Ordinanza
relativa alla legge federale sull’archiviazione
(Ordinanza sull’archiviazione, OLAr)
dell’8 settembre 1999 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 24 della legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione (legge, LAr),
ordina:
1 RS 152.1
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina i diritti e gli obblighi dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e che li archiviano in maniera autonoma compresi nel campo d’applicazione della legge, nonché quelli dell’Archivio federale, l’accesso agli archivi e l’utilizzazione degli archivi a fini commerciali.
2 Salvo disposizione contraria qui di seguito, le disposizioni si applicano per analogia ai servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.
Art. 2 Campo d’applicazione
(art. 1 LAr)
1 Nel campo d’applicazione della presente ordinanza sono compresi l’Assemblea federale, il Consiglio federale, i Servizi del Parlamento, la Banca nazionale svizzera nonché gli organi federali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b–d e g della legge elencati nell’Allegato 1.
2 Gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione soggetti alla presente ordinanza, di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera e della legge, sono elencati nell’Allegato 2.
3 Per persone di diritto pubblico o privato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge si intendono in particolare le persone o le istituzioni alle quali sono affidate competenze sovrane, segnatamente competenze decisionali, o che per i loro compiti d’esecuzione sono soggette alla vigilanza diretta e completa della Confederazione. Il Dipartimento federale dell’interno designa in un’ordinanza le corrispondenti persone e istituzioni.
4 Il Dipartimento federale dell’interno può modificare o completare gli Allegati 1 e 2 dopo aver consultato i servizi interessati.
Art. 3 Verifica dell’attività
(art. 2 cpv. 2, 5 cpv. 2 e 3 LAr)
1 I servizi tenuti ad offrire i loro documenti si adoperano affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per la produzione e la gestione di documenti atti all’archiviazione.
2 ...2
2 Abrogato dall’art. 20 n. 2 dell’O del 3 apr. 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell’Amministrazione federale, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1311).
Capitolo 2: Tutela dei documenti
Art. 4 Insorgenza dell’obbligo di offerta dei documenti
(art. 6 LAr)
1 Si considera che i documenti non servono più in modo permanente e che devono pertanto essere offerti all’Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi cinque anni dopo l’ultima aggiunta di documenti.3
2 Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall’Archivio federale qualora il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di avere ancora bisogno di essi.
3 Categorie particolari di documenti vengono offerte rispettivamente versate subito dopo la stesura o la firma, gli accordi internazionali attraverso la Direzione del diritto internazionale pubblico. I dettagli sono disciplinati nelle corrispondenti istruzioni dell’Archivio federale.
3 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 2 dell’O del 3 apr. 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1311).
Art. 5 Modalità dell’obbligo di offerta e del versamento per i servizi tenuti ad offrire i loro documenti
(art. 5, 6 e 7 LAr)
1 Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti si adopera affinché i documenti siano preparati in modo tale da poter essere valutati ai fini della determinazione del loro valore archivistico e se del caso archiviati senza ulteriori oneri.
2 Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti propone i documenti che hanno un valore archivistico dal profilo giuridico e amministrativo.
3 Le esigenze di termini di protezione particolari giusta l’articolo 12 della legge devono essere indicate già al momento dell’offerta dei documenti.
4 I dettagli relativi all’obbligo di offerta e al versamento sono disciplinati per mezzo di istruzioni emanate dall’Archivio federale.
Art. 6 Determinazione del valore archivistico
(art. 7 e 8 LAr)
1 L’Archivio federale decide, tenuto conto delle proposte fatte dal servizio tenuto ad offrire i suoi documenti, in merito all’archiviazione permanente dei documenti. Giudica i documenti offerti dal profilo storico e dei principi dell’archiviazione.
2 Se l’Archivio federale e il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti non giungono ad un’intesa sul valore archivistico di determinati documenti, questi vengono archiviati.
3 L’Archivio federale stabilisce in collaborazione con i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti il valore archivistico di questi ultimi.
4 L’Archivio federale giudica il valore archivistico dei documenti offerti entro un anno. Se non esprime un parere, l’obbligo di archiviazione viene a cadere. Il termine può essere prorogato se l’Archivio federale può dimostrare che una valutazione non può essere effettuata entro il termine previsto.
Art. 7 Archiviazione autonoma
(art. 4 cpv. 3–5 LAr)
1 La Banca nazionale svizzera e gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione elencati nell’Allegato 2 archiviano in maniera autonoma i loro documenti.
