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Art. 71 Oggetti in deliberazione
L’Assemblea federale delibera segnatamente su: - a.
- progetti delle commissioni parlamentari o disegni del Consiglio federale in merito ad atti legislativi parlamentari;
- b.
- iniziative parlamentari e interventi di parlamentari, di gruppi parlamentari o di commissioni parlamentari, nonché iniziative cantonali;
- c.
- rapporti delle commissioni parlamentari o del Consiglio federale;
- d.
- candidature e proposte di conferma di nomine;
- e.
- proposte procedurali di parlamentari, di gruppi parlamentari, di commissioni parlamentari o del Consiglio federale;
- f.
- dichiarazioni delle Camere o del Consiglio federale;
- g.
- petizioni e domande concernenti la gestione;
- h.
- ricorsi, domande e opposizioni.
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Art. 72 Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione
1Gli oggetti in deliberazione proposti da parlamentari o da organi delle Camere sono iscritti nel ruolo quando sono depositati presso la segreteria della Camera. 2Le iniziative popolari nonché le domande dei Cantoni di conferire la garanzia federale alle loro costituzioni sono iscritte nel ruolo quando sono depositate presso la Cancelleria federale. 3Gli altri oggetti in deliberazione sono iscritti nel ruolo in ambo le Camere quando sono depositati presso l’Assemblea federale.
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Art. 73 Ritiro di oggetti in deliberazione
1Gli oggetti in deliberazione possono essere ritirati dai loro autori finché la Camera prioritaria non abbia deciso in merito. 2Un’iniziativa parlamentare o cantonale non può più essere ritirata se una commissione incaricata dell’esame preliminare le ha dato seguito. 3Gli oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale non possono da questo essere ritirati.
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Art. 74 Procedura in caso di disegni di atti legislativi
1Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un disegno di atto legislativo (dibattito di entrata in materia). 2Se decide l’entrata in materia, delibera sul disegno di legge articolo per articolo (deliberazione di dettaglio). 3L’entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l’estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali, programma di legislatura e piano finanziario.1 4Terminata la prima deliberazione di dettaglio, nella Camera si procede alla votazione sul complesso. Non vi è votazione sul complesso se l’entrata in materia è obbligatoria, eccetto in caso di preventivi e consuntivi. 5La reiezione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso equivale a una non entrata in materia. La reiezione di preventivi e consuntivi comporta rinvio al Consiglio federale. 6Un disegno di atto legislativo su cui si è decisa l’entrata in materia può essere tolto dal ruolo, su proposta della commissione incaricata dell’esame preliminare o del Consiglio federale, se è divenuto privo di oggetto.2
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). 2 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).
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Art. 75 Rinvio
1Una Camera può rinviare al Consiglio federale o alla commissione incaricata dell’esame preliminare, per riesame o modifica, un disegno di atto legislativo sul quale essa è entrata in materia ovvero un altro oggetto in deliberazione. 2Singole sezioni o disposizioni possono essere rinviate anche in seconda lettura. 3Le proposte di rinvio indicano che cosa debba essere riesaminato, modificato o completato.
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Art. 76 Proposte
1Ciascun parlamentare può presentare proposte alla Camera e alla commissione incaricata dell’esame preliminare in merito a un oggetto in deliberazione. Può proporre alla commissione competente di presentare un’iniziativa o un intervento parlamentare. 1bisUn progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta soltanto se mediante lo stesso: - a.
- un disegno di atto legislativo pendente è suddiviso in varie parti;
- b.
- un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale è contrapposto a un’iniziativa popolare (art. 101).1
2Di norma, le proposte concernenti la procedura (mozioni d’ordine) devono essere trattate immediatamente. 3Mediante mozione d’ordine si può chiedere di rivenire su una decisione fintanto che una Camera non abbia concluso le deliberazioni su un oggetto.2 3bisUna mozione d’ordine non può chiedere di rivenire sulla decisione di entrata in materia.3 3terUna mozione d’ordine che chiede di ripetere la votazione con cui la Camera conclude la deliberazione su un oggetto può essere presentata soltanto immediatamente dopo tale votazione.4 4Le proposte respinte dalla maggioranza della commissione possono essere presentate come proposte di minoranza.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873). 3 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873). 4 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873).
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Art. 77 Clausola d’urgenza
1In caso di disegni di legge federale urgente, la clausola d’urgenza è eccettuata dalla votazione sul complesso. 2Sulla clausola d’urgenza si decide soltanto dopo l’appianamento delle divergenze. 3Se la clausola d’urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l’entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare.1
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Art. 78 Procedura di voto
1Su richiesta, le questioni scindibili sono decise in votazioni separate. 2Le proposte che si riferiscono alla stessa parte di testo o che si escludono reciprocamente sono contrapposte nella votazione. 3Se la clausola d’urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l’entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare.1 4Le proposte non controverse non vengono poste in votazione. 5I voti sono sempre conteggiati: - a.
- nelle votazioni sul complesso;
- b.
- nelle votazioni sulle proposte di conciliazione;
- c.
- nelle votazioni su disposizioni che richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 159 cpv. 3 Cost.);
- d.
- nelle votazioni finali.2
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Art. 79 Votazione eventuale
1Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si possano contrapporre due sole proposte. 2Si vota dapprima sulle proposte che presentano la più piccola divergenza contenutistica e poi, progressivamente, sulle rimanenti, in modo da risalire a quelle con la divergenza maggiore. 3Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri di cui al capoverso 2, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole, sulle proposte dei parlamentari, poi su quelle delle minoranze di commissione ed infine su quella del Consiglio federale. L’esito dell’ultima votazione è contrapposto alla proposta della maggioranza della commissione. 4Il deposito di una proposta subordinata non modifica l’ordine di votazione.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).
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Art. 80 Voto del presidente
1Il presidente non partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, decide. 2Se è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, il presidente partecipa alla votazione.
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Art. 81 Votazione finale
1Si procede alla votazione finale su: - a.
- le leggi federali;
- b.
- le ordinanze dell’Assemblea federale;
- c.
- i decreti federali sottostanti al referendum obbligatorio o facoltativo.1
1bisSi procede alla votazione finale non appena le Camere abbiano preso decisioni concordanti sull’atto legislativo e approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione. Le due Camere procedono alla votazione finale lo stesso giorno.2 2Se ambo le Camere approvano il testo così elaborato, l’atto legislativo dell’Assemblea federale è considerato validamente adottato. 3Se una od ambo le Camere respingono il testo, l’atto legislativo è considerato non adottato.
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Art. 82 Pubblicazione dell’esito della votazione
I regolamenti delle Camere stabiliscono in quali casi l’esito della votazione è pubblicato sotto forma d’elenco nominativo.
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