Ordinanza
sui diritti politici
(ODP)1
del 24 maggio 1978 (Stato 1° luglio 2019)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19762
sui diritti politici (LDP),3
ordina:
2 RS 161.1
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto
Art. 1 Domicilio politico
Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:
- a.
- i tutelati;
- b.
- i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
- c.4
- il coniuge che d’intesa con l’altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende permanere fuori della comunione domestica.
4Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1658).
Art. 2 Cambiamento del domicilio politico 5
Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un’elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico precedente.
5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
Art. 2a Date delle votazioni 6
1 Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:
- a.
- negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;
- b.
- negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;
- c.
- la domenica successiva al Digiuno federale;
- d.
- l’ultima domenica di novembre.
2 Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.
3 Per il mese di settembre dell’anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.
4 La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell’anno precedente le stesse.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).
Art. 2b Consegna anticipata del materiale di voto 7
I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all’estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all’estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale.
7 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).
Sezione 2: Votazioni
Art. 3 Preparazione
1 La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.
2 Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.
Art. 4 Processo verbale
1 Il processo verbale dev’essere conforme allo schema di cui all’allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).
2 I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.
3 La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.
Art. 5 Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione 8
1 Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale di trasmettere immediatamente e nella forma adeguata i risultati della votazione al servizio centrale del Cantone.
2 Il servizio centrale del Cantone trasmette immediatamente in forma elettronica il risultato provvisorio della votazione al servizio federale designato dal Consiglio federale.
3 Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone trasmesso dal servizio centrale del Cantone comprende:
- a.
- il numero degli aventi diritto di voto;
- b.
- il numero dei sì e dei no e delle schede in bianco o nulle;
- c.
- nel caso d’iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall’iniziativa popolare e dal controprogetto.
4 I risultati provvisori della votazione non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1653).
Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale
Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della LDP9.
9 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale
Art. 6a Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale 10
La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell’articolo 19 lettera a dell’ordinanza del 19 dicembre 200811 sul censimento.
10 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 241).
11 RS 431.112.1
Art. 7 Schede prestampate 12
Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.
12Originario art. 6a. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).
Art. 7a Ufficio elettorale del Cantone 13
Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell’elezione (Ufficio elettorale del Cantone).
13Originario art. 7.
Art. 8 Moduli
1 Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell’allegato 2.
2 I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.
3 Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev’essere presentata entro il 1° gennaio dell’anno dell’elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.14
14Nuovo testo giusta il n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 8a Termine per la presentazione delle proposte 15
1 Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell’anno delle elezioni, il lunedì che ha designato, tra il 1° agosto e il 30 settembre, come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.
2 I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordinamenti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione.16
15Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
16Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
Art. 8b Contenuto e firma della proposta di candidatura 17
1 Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a).
2 Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).
3 Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell’elettore che ha firmato più di una proposta.18
17Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU20023200).
Art. 8c Liste omonime 19
1 Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un’aggiunta.
2 Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l’aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l’età, l’appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati.
3 Per quanto l’aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regionale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. …20
19Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
20 Per. abrogato dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 8d Appuramento delle proposte 21
1 Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all’obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno successivo al termine per la loro presentazione.22
2 Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. …23
3 La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica o mediante telefax, entro 72 ore dal recapito delle proposte.24
4 Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è appurata.
21Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
22Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
23 Per. abrogato dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023200).
Art. 8e Dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste 25
1 Le dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni di cui nel modulo modello (allegato 3b).
2 Per la validità di congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste è determinante il momento del recapito della pertinente dichiarazione presso l’ufficio cantonale competente.
25Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
Art. 9 Trasmissione all’ufficio elettorale del Cantone
1 Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all’ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell’elezione con i moduli complementari e le schede.
2 Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell’ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.
Art. 10 Ripartizione dei seggi
L’ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.
Art. 11 Riconteggio
Se vi è sospetto riguardo all’esattezza del risultato di un Comune, l’ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l’ufficio elettorale del Comune.
Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone
1 L’ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell’elezione. Questo dev’essere conforme, per tutti i circondari in cui l’elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell’allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.
2 Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell’ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d’origine, domicilio e professione.
Art. 13 Pubblicazione dei risultati
1 Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell’elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della LDP.
2 Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell’elezione.
3 Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del processo verbale dell’elezione.26
26Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale
1 Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell’ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.
2 Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all’Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell’allegato 2 e tutte le schede.27 Queste vanno imballate separatamente per Comune.
27Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
Art. 15 Dimissioni e subentro 28
1 La Segreteria generale dell’Assemblea federale informa i Governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni.
2 Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell’Assemblea federale, all’attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone.
28Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
Art. 16 Elezione complementare 29
Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della LDP), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l’indirizzo di tutti i firmatari.
29Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
Art. 17 Istruzioni completive 30
Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.
30Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
Sezione 4: Referendum
Art. 18 Modello
I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale.
Art. 18a Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere 31
L’avente diritto di voto che firma una domanda di referendum in nome di un avente diritto di voto incapace di scrivere ne iscrive le generalità complete nella lista delle firme. Nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma.
31Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
Art. 19 Attestazione del diritto di voto
1 L’attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l’attestazione.
2 Il servizio, se nega l’attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:
- a.
- illeggibile;
- b.
- non identificabile;
- c.
- ripetuta;
- d.
- di stessa mano;
- e.
- non manoscritta;
- f.
- non figura nel catalogo;
- g.32
- manca la firma autografa;
- h.33
- data di nascita errata.
3 Il servizio indica su ogni lista o nell’attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.
4 …34
5 La Cancelleria federale emana istruzioni sull’attestazione collettiva, giusta l’articolo 62 capoverso 4 della LDP.
6 Il servizio tutela la segretezza del voto.35
32Introdotta dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
33Introdotta dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
34Abrogato dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
35Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1987, in vigore dal 15 set. 1987 (RU 1987 1126).
Art. 20 Deposito
1 Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.
2 Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d’ufficio del giorno feriale seguente.
Art. 21 Esame della riuscita
Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma.
Art. 2236
36Abrogato dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
Sezione 5: Iniziativa popolare
Art. 23 Esame preliminare
1 I promotori dell’iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti.
2 Se presentano il testo dell’iniziativa in un’unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l’hanno dichiarato definitivo.
3 Tutti i promotori dell’iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d’iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.37
3bis Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.38
4 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all’esame preliminare, indicando anche il nome e l’indirizzo di tutti i promotori dell’iniziativa. Se i promotori desiderano che l’iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell’edizione tedesca del Foglio federale.39 40
37Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787).
38Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
39Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
40Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787).
Art. 2441
41Abrogato dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
Art. 25 Ritiro 42
1 Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d’iniziativa un modulo contenente un progetto di dichiarazione di ritiro e una colonna per le firme.43
1bis Il modulo corrisponde:
- a.
- all’allegato 4a, per il ritiro incondizionato nel caso in cui non sia stato adottato alcun controprogetto indiretto;
- b.
- all’allegato 4b, per il ritiro condizionato o incondizionato nel caso in cui sia stato adottato un controprogetto indiretto.44
1ter La Cancelleria federale invita il comitato d’iniziativa a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri.45
1quater È nulla la dichiarazione di ritiro che pone altre condizioni oltre al ritiro a favore del controprogetto indiretto.46
2 La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto.
3 Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale.
42Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
44 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
45 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
46 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
Art. 26 Disposizioni completive
La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all’iniziativa popolare.
Sezione 6: …
Art. 2747
47 Abrogato dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Sezione 6a: Prove del voto elettronico484948 Introdotta dal n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023200).
49 Nuova espr. giusta il n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
48 Introdotta dal n. I dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023200).
49 Nuova espr. giusta il n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale 50
1 Le prove del voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali necessitano dell’autorizzazione di principio del Consiglio federale.
2 Se un Cantone chiede per la prima volta un’autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.
3 Per una determinata durata massima, il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali limitandolo sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.
4 Le prove del voto elettronico nell’ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.
5 Se il Consiglio federale ha accordato l’autorizzazione di principio, può essere derogato per quanto necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27b Condizioni 51
L’autorizzazione di principio è accordata se:
- a.
- il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale; in particolare deve prendere tutte le misure efficaci ed adeguate volte a garantire che:
- 1.
- possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),
- 2.
- ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),
- 3.
- terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare),
- 4.
- terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),
- 5.
- possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);
- b.
- la Cancelleria federale ha appurato, sulla base dei documenti o dei certificati prodotti, che il sistema di voto elettronico prescelto dal Cantone permette di svolgere le prove conformemente al diritto federale.
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27c Domanda 52
1 La domanda di rilascio dell’autorizzazione di principio deve contenere:
- a.
- l’assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove;
- b.
- le disposizioni cantonali emanate a tal fine;
- c.
- l’indicazione del sistema di cui è previsto l’impiego e delle modalità d’esercizio;
- d.
- la percentuale massima dell’elettorato che sarà coinvolto nelle prove;
- e.
- se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l’autorizzazione di principio.
2 La Cancelleria federale stabilisce quali documenti o certificati devono essere allegati alla domanda.
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27d Contenuto dell’autorizzazione di principio 53
Il Consiglio federale stabilisce nell’autorizzazione di principio:
- a.
- per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;
- b.
- in quale periodo è consentito il voto elettronico;
- c.
- il territorio in cui i risultati degli scrutini svolti nell’ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale 54
1 Il Cantone cui è stata accordata l’autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico. La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e il contenuto delle relative domande.
