Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
dell’11 agosto 1999 (Stato 1° maggio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi2),
ordina:
2 Nuova espr. giusta il n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Capitolo 1: Campo d’applicazione e definizioni33 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
3 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.
2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 1.4
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20151873).
Art. 1a Definizioni
Nella presente ordinanza s’intendono per:5
- a.
- identità: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso;
- b.
- documento di viaggio:un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d’origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un documento sostitutivo;
- c.
- documento di legittimazione o documento d’identità:un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l’identità del titolare;
- d.
- minorenne:chi giusta l’articolo 14 del Codice civile6 non ha ancora compiuto i 18 anni;
- e.7
- famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 604/20138.
5 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
6 RS 210
7 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
8 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
Art. 1b Regioni 9
Per l’espletamento delle procedure di asilo e di allontanamento i Cantoni sono raggruppati nelle seguenti regioni:
- a.
- regione Svizzera romanda: Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud;
- b.
- regione Svizzera nord-occidentale: Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Soletta;
- c.
- regione Berna: Cantone di Berna;
- d.
- regione Zurigo: Cantone di Zurigo;
- e.
- regione Ticino e Svizzera centrale: Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Zugo;
- f.
- regione Svizzera orientale: Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia.
9 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 1c Calcolo dei termini 10
Se nella procedura d’asilo un termine è calcolato in giorni lavorativi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.
10 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Stati d’origine o di provenienza sicuri da persecuzioni 11
(art. 6a cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi)
1 Per determinare se lo Stato di provenienza è sicuro da persecuzioni, sono considerati:
- a.
- la stabilità politica;
- b.
- il rispetto dei diritti dell’uomo;
- c.
- la valutazione di altri Stati membri dell’UE o dell’AELS e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);
- d.
- altre caratteristiche specifiche del Paese.
2 Gli Stati elencati nell’allegato 2 sono considerati sicuri da persecuzioni.
11 Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20151873).
Art. 2a Consegna di documenti 12
(art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi13)
Il richiedente l’asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull’itinerario seguito oppure consentono di dedurle.
12 Originario art. 2.
13 Espr. introdotta dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 2b Messa al sicuro di documenti 14
(art. 10 cpv. 2 LAsi)
1 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro tutti i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento rilasciato all’estero o in una rappresentanza estera e li inoltrano senza indugio nell’originale alla SEM.
2 Tra gli altri documenti figurano in particolare:
- a.
- documenti di stato civile;
- b.
- prove dei rapporti di famiglia;
- c.
- certificati di battesimo;
- d.
- documenti comprovanti la cittadinanza;
- e.
- certificati per rifugiati;
- f.
- patenti di guida;
- g.
- carte d’identità militari.
3 I documenti di cui al capoverso 1 sono messi al sicuro durante la procedura d’asilo e dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d’asilo, fintantoché la persona interessata non dispone di un permesso di dimora o di domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l’articolo 10 capoverso 5 LAsi.
14 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 3 Notificazione delle decisioni all’aeroporto 15
(art. 13 cpv. 1 e 2 LAsi)
1 Se a un richiedente l’asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso il fornitore di prestazioni informa il rappresentante legale designato in merito alla notificazione.
2 Se a un richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al richiedente stesso. La comunicazione della notificazione di una decisione a un procuratore autorizzato dal richiedente è retta dall’articolo 3a.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 3a Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore 16
(art. 12a cpv. 3 e 13 cpv. 1 LAsi)
La notificazione di una decisione o il recapito di un messaggio sono comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente l’asilo. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 12a capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 1 LAsi, secondo cui la notificazione o il recapito sono fatti personalmente al richiedente l’asilo.
16 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 4 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione 17
(art. 16 cpv. 1 LAsi)
Le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore sono depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale della regione del Cantone d’ubicazione del centro.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 5 Domande d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie 18
(art. 17 cpv. 2 LAsi)
Per la domanda d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l’asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all’asilo.
