Ordinanza
sull’eliminazione di svantaggi nei confronti
dei disabili
(Ordinanza sui disabili, ODis)
del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis),
ordina:
1 RS 151.3
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza contiene disposizioni concernenti:
- a.
- l’organizzazione dell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD)2;
- b.
- l’esercizio dei diritti soggettivi e il principio della proporzionalità;
- c.
- i requisiti per garantire che l’edificazione o il rinnovo delle costruzioni o degli impianti di proprietà della Confederazione o da essa sussidiati siano conformi alle esigenze dei disabili;
- d.
- i requisiti per garantire che le prestazioni della Confederazione siano concepite in modo da essere conformi alle esigenze dei disabili;
- e
- i provvedimenti che la Confederazione in qualità di datore di lavoro adotta a favore dei suoi impiegati disabili;
- f.
- la concessione di aiuti finanziari.
2 I provvedimenti nel settore dei trasporti pubblici sono retti dall’ordinanza del 12 novembre 20033 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
- costruire o rinnovare (art. 3 lett. a, c e d LDis): l’azione di edificare o modificare costruzioni e impianti, a condizione che sia sottoposta a una procedura, ordinaria o semplificata, d’autorizzazione cantonale;
- b.
- costruzioni e impianti (art. 3 lett. a LDis): locali e installazioni di carattere provvisorio o duraturo;
- c.
- costruzioni e impianti accessibili al pubblico (art. 3 lett. a LDis): le costruzioni e impianti:
- 1.
- aperti a una cerchia indeterminata di persone,
- 2.
- aperti soltanto a una cerchia determinata di persone che sono in un rapporto giuridico speciale con l’ente pubblico o con il fornitore di prestazioni che offrono le loro prestazioni in tale costruzione o impianto; sono escluse le costruzioni e gli impianti che fanno parte delle infrastrutture di combattimento e di comando dell’esercito, o
- 3.
- nei quali fornitori di prestazioni offrono prestazioni personali;
- d.
- discriminazione (art. 6 e 8 cpv. 3 LDis): differenza di trattamento particolarmente marcata e grave con l’intenzione o la conseguenza di umiliare o emarginare un disabile;
- e.
- datore di lavoro (art. 13 LDis): il Consiglio federale, l’Assemblea federale, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il Consiglio dei PF per il loro personale rispettivo;
- f.
- Internet (art. 14 cpv. 2 LDis): la rete informatica utilizzata per varie applicazioni, in particolare i navigatori web o altre applicazioni operanti sul sistema dell’utilizzatore.
Sezione 2: Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità
Art. 3 Compiti
(art. 19 LDis)
1 L’UFPD è competente per l’esecuzione dei compiti federali concernenti l’uguaglianza dei disabili, per quanto tali compiti non spettino a un’altro servizio specializzato dell’Amministrazione federale.
2 Promuove l’uguaglianza fra i disabili e i non disabili nei luoghi pubblici e si adopera per eliminare gli svantaggi di diritto o di fatto.
3 Adempie segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- informa il pubblico ed elabora una documentazione;
- b.
- presta consulenza a privati e autorità;
- c.
- esamina le domande di aiuto finanziario;
- d.
- attua programmi, campagne d’informazione e progetti pilota;
- e.
- tratta le questioni inerenti all’uguaglianza, a livello nazionale e internazionale;
- f.
- prepara la legislazione federale nonché i rapporti e altri atti governativi federali in materia d’uguaglianza dei disabili;
- g.
- si pronuncia su altri progetti legislativi e provvedimenti della Confederazione che concernono in modo particolare l’uguaglianza dei disabili;
- h.
- esamina la legittimazione attiva delle organizzazioni di aiuto ai disabili;
- i.
- coordina le attività degli altri servizi specializzati dell’Amministrazione federale;
- j.
- collabora con le organizzazioni di aiuto ai disabili;
- k.
- riferisce regolarmente al Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle proprie attività e sul risultato delle proprie valutazioni dell’efficienza ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LDis.
Art. 4 Organizzazione
(art. 19 LDis)
L’UFPD è subordinato alla Segreteria generale del DFI.
