Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. A tal fine contribuisce all’informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali. |
Art. 2 Campo d’applicazione personale
1 La presente legge si applica:
2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4 3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione altre unità dell’amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale, se:
4 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 20062625). |
Art. 3 Campo d’applicazione materiale
1 La presente legge non si applica:
2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati (LPD). 5 RS 235.1 |
Art. 4 Riserva di disposizioni speciali
Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:
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Art. 5 Documenti ufficiali
1 Per documento ufficiale si intende ogni informazione:
2 Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. 3 Non sono considerati ufficiali i documenti:
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Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali |
Art. 6 Principio della trasparenza
1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. 2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore. 3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto. |
Art. 7 Eccezioni
1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:
2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso. |
Art. 8 Casi particolari
1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto. 2I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa. 3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione. 4 L’accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso. 5 L’accesso ai rapporti di valutazione dell’efficienza dell’Amministrazione federale e dell’efficacia delle sue misure è garantito. |
Art. 9 Protezione dei dati personali
1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. 2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l’articolo 19 LPD6. La procedura di accesso è retta dalla presente legge. 6 RS 235.1 |
Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali |
Art. 10 Domanda di accesso
1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all’autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. 2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l’accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all’estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. 3 La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. 4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:
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Art. 11 Diritto di essere consultati
1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. 2 L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso. |
Art. 12 Presa di posizione dell’autorità
1 L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. 2 Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali. 3 Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. 4 L’autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L’informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell’accesso devono avvenire per scritto. |
Art. 13 Mediazione
1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:
2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione. 3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo. |
Art. 14 Raccomandazione
Se la mediazione non ha successo, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all’attenzione dei partecipanti alla procedura. |
Art. 15 Decisione
1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa. 2 Per il resto l’autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:
3 La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1. |
Art. 16 Ricorso 8
1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale. 2 Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio. 8 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). |
Art. 17 Emolumenti
1 L’accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento.9 2 Non vengono riscossi emolumenti per:
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali. 4 Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento. 9 Correzione del 16 giu. 2014 (RU 2014 2599). |
Sezione 4: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza |
Art. 18 Compiti e competenze
Secondo la presente legge, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all’articolo 26 LPD10, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:
10 RS 235.1 |
Art. 19 Valutazione
1 L’Incaricato valuta l’applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all’attenzione del Consiglio federale. 2 Un primo rapporto sui costi provocati dall’esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall’entrata in vigore della legge. 3 I rapporti dell’Incaricato sono pubblicati. |
Art. 20 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti
1 Nell’ambito della procedura di mediazione, l’Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio. 2 L’Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d’ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 24 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 200611 11 DCF del 24 mag. 2006. |
Allegato |
(art. 22) |
Modifica del diritto vigente |
Le leggi qui appresso sono modificate come segue: …12 12 Le mod. possono essere consultate alla RU2006 2319. |