18 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
Art. 6 Procedura in casi di persecuzione per appartenenza a un sesso
(art. 17 cpv. 2 LAsi)19
Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l’asilo è udito da una persona del medesimo sesso.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 7 Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo 20
(art. 17 cpv. 2, 3 e 6 LAsi)21
1 Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva.
2 Dopo il deposito della domanda d’asilo prende inizio l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto. Quest’attività si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rimane nel centro della Confederazione o all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età.22
2bis Nella procedura Dublino l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente oppure fino al raggiungimento della maggiore età e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 200523 sugli stranieri e la loro integrazione (LStr I)24.25
2ter Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all’aeroporto, quest’ultima continua a rappresentare gli interessi del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato quale persona di fiducia.26
2quater Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato, dopo l’attribuzione al Cantone è designato un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata subito, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.27
2quinques Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non è stato attribuito a un Cantone, la nomina della persona di fiducia è retta dal capoverso 2quater. La durata dell’attività della persona di fiducia è retta dal capoverso 2bis per la procedura Dublino e dal capoverso 2quater per la procedura celere.28
3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo, del diritto concernente la procedura Dublino e dei diritti dei fanciulli, nonché di esperienza di lavoro con minorenni. Accompagna e sostiene nella procedura d’asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti:29
- a.
- consulenza prima delle interrogazioni e durante le stesse;
- b.
- sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova;
- c.
- assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.30
4 L’autorità cantonale comunica senza indugio alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)31 o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.32
5 Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
21 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
23 RS 142.20
24 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
25 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
26 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
27 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
28 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
30 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
31 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
Art. 7a33
33 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 7b Emolumenti per prestazioni 34
(art. 17a LAsi)
La SEM non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.
34 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
Art. 7c Emolumenti per domande di riesame e domande multiple 35
(art. 111d cpv. 4 LAsi)36
1 L’emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a 600 franchi.37
2 Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento.
3 I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell’anticipo dell’emolumento.
4 Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200438 sugli emolumenti.
35 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
38 RS 172.041.1
Sezione 2: Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera
Art. 8 Deposito della domanda
(art. 19 cpv. 1 LAsi)
1 Se uno straniero si annuncia a un’autorità cantonale o federale, questa:
- a.
- registra le generalità complete del richiedente;
- b.39
- lo assegna a un centro della Confederazione conformemente all’articolo 24 LAsi o a un centro cantonale o comunale conformemente all’articolo 24d LAsi informandone il centro; e
- c.40
- gli rilascia un lasciapassare.
2 Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.41
3 Le domande d’asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali.
4 I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera presentano la domanda d’asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 9e1042
42 Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 1143
43 Abrogato dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Art. 11a Domanda d’asilo e autorizzazione d’entrata all’aeroporto 44
(art. 21–23 LAsi)
1 Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l’entrata diretta.
2 La SEM può parimenti autorizzare l’entrata se:
- a.
- il richiedente l’asilo ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure
- b.45
- la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/201346 e il richiedente l’asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d’origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.47
3 La SEM può autorizzare l’entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013.48
44 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
45 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
46 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.
47 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
48 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all’aeroporto 49
(art. 22 LAsi)
1 L’autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio alla SEM le domande d’asilo presentate in un aeroporto svizzero.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un’ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all’aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l’asilo presso l’aeroporto, l’alloggio, le modalità per l’occupazione delle stanze, le passeggiate all’aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.50
3 La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell’infrastruttura presso l’aeroporto.
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Sezione 2a: Centri della Confederazione 5151 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
51 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 13 Funzione dei centri della Confederazione 52
(art. 24, 24a, 24d LAsi)
Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d’asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione.
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 14 Soggiorno nei centri della Confederazione 53
(art. 24, 24a, 24d LAsi)
1 Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.
2 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l’esecuzione dell’allontanamento è imminente.
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 15 Assegnazione a un centro speciale 54
(art. 24a LAsi; art. 74 cpv. 1bis e 2 LStrI)
1 La SEM assegna a un centro speciale i richiedenti l’asilo maggiorenni che alloggiano in un centro della Confederazione e che compromettono notevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione.
