Allegati 1 e 2 70
70 Abrogati dell’all. 3 n. 5 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945). |
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Art. 1 Campo d’applicazione 2
1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie. 2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 4. 2 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |
Art. 1a Sistemi d’informazione 3
(art. 96 e 99a–102 LAsi; art. 2 LSISA4) La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)5 gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:
3 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5775). 4 LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (RS 142.51). 5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU20044937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175). 8 Abrogata dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550). 10 Abrogata dal n. I dell’O del 18 set. 2015, con effetto dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729). 11 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2889). 12 La mod. giusta il n. I 6 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2017 563). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 13 giu. 2012 (RU 2012 2903). 15 Introdotta dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1437). |
Art. 1b Banca dati Kompass 1617
1 Nella banca dati Kompass sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d’origine dei richiedenti l’asilo.18 2 Non vi figurano dati personali particolarmente degni di protezione.19 Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema. 3 Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM e del Tribunale amministrativo federale. 4 La SEM può rendere accessibili le informazioni registrate in Kompass alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:20
16 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175). 19 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 6 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175). |
Art. 1c Amministrazione dei prestiti 21
1 L’amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti. 2 Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dell’amministrazione dei prestiti. 21 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |
Art. 1d22
22 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Abrogato dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175). |
Art. 1e Banca dati FiSCo 23
1 Nella banca dati FiSCo sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie di cui agli articoli 20, 22–24a, 26–29 e 31 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 199924 sull’asilo (OAsi 2) e all’articolo 15 dell’ordinanza del 15 agosto 201825 sull’integrazione degli stranieri (OIntS) nonché per le analisi statistiche concernenti tali somme.26 2 La banca dati FiSCo dispone di un’interfaccia con il sistema SIMIC per consultare i seguenti dati personali di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di protezione, rifugiati e apolidi: cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, indirizzo di domicilio (dal – al), numero SIMIC, numero N, data d’entrata in Svizzera, stato della procedura (con data), tipo d’affare (con data), modalità di trattamento (con data), passaggio in giudicato delle decisioni nella procedura d’asilo (con data), allontanamento e termine di partenza, codice d’ammissione, scopo del soggiorno, categoria di permesso (con data), data e motivo della partenza, impiego asilo e impiego LStrI (dal – al), numero AVS, attribuzione e ripartizione (con data).27 3 Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano del versamento delle somme forfettarie e delle relative analisi statistiche. 4 I collaboratori del Cantone incaricati dell’attuazione di questo sussidio hanno un accesso in modalità lettura ai dati relativi al loro Cantone limitato agli ultimi quattro anni civili. 5 Tutte le persone che hanno diritti di scrittura e lettura in FiSCo possono registrarvi osservazioni supplementari riguardanti il finanziamento di un caso specifico.28 23 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1437). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550). 28 Introdotto dal n. I dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 550). |
Art. 1f Banca dati sui casi medici 29
1 La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici. 2 Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dei casi medici. 29 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |
Art. 1g Banca dati Aiuto individuale al ritorno 30
1 Nella banca dati Aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l’asilo. 2 Hanno accesso alla banca dati i collaboratori della SEM che si occupano del controllo e della valutazione dell’aiuto individuale al ritorno. 30 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |
Art. 1h31
31 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Abrogato dal n. I dell’O del 18 set. 2015, con effetto dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729). |
Art. 1i Sistema d’informazione MIDES 32
(art. 99a cpv. 3, 99b, 99c e 99d cpv. 1 LAsi) 1 MIDES serve al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione. 2 L’allegato 5 elenca in modo esaustivo i dati contenuti in MIDES e determina la portata dell’accesso e il diritto a trattare i dati. 3 La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati. 32 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5775). |
Art. 1j Banca dati DOPO 33
1 Nella banca dati DOPO sono registrati i dati relativi alle persone indispensabili per la pianificazione e l’attuazione delle audizioni, segnatamente:34
2 Hanno accesso a questi dati i collaboratori della SEM che si occupano della pianificazione e dell’attuazione delle audizioni nonché della retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c. 2bis I fornitori di prestazioni incaricati della consulenza e della rappresentanza legale secondo l’articolo 102f capoverso 2 LAsi ottengono i seguenti diritti d’accesso:
3 Le persone seguenti hanno accesso esclusivamente ai propri piani d’impiego:
4 La banca dati DOPO presenta le seguenti interfacce:
33 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 13 giu. 2012 (RU 2012 2903). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729). 35 Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729). 36 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175). 37 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1437). 38 Introdotta dal n. I dell’O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3729). 39 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175). 40 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2175). 41 Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 72). |
Art. 1k Tool FM 42
1 Il tool FM presenta interfacce con i sistemi SIMIC, MIDES e DOPO per la visualizzazione centralizzata dei dati pertinenti indispensabili alla procedura d’asilo. 2 L’allegato 6 definisce l’insieme dei dati di cui al capoverso 1, la loro provenienza nonché le interfacce tra il tool FM e i sistemi SIMIC, MIDES e DOPO. 3 Nessuno dei dati di cui al capoverso 1 è registrato nel tool FM. Possono essere registrati soltanto i commenti legati alle diverse tappe della procedura. 4 Hanno accesso al tool FM gli utenti che hanno già accesso ai sistemi SIMIC, MIDES e DOPO. 5 La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati. 42 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1437). |
Art. 2 Divieto di comunicare i dati 43
(art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi) Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso la SEM che in primo grado la domanda d’asilo è stata respinta o è stata emanata una decisione di non entrata nel merito o che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti. 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611). |
Art. 3 Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio
(art. 97 cpv. 3 lett. b) Se per l’esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d’origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. |
