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Art. 16 Esercizio dei centri della Confederazione 56
(art. 24b cpv. 2 LAsi) Il DFGP emana in un’ordinanza disposizioni sull’esercizio dei centri della Confederazione inerenti segnatamente gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata, di soggiorno e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l’asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 16a57
57 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 16b e16c58
58 Introdotti dal n. I dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 17 Videosorveglianza 59
(art. 102ebisLAsi) 1 La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo, segnatamente all’interno e all’esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti. 2 È vietato l’impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce e nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi cui essa ha delegato determinati compiti. 3 I dati audiovisivi sono registrati su dischi duri conservati in un locale chiuso a chiave e accessibile unicamente alle persone autorizzate. 4 Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un’inchiesta amministrativa. 5 Nel caso di un’inchiesta penale, le registrazioni sono consegnate fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico. 6 La videosorveglianza è chiaramente segnalata presso tutte le entrate, principali e secondarie, dell’edificio. 7 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull’esistenza della videosorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati. 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020913).
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Art. 1860
60 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 19 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario 61
(art. 26 cpv. 2 e 3 LAsi)62 1 Per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri della Confederazione.63 2 Per l’interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell’interrogatorio viene ritradotto al richiedente l’asilo e firmato dai partecipanti. L’interrogatorio sommario può essere sostituito dall’audizione sui motivi d’asilo giusta l’articolo 29 della LAsi. 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 2064
64 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 20a Accertamento medico 65
(art. 8 cpv. 1 lett. f e 26a LAsi) 1Durante la fase preparatoria la SEM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento e gli sottopone una dichiarazione di consenso all’inoltro dei dati medici rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento alle autorità competenti per l’esecuzione. 2In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la SEM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico di cui all’articolo 26a capoverso 2 LAsi concernente le misure previste dalla legge federale del 28 settembre 201266 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano.
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Art. 20b Procedura Dublino 67
(art. 26b e 31 cpv. 1 lett. b LAsi) 1In aggiunta alle fasi procedurali di cui all’articolo 26 capoversi 2 e 4 LAsi, nel quadro della fase preparatoria, durante l’interrogazione secondo l’articolo 26 capoverso 3 LAsi, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume competente per l’esame della sua domanda d’asilo. 2Le fasi procedurali successive alla fase preparatoria sono rette per analogia dall’articolo 20c lettere g e h. 67 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 20c Procedura celere 68
(art. 26c LAsi) Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Nel suo contesto sono espletate in particolare le seguenti fasi procedurali: - a.
- preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo;
- b.
- audizione sui motivi d’asilo o concessione del diritto di essere sentiti;
- c.
- eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
- d.
- smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla procedura ampliata;
- e.
- stesura della bozza della decisione sull’asilo;
- f.
- parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo;
- g.
- redazione finale della decisione sull’asilo;
- h.
- notificazione della decisione sull’asilo.
68 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 21 Attribuzione ai Cantoni 69
(art. 27 cpv. 1–3 LAsi) 1I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di prestazioni speciali dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6. 2 La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione: - a.
- richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata;
- b.
- persone alle quali, nel quadro della procedura celere, è stato concesso asilo o è stata concessa l’ammissione provvisoria;
- c.
- richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno secondo l’articolo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull’asilo passata in giudicato;
- d.
- richiedenti l’asilo in una situazione particolare conformemente all’articolo 24 capoverso 6 LAsi.
3L’attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all’allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP. 4 Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c e d è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confederazione, fatto salvo l’articolo 34 i richiedenti l’asilo interessati sono attribuiti al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Lo stesso vale per i richiedenti l’asilo in procedura all’aeroporto nei confronti dei quali, scaduto un soggiorno di 60 giorni, è già stata emanata una decisione di prima istanza sull’asilo e di allontanamento tuttavia non ancora passata in giudicato. La compensazione per il Cantone d’ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d. 5In caso di attribuzione di richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti deduzioni dalla quota proporzionale alla popolazione di cui all’allegato 3 concernente le persone da accogliere in procedura ampliata: - a.
- 0,2 persone per posto di alloggio in un centro della Confederazione conformemente agli articoli 24, 24c e 24d LAsi;
- b.
- 0,4 persone per posto di alloggio in un centro speciale conformemente all’articolo 24a LAsi;
- c.
- 0,1 persone per partenza controllata da un aeroporto sotto scorta di polizia;
- d.
- 0,15 persone per persona nei cui riguardi è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento.
6Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all’allegato 3. 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 22 Attribuzione da parte della SEM
(art. 27 cpv. 3 LAsi)70 1La SEM attribuisce i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.71 2 Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 23 Assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento 72
(art. 22 cpv. 6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi) La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e la cui la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o all’aeroporto oppure la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2. 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 23a73
73 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 24 Annuncio nel Cantone 74
(art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi) I Cantoni designano l’ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l’aeroporto. Il richiedente l’asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore. 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 25e2675
75 Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
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Art. 27 Preparazione delle decisioni sull’asilo da parte dei Cantoni
(art. 31 LAsi) 1 Il DFGP disciplina i principi materiali e organizzativi per l’approntamento delle decisioni sull’asilo nonché lo scambio di informazioni tra la SEM e i Cantoni.76 2 Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, la SEM può chiedere un parere al Cantone.77 3 Tutte le persone, a cui il Cantone affida l’approntamento delle decisioni sull’asilo, sottostanno all’obbligo di diligenza e all’obbligo del segreto che vincolano il personale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni della SEM. 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). 77 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
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Art. 28 Parere dell’ACNUR 78
(art. 31a LAsi) Per l’esame delle domande d’asilo, la SEM può richiedere il parere dell’ACNUR. 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20151873).
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Art. 28a79
79 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
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Art. 28b Collaborazione all’accertamento dei fatti 80
(art. 29a LAsi)81 Accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti garantiscono l’osservanza dell’articolo 98 della LAsi. 80 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577). 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
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Art. 2982
82 Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
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Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino 83
(art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84 1 La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86 2 Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo. 3 Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato. 4 La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88 83 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347). 85 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e. 86 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). 87 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1. 88 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
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Art. 29b Ripresa della procedura d’asilo conformemente alla competenza secondo Dublino 89
(art. 35a LAsi) 1 La ripresa della procedura d’asilo è constatata in una decisione incidentale. 2 Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d’asilo. 89 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
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Art. 29c Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento 90
(art. 31a cpv. 1 lett. f e 31b LAsi) 1 La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente all’articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se: - a.
- la decisione in materia di asilo e di allontanamento constata che le condizioni per la concessione di una protezione non sono soddisfatte; oppure
- b.
- si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una domanda reiterata che non contiene elementi nuovi.
2 Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE91 e alla decisione 2004/191/CE92. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione. 90 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). 91 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34. 92 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.
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