra in aeroporto;
- c.
- il volo;
- d.63
- l’arrivo all’aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.
2 Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all’aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
62 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 15g Conferimento di compiti a terzi
(art. 71abis cpv. 2 LStrI)64
1 La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d’asilo o nell’esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.65
2 La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.66
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
65 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 15h Compiti dei terzi incaricati
(art. 71abis cpv. 2 LStrI)67
1 I terzi incaricati:
- a.
- osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea;
- b.
- presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato;
- c.
- allestiscono un rapporto d’attività e di gestione annuale all’attenzione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.
2 I terzi incaricati possono:
- a.
- partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea;
- b.
- comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
Art. 15i Rimborso dei costi
(art. 71abis LStrI)68
1 La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.
2 Le indennità sono versate in modo forfettario.
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
Sezione 1c: Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali6969 Introdotta dal n. I dell’O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).
69 Introdotta dal n. I dell’O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).
Art. 15j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione
(art. 82 cpv. 1 LStrI)
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a.
- lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata;
- b.70
- lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l’esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall’esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;
- c.
- lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l’assistenza medica e i contatti sociali;
- d.
- lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;
- e.71
- i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all’interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza;
- f.
- sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 198472 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).
70 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
71 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
72 RS 341
Art. 15k Entità dei sussidi
(art. 82 cpv. 1 LStrI)
1 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.
2 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.
3 La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dai centri della Confederazione.73
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 15l Metodo di calcolo
1 La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM74).
2 Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».
74 RS 341
Art. 15m Sussidi di costruzione
Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all’evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2–4 (sussidi forfetari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell’ordinanza del 21 novembre 200775 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).
75 RS 341.1
Art. 15n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi
(art. 82 cpv. 1 LStrI)
1 Occorre notificare senza indugio all’Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.
2 Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l’articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM76.
3 L’UFG può ridurre l’importo da restituire o rinunciare alla restituzione se:
- a.
- il cambiamento di destinazione è di breve durata;
- b.
- lo stabilimento viene utilizzato per l’esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l’adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.
76 RS 341
Art. 15o Organizzazione e procedura
(art. 82 cpv. 1 LStrI)
1 Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l’UFG sente la SEM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all’ubicazione della costruzione prevista.
2 Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM77.
77 RS 341.1
Sezione 1d: Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l’idoneità al trasporto7878 Introdotta dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).
78 Introdotta dal n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).
Art. 15p
1 Le autorità abilitate a richiedere dati medici in virtù dell’articolo 71b capoverso 1 LStrI possono trattarli fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero.
2 I dati medici sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o dopo la costatazione del suo passaggio alla clandestinità.
Sezione 2: Ammissione provvisoria
Art. 16 Competenza 79
La SEM dispone l’ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStrI non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 17 Proposta di ammissione provvisoria 80
1 Se la SEM ha deciso in merito all’asilo e all’allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l’ammissione provvisoria solo se l’esecuzione dell’allontanamento risulta impossibile.
2 Il Cantone può proporre l’ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l’esecuzione dell’allontanamento, non si dispone un’ammissione provvisoria.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 18 Designazione degli Stati verso i quali l’allontanamento è per principio esigibile 81
(art. 83 cpv. 5 LStrI)
1 Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione:
- a.
- la stabilità politica, in particolare l’assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata;
- b.
- la presenza di cure mediche di base;
- c.
- altre caratteristiche specifiche del Paese.
2 Gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell’allegato 2.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).
Art. 1982
82 Abrogato dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 20 Documenti di legittimazione 83
1 Gli stranieri ai quali è stata concessa l’ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.
1bis Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).84
2Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d’identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.
3 ... 85
4 Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.
4bisDue settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.
5 La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
84 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
85 Abrogato dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).
Art. 21 Ripartizione sui Cantoni
La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 199986.