2 Vi è disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza del centro della Confederazione in particolare se il richiedente l’asilo:
- a.
- viola gravemente il regolamento interno del centro della Confederazione, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d’uscita; oppure
- b.
- non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione e, così facendo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri richiedenti l’asilo o il personale.
3 La SEM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 capoverso 1bis LStrI55 sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale.
4 L’autorità cantonale competente dispone l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio necessari nel quadro del soggiorno in un centro speciale e ne informa senza indugio la SEM.
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
55 RS 142.20
Sezione 3: Procedura di prima istanza
Art. 16 Esercizio dei centri della Confederazione 56
(art. 24b cpv. 2 LAsi)
Il DFGP emana in un’ordinanza disposizioni sull’esercizio dei centri della Confederazione inerenti segnatamente gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata, di soggiorno e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l’asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 16a57
57 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 16b e16c58
58 Introdotti dal n. I dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 17 Videosorveglianza 59
(art. 102ebisLAsi)
1 La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo, segnatamente all’interno e all’esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti.
2 È vietato l’impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce e nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi cui essa ha delegato determinati compiti.
3 I dati audiovisivi sono registrati su dischi duri conservati in un locale chiuso a chiave e accessibile unicamente alle persone autorizzate.
4 Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un’inchiesta amministrativa.
5 Nel caso di un’inchiesta penale, le registrazioni sono consegnate fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico.
6 La videosorveglianza è chiaramente segnalata presso tutte le entrate, principali e secondarie, dell’edificio.
7 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull’esistenza della videosorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020913).
Art. 1860
60 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 19 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario 61
(art. 26 cpv. 2 e 3 LAsi)62
1 Per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri della Confederazione.63
2 Per l’interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell’interrogatorio viene ritradotto al richiedente l’asilo e firmato dai partecipanti. L’interrogatorio sommario può essere sostituito dall’audizione sui motivi d’asilo giusta l’articolo 29 della LAsi.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 2064
64 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 20a Accertamento medico 65
(art. 8 cpv. 1 lett. f e 26a LAsi)
1Durante la fase preparatoria la SEM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento e gli sottopone una dichiarazione di consenso all’inoltro dei dati medici rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento alle autorità competenti per l’esecuzione.
2In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la SEM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico di cui all’articolo 26a capoverso 2 LAsi concernente le misure previste dalla legge federale del 28 settembre 201266 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano.
65 Introdotto dal n. I dell’O del 13 dic. 2013 (RU2013 5347). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
66 RS 818.101
Art. 20b Procedura Dublino 67
(art. 26b e 31 cpv. 1 lett. b LAsi)
1In aggiunta alle fasi procedurali di cui all’articolo 26 capoversi 2 e 4 LAsi, nel quadro della fase preparatoria, durante l’interrogazione secondo l’articolo 26 capoverso 3 LAsi, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume competente per l’esame della sua domanda d’asilo.
2Le fasi procedurali successive alla fase preparatoria sono rette per analogia dall’articolo 20c lettere g e h.
67 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 20c Procedura celere 68
(art. 26c LAsi)
Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Nel suo contesto sono espletate in particolare le seguenti fasi procedurali:
- a.
- preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo;
- b.
- audizione sui motivi d’asilo o concessione del diritto di essere sentiti;
- c.
- eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
- d.
- smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla procedura ampliata;
- e.
- stesura della bozza della decisione sull’asilo;
- f.
- parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo;
- g.
- redazione finale della decisione sull’asilo;
- h.
- notificazione della decisione sull’asilo.
68 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 21 Attribuzione ai Cantoni 69
(art. 27 cpv. 1–3 LAsi)
1I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di prestazioni speciali dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.
2 La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione:
- a.
- richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata;
- b.
- persone alle quali, nel quadro della procedura celere, è stato concesso asilo o è stata concessa l’ammissione provvisoria;
- c.
- richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno secondo l’articolo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull’asilo passata in giudicato;
- d.
- richiedenti l’asilo in una situazione particolare conformemente all’articolo 24 capoverso 6 LAsi.
