Ordinanza
del DFAE concernente l’ordinanza sui documenti d’identità
(O-ODI-DFAE)
del 13 novembre 2002 (Stato 1° marzo 2012)
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
visti gli articoli 55 capoverso 3 e 56 dell’ordinanza del 20 settembre 20021 sui
documenti d’identità (ODI),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Passaporti diplomatici e di servizio
1 Passaporti diplomatici o di servizio possono essere consegnati d’ufficio a persone che, in virtù della loro funzione o su incarico della Confederazione, sono incaricate di tutelare gli interessi svizzeri all’estero.
2 I passaporti diplomatici e di servizio hanno l’unico scopo di:
- a.
- facilitare il passaggio di confine in uno Stato estero;
- b.
- consentire l’annuncio nello Stato accreditatario.
3 Essi non danno diritto a nessun privilegio di natura consolare o diplomatica.
4 Passaporti diplomatici sono rilasciati a persone incaricate di tutelare interessi diplomatici o consolari; negli altri casi sono rilasciati passaporti di servizio.
Art. 2 Passaporti ordinari e provvisori 2
1 Un passaporto diplomatico o di servizio ordinario è rilasciato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione.
2 Un passaporto diplomatico o di servizio provvisorio è rilasciato soltanto in casi urgenti se non vi è tempo sufficiente per rilasciare un passaporto ordinario.
3 ...3
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
3 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007 (RU 2007 871). Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
Art. 3 Cittadinanza svizzera
Passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati soltanto a persone in possesso della cittadinanza svizzera.
Art. 4 Impiegati in prova
Agli impiegati in prova non sono rilasciati passaporti diplomatici e di servizio.
Art. 5 Autorità competenti
1 La Direzione delle risorse del DFAE (Direzione) è l’autorità richiedente e l’autorità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 20014 sui documenti d’identità (LDI).5
2 Essa decide in merito al rilascio, alla restituzione e al ritiro di un passaporto diplomatico o di servizio (documenti d’identità ufficiali).
3 Essa può derogare, in via eccezionale, alle disposizioni della presente ordinanza:
- a.
- su domanda;
- b.
- in presenza di motivi importanti; e
- c.
- se la deroga è indispensabile al fine di tutelare interessi nazionali.
4 RS 143.1
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
Capitolo 2: Titolari del passaporto
Sezione 1: Passaporto diplomatico
Art. 6 Impiegati del DFAE
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata:
- a.6
- agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento;
- b.
- agli altri impiegati del DFAE che adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici e consolari;
- c.
- agli altri impiegati del DFAE occupati all’estero o incaricati di una missione all’estero, sempreché sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura e sia stato autorizzato dalla Direzione dopo aver sentito la divisione politica competente nel caso singolo oppure per determinati luoghi di lavoro in generale;
- d.7
- agli altri impiegati del DFAE, sempre che esercitino una funzione corrispondente alle classi di salario 18 e superiori e che sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
7 Introdotta dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).
Art. 7 Impiegati di altri Dipartimenti
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata:
- a.
- agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero che sono distaccati presso il DFAE e adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici o consolari;
- b.
- agli impiegati degli altri Dipartimenti aventi rango di segretario di Stato, ambasciatore o ministro;
- c.8
- ai direttori degli uffici federali.
8 Introdotta dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).
Art. 8 Magistrati della Confederazione
Un passaporto diplomatico è rilasciato e consegnato per una durata illimitata:
- a.
- ai consiglieri federali in carica o in pensione;
- b.
- al cancelliere in carica e ai cancellieri in pensione.
Art. 9 Altre persone
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione:
- a.
- al presidente del Consiglio nazionale;
- b.
- al presidente del Consiglio degli Stati;
- c.
- ai membri delle Camere federali che rappresentano la Svizzera presso il Consiglio d’Europa;
- d.
- ai membri delle Camere federali che siedono in commissioni internazionali;
- e.
- al presidente del Tribunale federale;
- f.
- ai membri delle Camere federali che viaggiano all’estero per conto del Parlamento;
- g.
- agli impiegati dei Servizi del Parlamento che accompagnano all’estero i membri di Commissioni parlamentari o una delegazione ufficiale;
- h.
- al procuratore generale della Confederazione;
- i.
- agli impiegati superiori presso le organizzazioni internazionali a partire dalla classe D1 in avanti;
- j.
- ai delegati svizzeri e ai loro supplenti nella commissione centrale per la navigazione sul Reno;
- k.
- ai giudici svizzeri alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, alla Camera d’appello della commissione centrale per la navigazione sul Reno e presso gli organi internazionali di giustizia, arbitrato, inchiesta o conciliazione;
- l.