Sezione 3: Esercizio dei diritti soggettivi e principio di proporzionalità
Art. 5 Organizzazioni cui è riconosciuta la legittimazione attiva
(art. 9 LDis)
1 Hanno diritto di proporre azione e ricorso secondo l’articolo 9 capoverso 2 LDis le organizzazioni di aiuto ai disabili che:
- a.
- hanno personalità giuridica propria;
- b.
- conformemente al loro scopo statutario, si occupano da almeno dieci anni principalmente degli interessi particolari dei disabili;
- c.
- svolgono un’attività d’importanza nazionale; e
- d.
- figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.
2 L’organizzazione che intende disporre della legittimazione attiva presenta una domanda di riconoscimento all’UFPD. La domanda contiene i documenti necessari per verificare le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c.
3 L’organizzazione cui è riconosciuta la legittimazione attiva comunica senza indugio ogni cambiamento del suo scopo statutario, della sua forma giuridica o della sua designazione all’UFPD.
4 L’UFPD controlla periodicamente che le organizzazioni menzionate nell’allegato 1 continuino ad adempire le condizioni di legittimazione attiva. Se una di tali organizzazioni non adempie più le condizioni, il DFI propone al Consiglio federale di modificare l’allegato 1.
Art. 6 Ponderazione degli interessi
(art. 11 cpv. 1 LDis)
- 1 Per stabilire se vi è sproporzione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LDis, nella ponderazione degli interessi vanno segnatamente considerati:
- a.
- il numero di persone che utilizzano la costruzione o l’impianto o che fruiscono della prestazione;
- b.
- l’importanza della costruzione, dell’impianto o della prestazione per i disabili;
- c.
- il carattere provvisorio o durevole della costruzione, dell’impianto o della prestazione.
2 Se gli interessi dei disabili contrastano con quelli della protezione dell’ambiente, della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici (art. 11 cpv. 1 lett. b LDis), vanno inoltre considerati:
- a.
- l’importanza della costruzione o dell’impianto sotto il profilo della protezione dell’ambiente, della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici; e
- b.
- l’impatto degli adeguamenti chiesti:
- 1.
- sull’ambiente;
- 2.
- sulla sostanza, sulla struttura e sull’aspetto della costruzione o dell’impianto sotto il profilo della protezione della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici.
Art. 7 Spese determinanti
(art. 12 cpv. 1 LDis)
1 L’onere massimo corrispondente al 5 per cento del valore assicurativo, di cui all’articolo 12 capoverso 1 LDis, è calcolato in base al valore assicurativo della costruzione prima del rinnovo.
2 Sono considerate spese di rinnovo ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LDis le spese preventivate senza tener conto di particolari provvedimenti per i disabili.
Sezione 4: Prescrizioni applicabili alle costruzioni della Confederazione
Art. 8
1 La norma SIA 500 «Costruire senza barriere» è determinante per:4
- a.5
- le unità amministrative che secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 5 dicembre 20086 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione sono responsabili della gestione immobiliare;
- b.
- le unità amministrative che costruiscono o sussidiano immobili d’abitazione;
- c.
- le unità amministrative che versano aiuti finanziari o indennità secondo la legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi.
2 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 elaborano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, un programma atto a rendere le costruzioni e gli impianti conformi alle esigenze dei disabili, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili.
3 Sono fatte salve le disposizioni dell’OTDis8.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1737).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1737).
7 RS 616.1
Sezione 5: Prestazioni della Confederazione
Art. 9 Servizio diretto al pubblico
1 Quando forniscono un servizio diretto al pubblico, le unità amministrative centrali e decentralizzate dell’Amministrazione federale e le organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) così come le organizzazioni e imprese titolari di una concessione federale prendono i provvedimenti edili e tecnici necessari per rendere le loro prestazioni accessibili ai disabili.
2 In particolare, muniscono i loro apparecchi automatici di dispositivi adeguati affinché i disabili li possano utilizzare.