2 Le altre persone di diritto pubblico o privato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge e all’articolo 2 capoverso 3 della presente ordinanza, per quanto esse adempiano compiti federali d’esecuzione a loro affidati, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d della legge (Allegato 1) comunicano all’Archivio federale se intendono archiviare in maniera autonoma i loro documenti.4
3 L’Archivio federale acconsente all’archiviazione autonoma ai sensi del capoverso 2 se sono date le condizioni previste all’articolo 8 capoverso 1.
4 I servizi di cui al capoverso 2 che non archiviano in maniera autonoma i loro documenti, sono soggetti all’obbligo di offerta. L’Archivio federale può fatturare i costi dell’archiviazione.
5 Come i servizi federali, i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti si adoperano, nel loro settore di competenza, affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti.
4 Nuovo testo giusta il n. IV 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).
Art. 8 Garanzia di una prassi uniforme di archiviazione
(art. 4 cpv. 3–5 LAr)
1 I servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere d, e e h della legge, concludono con l’Archivio federale un accordo sulla produzione, la presa in consegna, la conservazione e la comunicazione dei documenti. Mettono a disposizione le necessarie risorse finanziarie, nonché il personale e i locali necessari.
2 L’Archivio federale ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni di detti servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti nonché di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati.
3 L’Archivio federale può revocare il consenso all’archiviazione autonoma o chiedere la revoca se l’obbligo di archiviazione non è rispettato o non è rispettato in modo conforme ai principi della legge.
4 In caso di revoca i costi necessari per la ripresa dei documenti, l’ulteriore archiviazione e la riparazione di eventuali danni sono a carico del servizio che produce i documenti.
Art. 9 Obbligo contrattuale in caso di mandati di diritto privato
(art. 24 cpv. 2 LAr)
In caso di mandati di diritto privato, il servizio committente, d’intesa con l’Archivio federale, disciplina preliminarmente l’archiviazione dei documenti per mezzo di un contratto.
Capitolo 3: Accessibilità agli archivi
Sezione 1: Generalità
Art. 10 Principi
(art. 9, 11 e 12 LAr)
1 Chiunque ha il diritto di consultare gli archivi della Confederazione dopo la scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 e 12 della legge.
2 Il diritto di consultare gli archivi comprende in particolare:
- a.
- la consultazione dei mezzi di ricerca;
- b.
- la consultazione dei documenti;
- c.
- la riproduzione fotografica, fotomeccanica o numerica, fatte salve limitazioni attinenti alla conservazione;
- d.
- la riproduzione e lo sfruttamento delle informazioni ottenute, fatte salve le disposizioni relative alla protezione della personalità e in particolare alla protezione dei dati.
Art. 11 Emolumenti
(art. 24 cpv. 1 LAr)
1 I servizi di base dell’Archivio federale quali il sostegno nell’identificazione e nella consultazione dei documenti sono gratuiti, sempre che essi siano compatibili con una gestione amministrativa razionale.
2 Per ulteriori servizi quali ad esempio riproduzioni, i costi vengono fatturati in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale.
3 Il Dipartimento federale dell’interno emana un’ordinanza sugli emolumenti.
Art. 12 Mezzi di ricerca
(art. 17 cpv. 3 LAr)
1 I mezzi di ricerca sono accessibili liberamente al fine di identificare gli archivi e possono essere elaborati e pubblicati dall’Archivio federale a tale scopo.
2 Mezzi di ricerca sono gli inventari, gli elenchi, gli indici, gli schedari tradizionali e gli schedari numerici, nonché altri mezzi ausiliari che rendono possibile l’accesso agli archivi enumerandoli o descrivendoli.
3 I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza del termine di protezione. Prima della scadenza del termine di protezione una pubblicazione è ammessa soltanto alle condizioni previste dagli articoli 11 e 13 della legge.
Sezione 2: Termini di protezione
Art. 13 Calcolo del termine di protezione
(art. 10 LAr)
1 Il termine di protezione si applica di principio ad un intero fascicolo o a un’intera pratica.
2 Determinante per il calcolo del termine di protezione è l’anno del documento più recente. I documenti allegati in seguito, che non contengono informazioni rilevanti per l’avanzamento della pratica, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del termine.
3 L’autorità competente può autorizzare a consultare fascicoli o pratiche per i quali il termine di protezione non è ancora scaduto:
- a.
- se la ricerca si concentra su documenti che non sono più soggetti al termine di protezione; oppure
- b.
- se la critica contestuale delle fonti richiede la consultazione di tutti i documenti.
