Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Documenti d’identità
1 Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d’identità per ogni tipo di documento. 2 I documenti d’identità ai sensi della presente legge servono a comprovare la cittadinanza svizzera e l’identità del titolare. 3 Il Consiglio federale determina i tipi di documenti e disciplina le particolarità dei documenti d’identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634 sulle relazioni consolari. |
Art. 2 Contenuto del documento d’identità
1 Ogni documento d’identità deve contenere i seguenti dati:
2 I dati secondo le lettere a–d, f, k–m, figurano sul documento d’identità anche in forma elettronicamente leggibile. 2bis Il documento d’identità può essere provvisto di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine del viso e le impronte digitali del titolare del documento. Possono esservi registrati anche gli altri dati secondo i capoversi 1, 3, 4 e 5.5 2ter Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti d’identità sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.6 Garantisce la possibilità di richiedere una carta d’identità senza microchip.7 2quater Il documento d’identità può inoltre contenere un’identità elettronica utilizzabile a scopi d’autenticazione, di firma e di criptaggio.8 3 Il documento d’identità può contenere limitazioni della validità. 4 Su domanda del richiedente, il documento d’identità può riportare un cognome d’affinità, un nome ricevuto in seno a un ordine religioso, un nome d’arte o un cognome dell’unione domestica registrata nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.9 5 Su domanda, il documento d’identità per minorenni può contenere i nomi dei rappresentanti legali. 5 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). 6 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). 7 Per. introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF201120792093). 8 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). 9 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Art. 2a Sicurezza e lettura del microchip 10
1 Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i relativi requisiti tecnici. 2 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera. 3 Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto, i gestori di aeroporti e altri servizi appropriati tenuti a verificare l’identità di persone a leggere le impronte digitali registrate nel microchip. 10 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Sezione 2: Rilascio, allestimento, ritiro e perdita del documento 11
11 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Art. 4 Autorità di rilascio
1 In Svizzera i documenti d’identità sono rilasciati dai servizi designati dai Cantoni. Il Consiglio federale può designare anche altri servizi. Il Cantone che dispone di più autorità di rilascio designa un servizio responsabile del rilascio dei documenti d’identità.12 2 All’estero i documenti d’identità sono rilasciati dai servizi designati dal Consiglio federale. 3 Il Consiglio federale disciplina le competenze territoriali e per materia. 12 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Art. 4a Domande di carte d’identità presso il Comune di domicilio 13
1 I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le domande di rilascio di carte d’identità senza microchip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 è l’autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande. 2 Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di ricevere anche domande di altri tipi di carta d’identità. 13 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF201120792093). |
Art. 5 Domanda di rilascio 14
1 Chi vuole ottenere un documento d’identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso il servizio designato dal Cantone di domicilio o all’estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del documento d’identità. Per i minorenni e le persone sotto curatela generale15 è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di presentarsi personalmente, tenendo conto delle norme internazionali e delle possibilità tecniche. 14 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). 15 Nuova espr. giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 16 Nuovo testo giusta il n. I della n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF201120792093). 17 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF201120792093). |
Art. 6 Decisione
1 I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d’identità, compresa l’identità del richiedente, e le inoltrano all’autorità cantonale di rilascio.18 1bis L’autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle domande che le sono state inoltrate e nelle domande ricevute direttamente siano corrette e complete e accerta l’identità del richiedente.19 2 L’autorità di rilascio decide in merito alla domanda. Se acconsente al rilascio del documento, essa incarica il servizio competente di allestire il documento. Trasmette a tale servizio i dati necessari.20 3 Il rilascio di un documento d’identità è rifiutato se:
4 Il rilascio di un documento d’identità è rifiutato, d’intesa con l’autorità competente, se la persona è segnalata nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL per un crimine o un delitto.21 5 Il rilascio di un documento d’identità è rifiutato se il richiedente presenta la domanda all’estero, è perseguito o è stato condannato all’estero per un reato che in base al diritto svizzero costituisce un crimine o un delitto e vi sono motivi per presumere che intenda sottrarsi al procedimento penale o all’esecuzione della pena. Il rilascio non è rifiutato se la sanzione comminata avrebbe conseguenze incompatibili con l’ordine pubblico svizzero.22 18 Nuovo testo giusta il n. I della n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF201120792093). 19 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Accesso a carte d’identità non biometriche presso il Comune di domicilio), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5003; FF201120792093). 20 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). 21 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 20084989; FF 20064631). 22 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Art. 6a Servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori 23