3 Forniscono la necessaria assistenza ai disabili che, per la natura della loro disabilità, non possono utilizzare autonomamente i dispositivi tecnici ausiliari.
4 Sono fatte salve le disposizioni dell’OTDis10.
10 RS 151.34
Art. 10 Prestazioni su Internet
1 L’informazione, le possibilità di contatto e le operazioni proposte su Internet devono essere accessibili alle persone audiolese, ipovedenti, affette da disturbi del linguaggio o da disturbi motori. A tale scopo, le offerte devono essere conformi alle norme informatiche internazionali, segnatamente alle direttive che disciplinano l’accessibilità dei siti Internet, pubblicate dal Consorzio World Wide Web (W3C), e, sussidiariamente, alle norme informatiche nazionali.
2 Le seguenti unità amministrative e organi emanano le direttive necessarie allo scopo:
- a.11
- il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale, per le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 LOGA12;
- b.
- gli organi responsabili delle unita amministrative, organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 capoversi 3 e 4 LOGA così come le organizzazioni e imprese titolari di una concessione federale, per i loro rispettivi campi d’attività.
3 Le direttive sono elaborate in collaborazione con le organizzazioni di aiuto ai disabili e con le organizzazioni professionali specializzate in materia d’informatica e di comunicazione. Sono periodicamente aggiornate allo stato della tecnica.
11 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
12 RS 172.010
Art. 11 Provvedimenti speciali a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti
(art. 14 cpv. 1 LDis)
Le unità amministrative, organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 LOGA13 prendono, su richiesta di una persona affetta da disturbi del linguaggio, audiolesa o ipovedente, le necessarie disposizioni affinché tale persona possa incontrare il rappresentante competente dell’autorità e comunicare con lui. Tali disposizioni vanno prese entro un termine che tenga conto dell’urgenza e delle circostanze del caso.
13 RS 172.010
Sezione 6: Provvedimenti nel settore del personale federale
Art. 12 Adeguamento dell’ambiente professionale
1 Il datore di lavoro prende i necessari provvedimenti per adeguare l’ambiente professionale alle esigenze dei suoi impiegati disabili, segnatamente per quanto concerne:
- a.
- la sistemazione dei locali di lavoro;
- b.
- l’equipaggiamento del posto di lavoro;
- c.
- l’orario di lavoro;
- d.
- le possibilità di perfezionamento professionale;
- e.
- la pianificazione della carriera professionale.
2 Prende i provvedimenti necessari per rendere la sua rete informatica interna (Intranet) conforme ai principi enunciati nell’articolo 10 capoverso 1.
Art. 13 Delegato all’integrazione dei disabili
Il datore di lavoro designa fra il personale un delegato che presta consulenza a lui e agli impiegati disabili sulle questioni d’integrazione dei disabili nell’ambiente professionale.
Art. 14 Motivazione del diniego di assunzione
Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata respinta a causa della sua disabilità, il disabile può esigere che il datore di lavoro gli esponga per scritto le ragioni di tale decisione.
Art. 15 Coordinamento
L’Ufficio federale del personale coordina l’attuazione dei provvedimenti in materia di politica del personale presi per garantire l’uguaglianza dei disabili nell’Ammini-strazione federale centrale.
Sezione 7: Aiuti finanziari
Art. 16 Programmi speciali per le persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti
(art. 14 cpv. 3 LDis)
1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai Cantoni che, nell’ambito della scolarizzazione di base:
- a.
- prendono i necessari provvedimenti, a livello personale e organizzativo, affinché i fanciulli e gli adolescenti affetti da disturbi del linguaggio, audiolesi o ipovedenti possano seguire l’insegnamento dispensato nelle classi regolari;
- b.
- offrono ai fanciulli e agli adolescenti non affetti da disturbi del linguaggio, non audiolesi o non ipovedenti un insegnamento del linguaggio dei segni o della scrittura braille.
2 La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle organizzazioni e agli istituti a scopo non lucrativo d’importanza nazionale che:
- a.
- prestano l’assistenza necessaria alle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti affinché possano comunicare fra loro e con le altre persone;
- b.