3L’attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all’allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP.
4 Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c e d è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confederazione, fatto salvo l’articolo 34 i richiedenti l’asilo interessati sono attribuiti al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Lo stesso vale per i richiedenti l’asilo in procedura all’aeroporto nei confronti dei quali, scaduto un soggiorno di 60 giorni, è già stata emanata una decisione di prima istanza sull’asilo e di allontanamento tuttavia non ancora passata in giudicato. La compensazione per il Cantone d’ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d.
5In caso di attribuzione di richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti deduzioni dalla quota proporzionale alla popolazione di cui all’allegato 3 concernente le persone da accogliere in procedura ampliata:
- a.
- 0,2 persone per posto di alloggio in un centro della Confederazione conformemente agli articoli 24, 24c e 24d LAsi;
- b.
- 0,4 persone per posto di alloggio in un centro speciale conformemente all’articolo 24a LAsi;
- c.
- 0,1 persone per partenza controllata da un aeroporto sotto scorta di polizia;
- d.
- 0,15 persone per persona nei cui riguardi è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento.
6Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all’allegato 3.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 22 Attribuzione da parte della SEM
(art. 27 cpv. 3 LAsi)70
1La SEM attribuisce i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.71
2 Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 23 Assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento 72
(art. 22 cpv. 6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi)
La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e la cui la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o all’aeroporto oppure la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 23a73
73 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 24 Annuncio nel Cantone 74
(art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi)
I Cantoni designano l’ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l’aeroporto. Il richiedente l’asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.
74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 25e2675
75 Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 27 Preparazione delle decisioni sull’asilo da parte dei Cantoni
(art. 31 LAsi)
1 Il DFGP disciplina i principi materiali e organizzativi per l’approntamento delle decisioni sull’asilo nonché lo scambio di informazioni tra la SEM e i Cantoni.76
2 Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, la SEM può chiedere un parere al Cantone.77
3 Tutte le persone, a cui il Cantone affida l’approntamento delle decisioni sull’asilo, sottostanno all’obbligo di diligenza e all’obbligo del segreto che vincolano il personale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni della SEM.
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
77 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Art. 28 Parere dell’ACNUR 78
(art. 31a LAsi)
Per l’esame delle domande d’asilo, la SEM può richiedere il parere dell’ACNUR.
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 20151873).
Art. 28a79
79 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
Art. 28b Collaborazione all’accertamento dei fatti 80
(art. 29a LAsi)81
Accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti garantiscono l’osservanza dell’articolo 98 della LAsi.
80 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
Art. 2982
82 Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino 83
(art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1 La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2 Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo.
3 Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato.
4 La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
83 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
85 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.
86 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
87 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1.
88 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
Art. 29b Ripresa della procedura d’asilo conformemente alla competenza secondo Dublino 89
(art. 35a LAsi)
1 La ripresa della procedura d’asilo è constatata in una decisione incidentale.
2 Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d’asilo.
89 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
Art. 29c Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento 90
(art. 31a cpv. 1 lett. f e 31b LAsi)
1 La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente all’articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se:
- a.
- la decisione in materia di asilo e di allontanamento constata che le condizioni per la concessione di una protezione non sono soddisfatte; oppure
- b.
- si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una domanda reiterata che non contiene elementi nuovi.
2 Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE91 e alla decisione 2004/191/CE92. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.
90 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
91 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
92 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.
Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d’asilo
Art. 3093
1 Se il richiedente l’asilo è stato attribuito a un Cantone, l’autorità cantonale gli rilascia una carta di soggiorno N; essa ha una durata di validità limitata a un anno ed è rinnovabile. Negli altri casi il richiedente l’asilo riceve una conferma. La carta di soggiorno N e la conferma attestano unicamente il deposito della domanda d’asilo e valgono nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documenti d’identità. Non autorizzano a varcare la frontiera.
2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno N non può essere desunto un diritto di residenza.
3 La carta di soggiorno N è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
93 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).
Sezione 5: Allontanamento
Art. 3194
94 Abrogato dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell’allontanamento
(art. 44 LAsi)95
1 L’allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l’asilo:
- a.
- possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
- b.
- è colpito da una decisione di estradizione; o
- c.96
- è colpito da una decisione di espulsione secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale97 o l’articolo 68 LStrI98; o
- d.99
- è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale100 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927101 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l’autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione.102
95 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
96 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
97 RS 101
98 RS 142.20
99 Introdotta dal n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
100 RS 311.0
101 RS 321.0
102 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 33103
103 Abrogato dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
Art. 34 Designazione del Cantone d’esecuzione 104
(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bis LAsi)
1Nella decisione di allontanamento la SEM designa il Cantone competente per l’esecuzione conformemente all’articolo 46 capoverso 1bis LAsi.
2Se un Cantone di ubicazione non è in grado di esaurire le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5, nella decisione di allontanamento la SEM può designare quale Cantone competente un Cantone diverso da quello di ubicazione.
3Nei casi di cui al capoverso 2,i Cantoni di una regione possono convenire altre competenze per l’esecuzione dell’allontanamento. Dopo il consenso degli altri Cantoni della regione, il Cantone designato per l’esecuzione dell’allontanamento comunica alla SEM l’entità e la durata della sua competenza.
4La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54-61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999105 sull’asilo (OAsi 2), gli corrisponde la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 28 OAsi 2 e l’importo forfettario conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza dell’11 agosto 1999106 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
5 Ai Cantoni designati quali competenti per l’esecuzione dell’allontanamento è concessa la deduzione di cui all’articolo 21 capoverso 5.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
105 RS 142.312
106 RS 142.281
Art. 34a Sostegno reciproco dei Cantoni 107
(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bis LAsi)
Qualora il Cantone di ubicazione risulti eccessivamente sollecitato a causa di un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire, i Cantoni di una regione possono sostenersi a vicenda; il Cantone di ubicazione rimane tuttavia competente per l’esecuzione degli allontanamenti. Qualora le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5 siano cedute ai Cantoni che offrono il loro sostegno, i Cantoni della regione comunicano tempestivamente alla SEM l’entità e la durata della cessione.
107 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria (RU 2017 563). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 34b Comunicazione delle autorità cantonali 108
L’autorità cantonale comunica alla SEM, entro 14 giorni, l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza.
108 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 35 Iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) 109
(art. 47 LAsi)
I Cantoni indirizzano le loro richieste di iscrizione nel sistema di ricerca della polizia direttamente all’Ufficio federale di polizia.
109 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
Capitolo 3: Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati
Sezione 1: Concessione dell’asilo
Art. 36 Secondo asilo
(art. 50 LAsi)
1 Il soggiorno in Svizzera di rifugiati è regolare se i rifugiati rispettano le disposizioni che si applicano di norma agli stranieri.
2 Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all’estero. Con un’assenza più lunga il soggiorno è considerato ininterrotto solo se motivi cogenti giustificano l’assenza.
Art. 37 Inclusione nella qualità di rifugiato 110
(art. 17 cpv. 2 e 51 LAsi)
L’inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l’articolo 51 capoverso 1 della LAsi avviene soltanto se, in applicazione dell’articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l’articolo 3 della LAsi.
110 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
Art. 38111
111 Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347).
Art. 39112
112 Abrogato dal n. I 1 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).
Art. 40113
113 Abrogato dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
Sezione 2: Statuto dei rifugiati
Art. 41 Disciplinamento delle condizioni di residenza
(art. 60 LAsi)
1 La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l’asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l’asilo dopo l’entrata in Svizzera. Se, durante la procedura d’asilo, la SEM ha assegnato la persona a un altro Cantone giusta l’articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a questo Cantone.
2 …114
114 Abrogato dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
Art. 42115
115 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Sezione 3: Fine dell’asilo
Art. 43
1 La fine dell’asilo è preminente alla revoca.
2 Prima dell’esecuzione dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, l’autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione.116
116 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Capitolo 4: Protezione provvisoria a persone bisognose di protezione
Sezione 1: Procedura
Art. 44117
Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l’articolo 68 capoverso 1 o l’articolo 69 capoverso 2 della LAsi sono attribuite ai Cantoni conformemente all’articolo 21 capoversi 2-6. La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l’asilo. La ripartizione e un’eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall’articolo 22.
