Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. A tal fine contribuisce all’informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali. |
Art. 2 Campo d’applicazione personale
1 La presente legge si applica:
2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4 3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione altre unità dell’amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale, se:
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 20062625). |
Art. 3 Campo d’applicazione materiale
1 La presente legge non si applica:
2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati (LPD).6 6 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 4 Riserva di disposizioni speciali
Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:
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Art. 5 Documenti ufficiali
1 Per documento ufficiale si intende ogni informazione:
2 Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. 3 Non sono considerati ufficiali i documenti:
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Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali |
Art. 6 Principio della trasparenza
1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. 2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore. 3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto. |
Art. 7 Eccezioni
1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:
2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso. |
Art. 8 Casi particolari
1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto. 2I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa. 3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione. 4 L’accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso. 5 L’accesso ai rapporti di valutazione dell’efficienza dell’Amministrazione federale e dell’efficacia delle sue misure è garantito. |
Art. 9 Protezione dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche 7
1 I documenti ufficiali che contengono dati personali o dati concernenti persone giuridiche devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. 2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, ai dati personali si applica l’articolo 36 LPD8 e ai dati concernenti persone giuridiche l’articolo 57s della legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. La procedura di accesso è retta dalla presente legge. 7 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali |
Art. 10 Domanda di accesso
1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all’autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge. 2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l’accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all’estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali. 3 La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione. 4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:
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Art. 11 Diritto di essere consultati 10
1 Se prevede di accordare l’accesso a documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l’autorità consulta il terzo interessato e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. 2 Informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso. 10 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 12 Presa di posizione dell’autorità
1 L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. 2 Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.11 3 Se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l’accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.12 4 L’autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L’informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell’accesso devono avvenire per scritto. 11 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 12 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 13 Mediazione
1 Può presentare una domanda di mediazione la persona:13
2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.14 3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo. 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2022, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 584; FF 20207577, 8485). 14 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 14 Raccomandazione
Se la mediazione non ha successo, l’IFPDT15 emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all’attenzione dei partecipanti alla procedura. 15 Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 15 Decisione
1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa. 2 Per il resto l’autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:
3 La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1. 17 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 16 Ricorso 18
1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale. 2 Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio. 18 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). |
Art. 17 Gratuità dell’accesso a documenti ufficiali 19
1 Nella procedura per l’accesso a documenti ufficiali non sono riscossi emolumenti.20 2 Eccezionalmente possono essere riscossi emolumenti se la domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell’autorità. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Se intende riscuotere un emolumento, l’autorità ne informa previamente il richiedente, indicandogliene l’ammontare.21 3 Nella procedura di mediazione (art. 13) e nella procedura di decisione (art. 15) non sono mai riscossi emolumenti.22 4 Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento. 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2022, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 584; FF 20207577, 8485). 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2022, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 584; FF 20207577, 8485). 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2022, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 584; FF 20207577, 8485). 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2022, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 584; FF 20207577, 8485). |
Sezione 4: IFPDT |
Art. 18 Compiti e competenze
Secondo la presente legge, l’IFPDT ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:23
23 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 19 Valutazione
1 L’IFPDT valuta l’applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all’attenzione del Consiglio federale. 2 Un primo rapporto sui costi provocati dall’esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall’entrata in vigore della legge. 3 I rapporti dell’IFPDT sono pubblicati. |
Art. 20 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti
1 Nell’ambito della procedura di mediazione, l’IFPDT ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio. 2 L’IFPDT sottostà al segreto d’ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consulta i documenti ufficiali o da cui ottiene informazioni.24 24 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 23a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 25
Alle domande di accesso pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2022 si applica il diritto anteriore. 25 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 584; FF 20207577, 8485). |
Allegato |
(art. 22) |
Modifica del diritto vigente |
Le leggi qui appresso sono modificate come segue: …27 27 Le mod. possono essere consultate alla RU2006 2319. |