86 RS 142.311
Art. 22e2387
87 Abrogati dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 24 Ricongiungimento familiare 88
(art. 85 cpv. 7 LStrI)
La procedura concernente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera è retta dall’articolo 74 dell’ordinanza del 24 ottobre 200789 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
89 RS 142.201
Art. 2590
90 Abrogato dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 26 Revoca dell’ammissione provvisoria 91
1 L’autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell’ammissione provvisoria.
2 La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell’ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l’articolo 83 capoversi 2–4 LStrI. Essa deve prima consultare l’autorità che aveva proposto l’ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest’ultima.
3 La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l’esecuzione immediata dell’allontanamento o dell’espulsione.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).
Art. 26a Partenza definitiva 9293
La partenza è considerata definitiva ai sensi dell’articolo 84 capoverso 4 LStrI segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:94
- a.
- presenti domanda d’asilo in un altro Stato;
- b.
- ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
- c.95
- ...
- d.96
- sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 14 novembre 201297 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
- e.98
- permanga all’estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
- f.
- notifichi la propria partenza e lasci il Paese.
92 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5567). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 2 dell’O del 14 nov. 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6049).
93 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
94 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
95 Abrogata dal n. I dell’O del 26 mar. 2014, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
97 RS 143.5
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
Sezione 2a: Decisione di allontanamento9999 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).
99 Introdotta dal n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).
Art. 26b Contenuto della decisione di allontanamento
(art. 64 LStrI)
1 La decisione di allontanamento contiene:
- a.
- l’obbligo dello straniero di lasciare la Svizzera;
- b.
- la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera;
- c.
- i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza.
2 La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.
Art. 26c Invito senza formalità
(art. 64 cpv. 2 LStrI )
1 Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.
2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 1.
Art. 26d Modulo standard
(art. 64b LStrI)
La SEM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.
Art. 26e Foglio informativo
(art. 64f cpv. 2 LStrI)
1 Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.
2 Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.
3 La SEM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.
Sezione 2b: Esecuzione a tappe dell’allontanamento o dell’espulsione100100 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
100 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 26f
1 Se più membri di una famiglia contro i quali è stata pronunciata la medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria lasciano scadere il termine di partenza inutilizzato, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo.
2 Un’esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria sia ragionevolmente esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e che si possa procedere in tal senso in un futuro imminente.
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.
Sezione 2c: Allontanamento in presenza di un’espulsione giudiziaria101101 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
101 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).
Art. 26g Prevalenza dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria
1 L’esecuzione di un’espulsione giudiziaria prevale sull’esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d’asilo.
2 Se una persona contro cui è stata pronunciata un’espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d’asilo o una domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l’esecuzione di un’espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un’eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l’espulsione giudiziaria.
3 Se una persona contro cui sono stati pronunciati un’espulsione giudiziaria e un divieto d’entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l’articolo 67 capoversi 1 e 2 LStrI ritorna in Svizzera, viene eseguita l’espulsione giudiziaria.
Art. 26h Spese di partenza
(art. 87 cpv. 2 LStrI; art. 92 cpv. 2 LAsi)
1 Se dopo il deposito di una domanda d’asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un’espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi. L’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria sollecita l’assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55–61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999102 sull’asilo.
2 Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d’asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all’articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.
102 RS 142.312
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 27 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 25 novembre 1987103 concernente l’ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.
103 [RU 19871669, 19901579, 19911165, 19955041]
Art. 28 Disposizione transitoria
La SEM stabilisce secondo l’articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l’entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.
Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 104
Le persone che all’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell’ammissione provvisoria.
104 Introdotto dal n. I 2 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).
Art. 29 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004 105105 RU 2004 1649
105 RU 2004 1649
Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2006 107107 RU 2006 927
107 RU 2006 927
Allegato 1 109109 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).
109 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).
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Allegato 2 111111 Introdotto dal n. II dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2811).
111 Introdotto dal n. II dell’O del 25 ott. 2017 (RU 2017 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2811).
Stati d’origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile
Allegato 3 112112 Originario all. 1. Introdotto dal n. II dell’O del 24 nov. 2010 (RU 2010 5769). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3727).
112 Originario all. 1. Introdotto dal n. II dell’O del 24 nov. 2010 (RU 2010 5769). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3727).