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Sezione 2: Statuto
Art. 45 Documento d’identità 118
(art. 74 LAsi)
1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.
2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.
3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
118 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).
Art. 46 Permesso di dimora
(art. 74 cpv. 2 LAsi)
1 Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l’articolo 33 LStrI119 ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso 2.120
2 Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria.
3 L’ulteriore dimora dello straniero sino all’esecuzione dell’allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della LAsi.
119 RS 142.20
120 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
Sezione 3: Fine della protezione provvisoria
Art. 47 Abrogazione della protezione provvisoria
(art. 76 cpv. 1 LAsi)
La decisione generale concernente l’abrogazione della protezione provvisoria è pubblicata nel Foglio federale.
Art. 48 Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria
(art. 76 cpv. 2 LAsi)121
La garanzia del diritto di essere sentito è esercitata di regola in forma scritta.
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 49 Stralcio della procedura pendente per il riconoscimento come rifugiato
(art. 76 cpv. 4 LAsi)
Con la decisione d’allontanamento, un’eventuale domanda ancora pendente di riconoscimento come rifugiato diventa priva d’oggetto ed è stralciata dai ruoli.
Art. 50 Decisione d’allontanamento
(art. 76 cpv. 4 LAsi)
Il tenore della decisione d’allontanamento deve essere conforme all’articolo 45 della LAsi. La SEM stabilisce in particolare il termine per la partenza.
Art. 51 Soggiorno nel Paese d’origine o di provenienza
(art. 78 cpv. 1 lett. c LAsi)
L’espressione «a lungo» significa di norma quindici giorni.
Art. 52 Rinuncia all’audizione in caso di revoca della protezione provvisoria
(art. 78 cpv. 4 LAsi)
Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo l’articolo 29 della LAsi, gli viene concesso, invece di un’altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.122
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Capitolo 5: Tutela giurisdizionale e procedura di ricorso 123123 Originario avanti art. 53. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
123 Originario avanti art. 53. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Sezione 1: Principi della tutela giurisdizionale124124 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
124 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 52a Accesso e qualità
(art. 102f–102l LAsi)
1Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, all’aeroporto o, dopo l’assegnazione alla procedura ampliata, nei Cantoni, i richiedenti l’asilo hanno il necessario accesso a una consulenza e una rappresentanza legale indipendenti in vista dell’espletamento delle procedure d’asilo.
2I fornitori di prestazioni incaricati e i consultori giuridici autorizzati provvedono affinché la consulenza e la rappresentanza legale presentino la qualità necessaria per l’espletamento delle procedure d’asilo.
3 Se sono stati incaricati più fornitori di prestazioni e autorizzati più consultori giuridici, la qualità della consulenza e della rappresentanza legale deve essere garantita in particolare mediante un coordinamento adeguato.
Sezione 2: Tutela giurisdizionale all’aeroporto e nei centri della Confederazione125125 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
125 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 52b Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all’aeroporto
(art. 22 cpv. 3bis LAsi)
1Durante il soggiorno all’aeroporto, i richiedenti l’asilo hanno accesso alla consulenza sulla procedura d’asilo. Essa comprende segnatamente l’informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all’aeroporto.
2Dalla presentazione della domanda d’asilo e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.
3Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita nella procedura d’asilo.
4La rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all’autorizzazione dell’entrata in Svizzera.
5La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresentante legale al richiedente l’asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima dopo la notifica della decisione negativa sull’asilo.
6Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a–f LAsi, la rappresentanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:
- a.
- partecipare all’interrogatorio sommario conformemente all’articolo 22 capoverso 1 LAsi;
- b.
- assicurare la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentito conformemente all’articolo 22 capoverso 4 LAsi;
- c.
- presentare un parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo conformemente all’articolo 52d.