- alle persone incaricate per una durata limitata dal Consiglio federale di adempiere una missione ufficiale presso un governo estero, un’organizzazione o una conferenza internazionali;
- m.
- al presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e ai membri e delegati della CICR nella categoria fuori classe I;
- n.
- ai collaboratori della CICR nella categoria fuori classe II;
- o.
- agli altri collaboratori e delegati della CICR, purché necessario per motivi di sicurezza o per altri motivi importanti;
- p.
- al presidente e al medico capo della Croce Rossa svizzera.
Sezione 2: Passaporto di servizio
Art. 10 Impiegati del DFAE
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata:
- a.9
- agli impiegati del DFAE, se la loro funzione lo richiede per motivi importanti;
- b.
- ai membri onorari ai quali la Direzione ha conferito un titolo consolare.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
Art. 11 Impiegati di altri Dipartimenti
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all’estero, sempreché questi siano distaccati presso il DFAE e non ricevano un passaporto diplomatico.
Art. 12 Altre persone
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata della missione ufficiale all’estero:
- a.
- alle persone incaricate dal Consiglio federale o dal capo del DFAE di adempiere una missione temporanea all’estero che non si svolge presso un governo straniero, un’organizzazione internazionale o una conferenza internazionale;
- b.
- ai delegati della Croce Rossa svizzera per i loro impieghi all’estero;
- c.
- al presidente, al direttore, ai sostituti-direttori e agli impiegati in servizio esterno dell’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (OSEC);
- d.
- al presidente, al vicepresidente e al direttore della fondazione Pro Helvetia come pure ai capi delle agenzie estere della fondazione Pro Helvetia;
- e.
- al presidente e al direttore di Svizzera Turismo, ai capi delle agenzie estere di Svizzera Turismo come pure agli impiegati di queste agenzie.
Sezione 3: Passaporti per congiunti
Art. 13 Passaporto diplomatico 10
Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per una durata illimitata:
- a.
- al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 6, 7 lettere a–b e 8;
- b.
- al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto;
- c.
- ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c, 7 lettera a e 8 fino al compimento del 18° anno di età;
- d.
- ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).
Art. 14 Passaporto di servizio 11
Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per una durata illimitata:
- a.
- al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11;
- b.
- al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto;
- c.
- ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 fino al compimento del 18° anno di età;
- d.
- ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).
Art. 15 Partner
1 È considerato partner la persona con la quale il titolare del passaporto convive.
2 Vi è convivenza quando:
- a.
- il partner e il titolare del passaporto vivono in economia domestica comune; e
- b.
- il partner prende parte con il titolare del passaporto a un impiego all’estero.
3 Il partner che vuole ricevere un passaporto diplomatico o di servizio deve attestare alla Direzione per scritto l’effettiva esistenza e la durata della convivenza.
Sezione 4: Eccezioni alla consegna dei passaporti per una durata limitata
Art. 16 Eccezioni
La Direzione può rilasciare a persone che devono intraprendere più viaggi all’anno per adempiere missioni ufficiali passaporti diplomatici o di servizio secondo gli articoli 9 e 12 per una durata illimitata.
Capitolo 3: Validità dei passaporti
Art. 17
1 I passaporti diplomatici e di servizio ordinari sono validi:
- a.
- dieci anni al massimo per persone che, al momento della domanda, hanno compiuto il 18° anno di età;
- b.12
- cinque anni al massimo per persone che, al momento della domanda, non hanno ancora compiuto il 18° anno d’età;
- c.13
- ...
1bis ...14
2 I passaporti diplomatici e di servizio provvisori sono validi al massimo 12 mesi.
3 La Direzione stabilisce la durata di validità del passaporto al momento del rilascio.
4 La validità si calcola in mesi e decorre a partire dalla data di emissione del documento.
5 La durata di un passaporto diplomatico o di servizio non è prorogabile.
6 Se per un lungo periodo non è possibile la produzione dei passaporti diplomatici e di servizio, la durata dei passaporti validi può essere prorogata fino a un massimo di 3 anni e i passaporti provvisori possono essere rilasciati con una validità di 3 anni.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
13 Abrogata dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
14 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007 (RU 2007 871). Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
Capitolo 4: Rilascio, perdita e restituzione
Sezione 1: Procedura di richiesta e di rilascio
Art. 18 Richiesta 15
1 Per la procedura di rilascio di un passaporto diplomatico o di servizio sono applicabili per analogia gli articoli 9–14a ODI.
