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Art. 104355
355 Abrogato dall’all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).
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Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM 356
Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005357 sul Tribunale amministrativo federale. 356 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; 2007 5573; FF 2006 7109). 357 RS 173.32
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Art. 106 Motivi di ricorso
1 Il ricorrente può far valere: - a.
- la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
- b.
- l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
- c.358
- ...
2 Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359 358 Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889, 20116503). 359 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
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Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili
1 Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1–3 e 18–48 della presente legge nonché dell’articolo 71LStrI360 possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell’articolo 27 capoverso 3.361 2 Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono causare un pregiudizio irreparabile: - a.
- le misure cautelari;
- b.
- le decisioni con le quali si sospende la procedura, salvo quelle secondo l’articolo 69 capoverso 3.
3 ...362
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Art. 107a Procedura per i casi Dublino 363
1 Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l’asilo che può partire per uno Stato cui compete l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. 2 Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. 3 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito. 363 Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta l’all. n. I 2 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
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Art. 108 Termini di ricorso 364
1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l’articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. 2 Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l’articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. 3 Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. 4 Il ricorso contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera secondo l’articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l’articolo 23 capoverso 1. 5 La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. 6 Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. 7 Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato, conformemente alle norme dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365.
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Art. 108a Coordinamento con la procedura d’estradizione 366
Se contro il richiedente è pendente una domanda d’estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981367 sull’assistenza in materia penale, le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d’asilo tenendo conto degli atti della procedura d’estradizione. 366 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). 367 RS 351.1
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Art. 109 Termini d’evasione dei ricorsi 368
1 Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 31a capoverso 4. 2 Nella procedura ampliata, il Tribunale amministrativo federale decide entro 30 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 31a capoverso 4. 3 Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, nonché contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a. 4 I termini di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati. 5 Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–3 e 4. 6 Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi entro 20 giorni. 7 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP369, l’articolo 49ao 49abis CPM370 o l’articolo 68 LStrI371.372
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Art. 109a Scambio di informazioni 373
Il DFGP e il Tribunale amministrativo federale si scambiano regolarmente informazioni sulle priorità e l’iter amministrativo delle procedure di prima e seconda istanza.
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Art. 109b Strategia del Tribunale amministrativo federale in materia di evasione dei ricorsi 374
Il Tribunale amministrativo federale stabilisce una strategia di evasione dei ricorsi; al riguardo tiene conto: - a.
- della strategia della SEM per il trattamento delle domande di cui all’articolo 37b;
- b.
- dei termini legali di ricorso e di evasione dei ricorsi.
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Art. 110 Termini di procedura
1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a e contro le decisioni di cui all’articolo 111b.375 2 Il termine per produrre le prove è di sette giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano in Svizzera e di 30 giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano all’estero. Le perizie devono essere fornite entro 30 giorni. 3 Il termine di cui al capoverso 2 può essere prorogato se il ricorrente o il suo rappresentante ha un impedimento ad agire entro tale termine, segnatamente per ragioni di salute o infortunio.376 4 I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti il rifiuto dell’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto secondo l’articolo 22 capoversi 2–3 e 4.377
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Art. 111 Competenza del giudice unico 379
I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di: - a.
- stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;
- b.
- non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;
- c.
- decisione relativa al rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera all’aeroporto e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto;
- d.380
- ...
- e.
- ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l’approvazione di un secondo giudice.
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Art. 111a Procedura e decisione 381
1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.382 2 Le decisioni su ricorso secondo l’articolo 111 sono motivate solo sommariamente. 381 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). 382 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; 2007 5573; FF 2006 7109).
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Art.111abis Misure istruttorie e notificazione orale delle sentenze 383
1 Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d’asilo secondo l’articolo 31a della presente legge pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale può attuare, nei centri della Confederazione, le misure istruttorie di cui all’articolo 39 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005384 sul Tribunale amministrativo federale, se ciò permette di emanare una decisione sul ricorso in tempi più brevi. 2 La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la motivazione sommaria devono essere messe a verbale. 3 Le parti possono richiedere il testo integrale della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.
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Art.111ater Indennità alle parti 385
Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d’asilo secondo l’articolo 31a pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino non è riconosciuta alcuna indennità alle parti. Se il richiedente l’asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale secondo l’articolo 102h o se il rappresentante legale designato ha rinunciato a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4) si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
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