1 I servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:
2 Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un’influenza determinante sull’impresa o sulla produzione dei documenti d’identità devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 200124 sui controlli di sicurezza relativi alle persone. 3 L’Ufficio federale di polizia può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio preposto all’allestimento dei documenti d’identità fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all’intero gruppo. 4 Le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un’importanza determinante per la produzione dei documenti d’identità. 5 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili ai servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori. 23 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). 24 [RU 2002 377, 2005 4571n. II, 2006 4177 art. 13, 2008n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 3937all. 4 n. II 2. RU 2011 1031art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RS 120.4). |
Art. 6b Compiti dell’Ufficio federale di polizia 25
Oltre ai compiti previsti nella presente legge e nelle disposizioni esecutive, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:
25 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Art. 7 Ritiro
1 Il documento d’identità è ritirato se:
1bis L’autorità che pronuncia l’annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 201426 sulla cittadinanza dispone nel contempo il ritiro dei documenti d’identità.27 1ter I documenti d’identità ritirati sono restituiti entro 30 giorni alla competente autorità emittente. Dopo lo scadere di tale termine, i documenti d’identità ritirati e non restituiti sono considerati smarriti e vengono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).28 2 Il servizio federale29 competente può, dopo aver consultato le autorità incaricate del procedimento penale o dell’esecuzione delle pene, ritirare o annullare un documento d’identità se il suo titolare si trova all’estero e:
26 RS 141.0 27 Introdotto dal n. II 3 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza svizzera, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20162561; FF 2011 2567). 28 Introdotto dal n. II 3 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza svizzera, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20162561; FF 2011 2567). 29 Attualmente l’Ufficio federale di polizia. |
Art. 8 Perdita 30
La perdita di un documento d’identità deve sempre essere notificata alla polizia. Quest’ultima inserisce la notifica della perdita nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL. RIPOL trasmette automaticamente la notifica al sistema d’informazione di cui all’articolo 11. 30 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 20084989; FF 20064631). |
Art. 9 Emolumento
1 Il Consiglio federale disciplina l’obbligo di pagare emolumenti, la cerchia degli assoggettati e la tariffa. 2 La tariffa stabilita dal Consiglio federale dev’essere favorevole alle famiglie con figli.31 31 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Sezione 3: Trattamento di dati |
Art. 11 Sistema d’informazione
1 L’Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d’informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d’identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:33
2 Il trattamento dei dati serve per rilasciare i documenti d’identità e per impedirne il rilascio non autorizzato e l’impiego abusivo.37 33 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). 34 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). 35 RS 0.191.01 36 RS 0.191.02 37 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Art. 12 Trattamento e comunicazione dei dati 38
1 Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati nel sistema d’informazione:
2 Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d’informazione:
3 I dati del sistema d’informazione possono essere trasmessi allo scopo di identificare vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti nonché persone scomparse. La trasmissione di informazioni ad altre autorità è retta dai principi dell’assistenza amministrativa. 4 Le autorità competenti di cui al capoverso 2 lettere c e d possono anche, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d’informazione basandosi sul nome e sui dati biometrici dell’interessato, sempre che questi non possa esibire un documento d’identità. 38 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Art. 13 Obbligo di notifica 39
1 L’autorità di decisione notifica alla competente autorità di rilascio i dati seguenti:
2 L’autorità di rilascio inserisce i dati nel sistema d’informazione della Confederazione. 39 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Art. 15 Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive in materia di:
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Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 16 Esecuzione 40
Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della presente legge. Per quanto necessario, tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea e delle raccomandazioni e norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) concernenti i documenti d’identità. 40 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731). |
Art. 17 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1o ottobre 200241 41 Cpv. 1 dell’O del 20 set. 2002 (RU 2002 3067). |
Disposizione transitoria della modifica del 13 giugno 2008 42 |
Per due anni al massimo dall’entrata in vigore della presente modifica le carte d’identità senza microchip possono ancora essere richieste in Svizzera presso il Comune di domicilio secondo la procedura previgente; i Cantoni stabiliscono la data a partire dalla quale le carte d’identità possono essere richieste soltanto presso le autorità di rilascio. |