Art. 52c Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di prestazioni
(art. 22 cpv. 3bis e 102j cpv. 2 LAsi)
1 La SEM comunica al fornitore di prestazioni, senza indugio ma almeno un giorno lavorativo prima dell’avvio della pertinente fase procedurale, le date delle fasi procedurali presso i centri della Confederazione e all’aeroporto cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare.
2 La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date per le audizioni sui motivi d’asilo nonché per la concessione del diritto di essere sentito nel quadro della procedura celere e della procedura Dublino nei centri della Confederazione almeno due giorni lavorativi prima del loro svolgimento.
Art. 52d Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo
(art. 22 cpv. 3bis, 102j cpv. 3 e 102k cpv. 1 lett. c LAsi)
1Il termine d’inoltro del parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo scade il giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di prestazioni, alla medesima ora.
2Nella procedura celere e nella procedura all’aeroporto le decisioni della SEM di cui all’articolo 31a capoversi 1 lettere a e c–f, 3 e 4 LAsi sono considerate decisioni negative sull’asilo ai sensi del capoverso 1.
Art. 52e Informazione alla cessazione della rappresentanza legale
(art. 22 cpv. 3bis, 102h cpv. 4 LAsi)
Se non intende interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo, il rappresentante legale assegnato nei centri della Confederazione e all’aeroporto informa il richiedente l’asilo in merito alle ulteriori possibilità di consulenza e rappresentanza legale.
Sezione 3: Tutela giurisdizionale nella procedura ampliata dopo l’attribuzione ai Cantoni126126 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
126 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 52f Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata
(art. 102l cpv. 1 e 3 LAsi)
1Prima dell’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, nel quadro del colloquio sulla partenza il rappresentante legale assegnato informa il richiedente l’asilo sul proseguimento della procedura d’asilo e sulle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata.
2Dopo l’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.
3La rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all’aeroporto può eccezionalmente assumere la consulenza e la rappresentanza legale anche nel quadro della procedura ampliata se:
- a.
- nel quadro del colloquio sulla partenza il richiedente l’asilo e il rappresentante legale assegnatogli constatano un rapporto di fiducia particolare;
- b.
- il fornitore di prestazioni vi acconsente; può rifiutare il suo consenso segnatamente se non dispone di personale sufficiente.
4Il fornitore di prestazioni comunica alla SEM, al più tardi al momento dell’uscita dai centri della Confederazione o dall’aeroporto, se la rappresentanza legale assegnata nel centro sarà disponibile anche nella procedura ampliata.
5 Se rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.
Art. 52g Informazione sullo stato della procedura, le date e la decisione d’asilo
1 Se non è più competente, il rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto informa immediatamente, previo consenso del richiedente l’asilo, il consultorio giuridico autorizzato del Cantone di attribuzione in merito allo stato della procedura. Previo consenso del richiedente l’asilo la SEM comunica al consultorio giuridico quanto segue:
- a.
- le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione;
- b.
- la decisione di prima istanza sull’asilo.
2 In mancanza del consenso di cui al capoverso 1, il consultorio giuridico competente può rinunciare alla propria attività se il richiedente l’asilo non gli comunica tempestivamente le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM.
Art. 52h Fasi rilevanti per la decisione
Sono considerate fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione le audizioni complementari sui motivi d’asilo, la concessione del diritto di essere sentiti e la comunicazione di elementi che contribuiscono in modo determinante alla constatazione dei fatti.
Art. 52i Comunicazione tempestiva delle date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente
1La SEM comunica tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata oppure, ai sensi dell’articolo 52g capoverso 1 lettera a, al consultorio giuridico competente, le date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente. Il fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o il consultorio giuridico competente ne informa senza indugio la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza.
2Si considera che queste date sono comunicate tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o del consultorio giuridico competente se la loro comunicazione è effettuata senza indugio, ma almeno dieci giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’audizione o della concessione del diritto di essere sentiti oralmente.
Art. 52j Autorizzazione dei consultori giuridici
1La SEM decide su richiesta in merito all’autorizzazione e designa i consultori giuridici competenti per il Cantone d’attribuzione.