Art. 14 Proroga del termine di protezione
(art. 11 e 12 LAr)
1 Per gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità si applica il termine di protezione prorogato a 50 anni di cui all’articolo 11 della legge, che nel caso particolare può essere raccorciato conformemente agli articoli 11 e 13 della legge o prorogato conformemente all’articolo 12 capoverso 2 della legge.
2 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione da parte di terzi, il termine di protezione ordinario di cui all’articolo 9 della legge può essere prorogato per determinate categorie di archivi o nel caso particolare. Per le categorie, il termine di protezione prorogato è, di principio, complessivamente di 50 anni.
3 Un interesse pubblico preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione se quest’ultima è suscettibile di:
- a.
- mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Confederazione;
- b.
- ledere durevolmente le relazioni con Stati esteri, organizzazioni internazionali o tra la Confederazione e i Cantoni; oppure
- c.
- ledere in modo grave la capacità d’azione del Consiglio federale.
4 Un interesse privato preponderante degno di protezione contrario alla consultazione può essere dato in particolare se quest’ultima comporta una comunicazione precoce di segreti professionali o di fabbricazione.
5 I fondi con termini di protezione particolari giusta l’articolo 12 capoverso 1 della legge sono elencati nell’Allegato 3. L’elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell’interno. L’elenco più attuale viene conservato presso l’Archivio federale ed è accessibile al pubblico. L’Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella Raccolta ufficiale.
Sezione 3: Richieste indirizzate alle autorità
Art. 15 Richieste di consultazione in generale
(art. 9, 11, 12 e 13 LAr)
1 La consultazione degli archivi può essere richiesta oralmente o per scritto.
2 Le richieste di consultazione durante il termine di protezione devono essere motivate per scritto.
3 Nel caso di richieste di consultazione di documenti soggetti ancora al termine di protezione occorre se del caso provare che essi erano già accessibili al pubblico, sempre che l’accesso al pubblico non sia disciplinato per legge.
Art. 16 Richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all’articolo 11 della legge
(art. 11 LAr)
1 Nel caso di richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all’articolo 11 della legge è sufficiente addurre la prova che:
- a.
- il consenso della persona interessata è dato; oppure
- b.
- la persona interessata è deceduta da almeno tre anni.
2 Qualora si tratti di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, basta una corrispondente dichiarazione scritta del richiedente.
Sezione 4: Decisione dell’autorità
Art. 17 Diritto di decisione dell’autorità
L’autorità competente decide nei limiti delle disposizioni della legge e della presente ordinanza in merito all’accessibilità di tutti i documenti da essa prodotti o ricevuti.
Art. 18 Autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione
(art. 9, 11, 12 e 13 LAr)
1 L’autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione se i pertinenti documenti relativi a fatti o persone erano accessibili al pubblico già prima della scadenza del termine di protezione. Sono fatti salvi nuovi interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione contrari alla consultazione.
2 L’autorità competente autorizza la consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 1.
3 L’autorità competente può, su richiesta dell’Archivio federale, autorizzare la consultazione durante il termine di protezione se:
- a.
- prescrizioni legali non vi si oppongono; e
- b.
- non vi si oppone nessun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione; oppure
- c.
- se si tratta di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, di cui all’articolo 11 capoverso 3 della legge.
4 Qualora si tratti di personaggi della storia contemporanea, nessun interesse privato preponderante può essere opposto in merito alla loro attività pubblica.
Art. 19 Oneri e condizioni
(art. 13 cpv. 2 e 3 LAr)
1 L’autorità che decide può subordinare l’autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione a oneri e condizioni quali il divieto di sfruttamento di determinate parti di fascicoli o l’obbligo di rendere anonimi i dati.
2 L’Archivio federale può richiedere alla persona che consulta gli archivi una dichiarazione scritta in cui essa afferma di aver preso conoscenza degli oneri e delle condizioni.
3 In casi particolari l’autorità può esigere che il testo le venga presentato prima della pubblicazione.
Sezione 5: Protezione dei dati; procedura
Art. 20 Diritto all’informazione
(art. 15 cpv. 1 e 2 LAr)
1 Chiunque può chiedere informazioni in merito a dati che lo concernono e che sono archiviati presso l’Archivio federale o presso servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.
2 Prima di fornire le informazioni il servizio competente verifica l’identità del richiedente e decide se è data la legittimazione di cui al capoverso 1.
3 Siffatta richiesta di informazioni non è accolta se i dati non sono più classificati in base al nome della persona interessata o se la comunicazione di informazioni è incompatibile con una gestione amministrativa razionale.