- partecipano alla formazione di assistenti specializzati nella comunicazione con le persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.
3 Gli aiuti sono concessi soltanto per programmi di durata limitata.
Art. 17 Programmi d’integrazione dei disabili
(art. 16 cpv. 3 LDis)
1 La Confederazione può in particolare concedere aiuti finanziari a programmi di durata limitata che:
- a.
- hanno un forte carattere pratico;
- b.
- hanno un impatto che perdura oltre il periodo di versamento dell’aiuto;
- c.
- sono atti a promuovere la cooperazione con altre organizzazioni;
- d.
- permettono sinergie con altri programmi; o
- e.
- presentano un carattere sperimentale.
2 Può parimenti concedere aiuti per sostenere:
- a.
- lo sviluppo di basi per i programmi;
- b.
- la valutazione dei programmi esistenti;
- c.
- il lavoro di sensibilizzazione.
Art. 18 Progetti pilota d’integrazione professionale
(art. 17 LDis)
1 La Confederazione può in particolare concedere aiuti finanziari a progetti pilota di durata limitata che:
- a.
- permettono d’integrare i disabili nei processi di lavoro;
- b.
- permettono alle persone minacciate da una disabilità di conservare il posto di lavoro;
- c.
- promuovono nelle imprese lo sviluppo di posti di lavoro conformi alle esigenze dei disabili;
- d.
- permettono di sperimentare forme di collaborazione fra disabili e non disabili.
2 L’aiuto finanziario è concesso unicamente se il progetto pilota:
- a.
- ha un impatto che perdura oltre il periodo di versamento dell’aiuto;
- b.
- è ben inserito nell’organizzazione o impresa destinataria; o
- c.
- presenta un carattere sperimentale.
Art. 19 Contributo autonomo
Gli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza sono versati soltanto se i Cantoni, le collettività od organizzazioni responsabili forniscono ai progetti in questione un contributo proprio ragionevolmente esigibile.
Art. 20 Presentazione della domanda
1 La domanda di aiuto finanziario ai sensi della presente ordinanza va indirizzata all’UFPD.
2 L’UFPD stabilisce per ogni anno i termini di presentazione.14
3 Alla domanda si allega:
- a.
- la descrizione minuziosa del progetto per il quale è chiesto l’aiuto finanziario;
- b.
- la presentazione degli obiettivi;
- c.
- il programma di valorizzazione e diffusione dei risultati del progetto (piano di trasferimento);
- d.
- il piano di valutazione;
- e.
- il preventivo circostanziato e il piano di finanziamento;
- f.
- tutte le necessarie indicazioni sulle organizzazioni che partecipano al progetto;
- g.
- lo scadenzario per l’attuazione del programma.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1737).
Art. 21 Esame delle domande
1 L’UFPD esamina le domande d’aiuto finanziario. Può far capo a periti.
2 Nell’esame presta particolare attenzione ai progetti che considerano le esigenze specifiche delle donne disabili.
3 Può esigere che il progetto sia rielaborato o coordinato con altri progetti.
Art. 22 Determinazione dell’aiuto finanziario
1 L’ammontare dell’aiuto finanziario è stabilito, entro i limiti dei crediti stanziati, con un importo forfetario o proporzionale alle spese. Se è proporzionale alle spese, se ne fissa in anticipo l’importo massimo.
2 L’aiuto finanziario è corrisposto sotto forma di versamento unico o periodico.
Art. 23 Decisione
Il DFI decide sulla concessione degli aiuti finanziari. Può delegare tale competenza all’UFPD.
Art. 24 Sorveglianza e resoconto
1 L’UFPD sorveglia l’esecuzione del progetto.
2 Il richiedente informa regolarmente l’UFPD sullo svolgimento del progetto e consegna un rapporto finale, al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei lavori.
3 L’UFPD emana istruzioni sulla stesura del rapporto.
Art. 25 Valutazione del progetto
1 L’UFPD esamina la valutazione del progetto effettuata dal richiedente.
2 Può far capo a periti.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 26 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegato 1 1515 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5561).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5561).