2Un consultorio giuridico può essere autorizzato se garantisce l’adempimento a lungo termine dei compiti giusta l’articolo 102l capoverso 1 LAsi. Deve segnatamente disporre di finanze sufficienti per poter adempire a lungo termine tali compiti anche in caso di fluttuazioni del numero di domande d’asilo. Per ottenere l’autorizzazione sono necessarie conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d’asilo e il diritto procedurale, ed esperienza nella consulenza e nella rappresentanza giuridica di richiedenti l’asilo in Svizzera.
3Nel quadro della valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2, la SEM considera in particolare:
- a.
- la quota di rappresentanti titolari di un diploma universitario in diritto o di un brevetto d’avvocato;
- b.
- la durata di attività del consultorio giuridico;
- c.
- la garanzia della qualità mediante uno scambio d’informazioni regolare a livello professionale con altri consultori.
4Al consultorio giuridico è corrisposta un’indennità secondo l’articolo 102l capoverso 2 LAsi stabilita dalla SEM in un accordo con il consultorio autorizzato.
Art. 52k Scambio d’informazioni
I consultori giuridici e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.
Sezione 4: Procedura di ricorso a livello federale 127127 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
127 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 53 Requisiti per il gratuito patrocinio nella procedura di ricorso 128
(art. 102m cpv. 3 LAsi)
Le persone di cui all’articolo 102mcapoverso 3 possono essere ammesse a fornire il gratuito patrocinio in particolare se:
- a.
- hanno l’esercizio dei diritti civili;
- b.
- non sono oggetto di attestati di carenza di beni e di condanne penali incompatibili con la rappresentanza legale;
- c.
- sono titolari di un diploma in diritto di un’università svizzera oppure di un diploma straniero equivalente; e
- d.
- forniscono da almeno un anno consulenza e rappresentanza legale a richiedenti l’asilo come attività professionale principale.
128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
Art. 53a Inizio del termine di ricorso in caso di decisioni nei confronti di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati 129
Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non dispone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia. Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno seguente all’ultima notifica di tale decisione.
129 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 54 Abrogazione del diritto previgente
È abrogata l’ordinanza 1 del 22 maggio 1991130 sull’asilo.
130 [RU 1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775]
Art. 55 Disposizione transitoria
Fino all’entrata in vigore dell’articolo 21 è applicabile per questa disposizione il diritto vigente.
Art. 55bis Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013 131
A tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012 si applica l’articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008132.
131 Introdotto dal n. I dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857).
132 RU 2008 5421
Art. 55ter Disposizione transitoria della modifica del 20 settembre 2019 133
In deroga all’articolo 30 capoverso 1, le carte di soggiorno N rilasciate entro il 30 giugno 2021 hanno una durata di validità massima di sei mesi.
133 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).
Art. 56 Entrata in vigore e durata di validità 134135
1 La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l’articolo 21, il 1° ottobre 1999.
2 L’articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.
3 La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015136 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 7a capoversi 2 e 3, 12 capoverso 2, 16b, 16c, 17, 18, 19 capoverso 1, 21 capoverso 3, 23 e 55bis. 137
4 L’abrogazione degli articoli 9, 10 e 21 capoverso 2, valida sino al 28 settembre 2015 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019. 138
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).
135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).
136 RU 20133065
137 Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).
138 Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).
Disposizione finale della modifica del 13 dicembre 1999 139139 RU 2000 64
139 RU 2000 64
Allegato 1 141141 Originario all. Introdotto dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
141 Originario all. Introdotto dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Allegato 2 146146 Introdotto dal n. II dell’O del 12 giu. 2015 (RU 20151873). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 205).
146 Introdotto dal n. II dell’O del 12 giu. 2015 (RU 20151873). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 205).
Stati d’origine o di provenienza sicuri da persecuzioni
Allegato 3 147147 Introdotto dal n. II dell’O dell’8 giu. 2018 (RU 20182857). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204937).
147 Introdotto dal n. II dell’O dell’8 giu. 2018 (RU 20182857). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204937).