Art. 4 Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale 44
(art. 98a LAsi) La SEM comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all’articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 195145 sullo statuto dei rifugiati. 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611). |
Art. 5 Dati biometrici 46
(art. 98b LAsi) 1 Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:
2 L’accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall’allegato 1 dell’ordinanza del 12 aprile 200647 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati. 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611). |
Art. 6 Esame dei dati biometrici 48
(art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA49) 1 Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore. 2 Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l’esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità. 3 Nei casi in cui la domanda è presentata dall’estero, al confine, all’aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici. 4 Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, la SEM esige dall’Ufficio federale di polizia (Fedpol) le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l’asilo. 5 La SEM può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri della Confederazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati. 6 Se necessario per chiarire reati, la SEM mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso della SEM. 7 Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli della SEM, quest’ultima decide, giusta l’articolo 97 capoverso 1 della LAsi, circa l’ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere. 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611). |
Art. 6a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen 50
(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi) È data una protezione adeguata dei dati della persona interessata ai sensi dell’articolo 102c capoverso 3 LAsi se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell’ordinanza del 31 agosto 202251 sulla protezione dei dati (OPDa). 50 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 6 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |
Art. 6b Comunicazione di dati a uno Stato Dublino 52
1 Nel quadro dell’applicazione degli Accordi d’associazione alla normativa di Dublino53, prima del trasferimento di un richiedente l’asilo nel competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la SEM deve comunicare a detto Stato i seguenti dati:
2 Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o tra persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere comunicate eccezionalmente senza consenso esplicito qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda. 3La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 604/201355 e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (UE) 1560/2003. 52 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU2015 1849). 53 Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’all. 4. 54 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 118/2014, GU L 39 dell’8.2.2014, pag. 1. 55 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31. |
Art. 7e856
56 Abrogati dall’all. 3 n. 5 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945). |
Art. 9 Comunicazione in singoli casi
1 La SEM può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali. 2 Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l’indirizzo, se la persona che chiede l’informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione. |
Art. 10 Comunicazione di liste
1 La SEM può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell’autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge. 2 La consegna di liste con dati personali a privati è vietata. |
Art. 11 Esperto in dattiloscopia 57
(art. 102ater LAsi) 1 La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). 2 In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L’esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM. 3 Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione. 4 La SEM informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali. 5 I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se:
57 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU2015 1849). |
Art. 11a Diritto d’accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac 58
1 Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati Eurodac deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla propria identificazione, comprese le impronte digitali, e presentare una domanda scritta alla SEM. 2 La SEM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati all’unità centrale. 3 Essa registra le domande di diritto d’accesso e le trasmette all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l’IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande. 4 Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o di cancellazione di dati Eurodac che non sono stati registrati da autorità svizzere, la SEM contatta entro un termine adeguato gli Stati che hanno registrato i dati e trasmette loro la domanda. La SEM informa la persona interessata della trasmissione della domanda. 5 La SEM tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione. 6 Essa conferma per scritto e senza indugio alla persona interessata tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, ne rende noti i motivi. 7 Le indicazioni necessarie per l’identificazione di cui al capoverso 1, comprese le impronte digitali, sono cancellate senza indugio dopo il trattamento della domanda. 58 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU2015 1849). Correzione del 7 lug. 2015 (RU 2015 2237). |
Art. 11b Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac 59
La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 195860 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia. 59 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU2015 1849). Correzione del 7 lug. 2015 (RU 2015 2237). |
Art. 11c Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac 61
1 Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale. 2 L’IFPDT è l’autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11–13 e 30 del regolamento (UE) 603/201362. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli. 61 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU2015 1849). Correzione del 7 lug. 2015 (RU 2015 2237). 62Regolamento (UE) 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1. |
Art. 12 Sicurezza dei dati 63
La sicurezza dei dati è retta:
63 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU2015 1849). 64 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 6 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 66 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). 68 Abrogata dall’all. n. 3 dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132). |
Art. 14 Statistica, pianificazione e ricerca
1 …69 2 A scopo di ricerca o di pianificazione, la SEM può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L’ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso della SEM. 69 Abrogato dell’all. 3 n. 5 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945). |
Allegato 3 |
Modifica del diritto vigente |
…71 71 Le mod. possono essere consultate alla RU 19992351. |
Allegato 4 72
72 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |
(art. 1 cpv. 2) |
Accordi di associazione alla normativa di Dublino |
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:
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Allegato 5 77
77 Introdotto dal n. II dell’O del 24 nov. 2010 (RU 2010 5775). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 72). |
(art. 1i cpv. 2) |
Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione MIDES |
Allegato 6 78
78 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 1° mag. 2019 (RU 2019 1437). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 giu. 2023 (RU 2023 245). |
(art. 1k cpv. 2) |
Interfacce tra i sistemi d’informazione |
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