2 Il nulla osta è concesso se il sistema scelto dal Cantone e le modalità d’esercizio soddisfano le condizioni stabilite dalla Cancelleria federale.
3 Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.
4 Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.
5 Il voto elettronico nell’ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27ebis55
55 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2007 (RU 2007 4639). Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27f Limiti 56
1 La Cancelleria federale stabilisce i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare affinché:
- a.
- il 30 per cento al massimo dell’elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell’elettorato svizzero;
- b.
- il 50 per cento al massimo dell’elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 30 per cento dell’elettorato svizzero;
- c.
- l’intero elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica.
2 Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27g Aventi diritto di voto con disabilità 57
1 La procedura di voto elettronico dev’essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.
2 Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può autorizzare agevolazioni per questi aventi diritto di voto, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27h Protezione dalle manipolazioni 58
1 I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impedire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l’operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell’apparecchio utilizzato per votare.
2 Il voto per rappresentanza è vietato.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27i Controllo della plausibilità e verificabilità del voto elettronico 59
1 I Cantoni che coinvolgono soltanto una parte dell’elettorato in una prova devono poter controllare la plausibilità dei risultati.
2 I Cantoni che coinvolgono l’intero elettorato in una prova devono garantire che il regolare svolgimento del voto per via elettronica e la correttezza del suo risultato possano essere verificati.
3 La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.
4 Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l’incidenza di tali irregolarità sul risultato del voto.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27j Affidabilità del voto elettronico 60
1 I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente.
2 Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell’omologazione del risultato dello scrutinio.
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27k61
61 Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27kbis Impiego di un sistema gestito da terzi 62
1 Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:
- a.
- consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone;
- b.
- far capo a un’impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.
2 In tali casi i Cantoni interessati, la Cancelleria federale ed eventualmente l’impresa in questione disciplinano i dettagli in un contratto.
62 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010 (RU 2010 275). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27l Valutazione dei sistemi e delle modalità d’esercizio 63
1 Un ente esterno indipendente, riconosciuto dalla Cancelleria federale, deve:
- a.
- confermare che i requisiti in materia di sicurezza della Cancelleria federale sono soddisfatti;
- b.
- verificare che le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.
2 Ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d’esercizio va sottoposta alla medesima procedura.
3 La Cancelleria federale stabilisce le condizioni per il riconoscimento e disciplina i dettagli della valutazione.
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27m Informazione degli aventi diritto di voto 64
1 I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.
2 Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità in relazione al voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto. È fatto salvo l’articolo 7 della legge del 17 dicembre 200465 sulla trasparenza.
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
65 RS 152.3
Art. 27n66
66 Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27nbis67
67 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2007 (RU 2007 4639). Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27o Consulenza scientifica 68
1 La Cancelleria federale può rilevare dati concernenti l’utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni e disporre che talune prove siano sorrette da una consulenza scientifica.
2 La Cancelleria federale provvede in particolare a verificare l’efficacia delle prove del voto elettronico, segnatamente l’evoluzione della partecipazione al voto e l’incidenza sulle abitudini di voto, e assicura la coerenza delle verifiche.
3 Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l’utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 27p69
69 Abrogato dal n. I dell’O del 21 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4639).
Art. 27q Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali 70
Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 28 Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali 71
1 Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell’autorità cantonale competente.
2 Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.
71Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).
Art. 28a Modificazione 72
Art. 29 Abrogazione
Sono abrogati:
- 1.
- Il regolamento del 2 maggio 187974 per le domande di votazione popolare su le leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;
- 2.
- L’ordinanza d’esecuzione dell’8 luglio 191975 della legge federale circa l’elezione del Consiglio nazionale;
- 3.
- Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 194576 concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1978.
Disposizioni finali della modifica del 27 febbraio 1997 7777RU 1997 761. Abrogate dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
77RU 1997 761. Abrogate dal n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Allegato 1a
Allegato 1b 7878 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 26 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997761).
78 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 26 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997761).
Allegato 2 7979 Aggiornato dal n. I delle O del 27 set. 1982 (RU 1982 1787), del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059) e dal n. II dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).
79 Aggiornato dal n. I delle O del 27 set. 1982 (RU 1982 1787), del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059) e dal n. II dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).
Allegato 3a 8080 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994 (RU 19942423). Aggiornato giusta il n. II dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023200, 2003234).
80 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994 (RU 19942423). Aggiornato giusta il n. II dell’O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023200, 2003234).
Allegato 3b 8282 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
82 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).
Allegato 4a 8383 Originario all. 4. Introdotto dal n. II dell’O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
83 Originario all. 4. Introdotto dal n. II dell’O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
Allegato 4b 8484 Originario all. 4. Introdotto dal n. II dell’O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).
84 Originario all. 4. Introdotto dal n. II dell’O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).