4 Per il resto il diritto all’informazione è disciplinato dalla legislazione sulla protezione dei dati.
Art. 21 Contestazione
(art. 15 cpv. 3 LAr)
1 Una persona interessata che viene a sapere che in documenti archiviati sono contenuti dati che la riguardano, da essa ritenuti inesatti, può segnalarne l’inesattezza ma non esigerne la rettifica.
2 La nota di contestazione dev’essere inoltrata per scritto al servizio presso il quale i documenti sono stati consultati. Dev’essere contrassegnata come contestazione e su di essa devono figurare il luogo, la data e la firma della persona interessata.
3 La nota di contestazione viene allegata ai documenti nel posto corrispondente.
Art. 22 Procedura in caso di rifiuto di concedere la consultazione e le informazioni
(art. 9 cpv. 1, 11, 13 cpv. 1 e 15 LAr)
1 Prima di una decisione negativa o parzialmente positiva, al richiedente dev’essere concesso il diritto di essere udito. Su richiesta viene emanata una decisione impugnabile con ricorso.
2 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa. È fatta salva la procedura secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge.
Capitolo 4: Utilizzazione degli archivi a fini commerciali
Art. 23 Utilizzazione degli archivi a fini commerciali da parte dell’Archivio federale
(art. 19 LAr)
L’Archivio federale può utilizzare gli archivi a fini commerciali se le attività sovrane non ne sono ostacolate, terzi non ne vengono sfavoriti in modo abusivo nella loro attività commerciale e se l’utilizzazione a fini commerciali non si oppone ai diritti d’autore.
Art. 24 Trasmissione di diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali
(art. 19 LAr)
1 L’Archivio federale può, per mezzo di un’autorizzazione, trasmettere a terzi diritti su archivi per utilizzazione a fini commerciali. Base dell’autorizzazione è una richiesta scritta indirizzata all’Archivio federale.
2 L’autorizzazione può essere rilasciata se:
- a.
- è stato stipulato un accordo in merito all’entità dell’utilizzazione e dell’indennizzo;
- b.
- non vengono toccati diritti contrari; e
- c.
- i diritti di utilizzazione degli altri utenti non vengono limitati.
3 Se i diritti di utilizzazione vengono concessi a istituzioni o persone che non agiscono a scopo di lucro, l’Archivio federale può rinunciare all’indennizzo.
4 L’autorizzazione può essere subordinata a oneri e condizioni.
5 Per l’utilizzazione a fini commerciali di archivi di servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, è necessario il consenso dell’Archivio federale.
6 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.
Art. 25 Eccezioni all’inalienabilità degli archivi
(art. 20 LAr)
Gli archivi non possono essere alienati, salvo se essi sono disponibili in due o più esemplari identici e le copie non sono più necessarie.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 26 Diritto vigente: abrogazione
1 Il regolamento del 15 luglio 19667 per l’Archivio federale è abrogato.
2 L’articolo 15 dell’ordinanza del 14 giugno 19938 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è abrogato.
7 [RU 1966 934, 1973 1591]
Art. 27 Diritto vigente: modifica
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
Allegato 1 1010 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 31 ott. 2003 (RU 2003 4525). Aggiornato dal n. IV 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale (RU 2007 4477, 2008 3453), dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RU 2015 215) e dal n. II 1 dell’all. 2 all’O del 15 set. 2017 sull’alcol, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 31 ott. 2003 (RU 2003 4525). Aggiornato dal n. IV 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale (RU 2007 4477, 2008 3453), dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RU 2015 215) e dal n. II 1 dell’all. 2 all’O del 15 set. 2017 sull’alcol, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).
Elenco degli organi federali
a. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:
b. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzate:
c. Formazioni dell’esercito:
d. Rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
e. Commissioni federali di ricorso e di arbitrato
Allegato 2 1515 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2002 (RU 2003 2). Aggiornato dall’all. n. 3 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RU 20085747) e dall’all. n. 1 dell’O del 21 nov. 2012 sull’Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6887).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2002 (RU 2003 2). Aggiornato dall’all. n. 3 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RU 20085747) e dall’all. n. 1 dell’O del 21 nov. 2012 sull’Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6887).
Elenco degli istituti federali autonomi e delle istituzioni simili della Confederazione
a. Istituti e istituzioni che archiviano in maniera autonoma i loro documenti:
b. Istituti tenuti a offrire i loro documenti:
Allegato 3 1616 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4939).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4939).