2 La Direzione può predisporre moduli complementari secondo cui allestire il modulo di richiesta ordinario.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
Art. 1916
16 Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
Art. 20 Presenza personale 17
1 Il richiedente deve presentarsi personalmente alla Direzione, portare i documenti eventualmente richiesti da quest’ultima e dimostrare la propria identità.
2 La Direzione verifica l’identità del richiedente.
3 Il richiedente può presentarsi personalmente presso una rappresentanza svizzera all’estero se la Direzione ha previamente dato il suo consenso.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
Art. 2118
18 Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
Art. 22 Contenuto dei passaporti
Nei passaporti diplomatici e di servizio possono essere iscritti, oltre ai dati secondo l’articolo 14 ODI, la descrizione della funzione e altri dati necessari per svolgere una missione, una carica, un mandato o un’attività.
Art. 23 Passaporti sostitutivi
1 In presenza di gravi motivi, la Direzione può rilasciare al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio ulteriori passaporti (passaporti sostitutivi).
2 Venuti meno i gravi motivi, i passaporti sostitutivi devono essere restituiti immediatamente e spontaneamente alla Direzione.
Art. 24 Deposito dei passaporti svizzeri ordinari
1 Alla consegna di un passaporto diplomatico o di servizio, eventuali altri passaporti svizzeri validi già rilasciati devono essere depositati presso la Direzione.19
2 La Direzione può permettere che tali passaporti siano depositati altrove, sempreché sia escluso ogni abuso.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).
Art. 25 Deposito dei passaporti diplomatici e di servizio
Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve depositarlo presso la Direzione quando fa domanda per ottenere un passaporto svizzero ordinario.
Art. 26 Consegna
1 Dopo la loro produzione, i passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati alla Direzione.
2 La Direzione li inoltra ai rispettivi titolari.
Sezione 2: Perdita
Art. 27 Denuncia della perdita
1 Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve notificarne immediatamente la perdita alla Direzione.
2 La Direzione mette a disposizione un modulo per notificare la perdita.
3 Il titolare del passaporto deve allegare alla notifica della perdita, per quanto possibile, un rapporto del posto di polizia competente per territorio.
4 La Direzione segnala i passaporti di cui è stata notificata la perdita all’Ufficio federale di polizia affinché siano iscritti nella ricerca d’oggetti RIPOL.
Art. 28 Passaporti perduti e ritrovati
1 La Direzione dichiara non validi i passaporti diplomatici o di servizio di cui è stata notificata la perdita.
2 I passaporti ritrovati devono essere restituiti alla Direzione. Questa informa l’Ufficio federale di polizia.
Sezione 3: Restituzione, ritiro e dichiarazione di nullità
Art. 29 Restituzione e ritiro
1 Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o è ritirato dalla Direzione se:
- a.
- le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute (art. 7 cpv. 1 lett. a LDI20);
- b.
- un’identificazione chiara del titolare del passaporto non è più possibile (art. 7 cpv. 1 lett. b LDI);
- c.
- contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato (art. 7 cpv. 1 lett. c LDI);
- d.
- non è più valido;
- e.
- si tratta di un passaporto per congiunti che vivono separati dall’impiegato non per motivi di salute o di servizio;
- f.
- il titolare riceve un congedo non pagato superiore a 30 giorni civili; se il titolare è impiegato presso il DFAE ed è distaccato presso un altro Dipartimento durante il congedo, la Direzione può rinunciare a ritirargli il passaporto per la durata del distacco.
2 Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o può essere ritirato dalla Direzione se:
- a.
- il titolare è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto o è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato (art. 7 cpv. 2 LDI);
- b.
- si tenta in modo illecito o abusivo di trarre vantaggi dal passaporto;
- c.
- il titolare svolge all’estero un’occupazione remunerata che potrebbe danneggiare gli interessi della Confederazione svizzera.
20 RS 143.1
Art. 30 Dichiarazione di nullità
Se il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio non dà alcun seguito all’invito di restituirlo o se si oppone al ritiro, la Direzione può dichiarare non valido il passaporto e ordinarne l’iscrizione nella ricerca d’oggetti RIPOL.
Capitolo 5: Emolumenti e spese
Art. 31 Emolumenti
I passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati gratuitamente.
Art. 32 Spese
1 Le spese possono essere addebitate al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio.
2 Esse sono calcolate secondo i costi effettivi.
3 Sono spese i costi secondo l’articolo 49 capoverso 2 ODI.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 33 Diritto previgente: abrogazione
Il regolamento del DFAE del 28 ottobre 199821 sui passaporti diplomatici, di servizio e speciali è abrogato.
21 Non pubblicato nella RU.
Art. 3422
22 Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).
Art. 35 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.