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Art. 1 Commissioni della politica estera
1 Le Commissioni della politica estera (CPE) curano le relazioni con i parlamenti di altri Stati sempre che non sia designata a tale scopo una delegazione permanente di cui all’articolo 4 o una delegazione non permanente secondo l’articolo 5. 2 Per adempiere questo compito, le CPE dispongono di un credito annuo nell’ambito del preventivo dell’Assemblea federale. 3 Per le visite all’estero, le CPE istituiscono delegazioni non permanenti. Di norma le delegazioni non permanenti della Commissione del Consiglio nazionale si compongono di al massimo otto membri della Commissione e quelle della Commissione del Consiglio degli Stati di al massimo sei membri della Commissione. Di norma, le delegazioni non permanenti comuni alle due Commissioni si compongono di al massimo otto membri delle CPE. 4 Ognuna delle CPE designa fra i propri membri quelli chiamati a far parte delle delegazioni non permanenti. È tenuto adeguatamente conto della forza dei gruppi parlamentari. 5 Le CPE coordinano tra di loro le proprie attività volte a curare le relazioni con i parlamenti di altri Stati e le coordinano con gli altri organi dell’Assemblea federale attivi a livello internazionale. |
Art. 2 Delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali
L’Assemblea federale è rappresentata da delegazioni permanenti nelle seguenti assemblee parlamentari internazionali:
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Art. 3 Relazioni con il Parlamento europeo
1 La delegazione nel Comitato parlamentare dell’AELS cura anche le relazioni con il Parlamento europeo (Delegazione AELS/UE). 2 I presidenti delle CPE e della Delegazione AELS/UE hanno il diritto di curare le relazioni con il Parlamento europeo. 3 Se i Servizi del Parlamento non sono in grado di svolgere essi stessi i lavori necessari possono rivolgersi alla Direzione degli affari europei (DAE)4 e al punto di contatto alla Missione svizzera presso l’UE a Bruxelles. 4 A fini di coordinamento, le CPE si incontrano una volta all’anno con la Delegazione AELS/UE per discutere delle relazioni con il Parlamento europeo. 5 Sempre che non riferisca essa stessa in merito, la Delegazione AELS/UE sottopone di norma un corapporto alle CPE sulle questioni di politica europea trattate dall’Assemblea federale. 4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. |
Art. 4 Delegazioni permanenti per le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi
L’Assemblea federale cura le relazioni con i Parlamenti degli Stati limitrofi per mezzo delle seguenti delegazioni permanenti:
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Art. 5 Delegazioni non permanenti
1 L’Assemblea federale può inviare delegazioni non permanenti:
2 Le delegazioni non permanenti vengono istituite:
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Art. 6 Composizione delle delegazioni permanenti
1 Le delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali si compongono come segue:
2 Le delegazioni permanenti per le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi si compongono di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati. Quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati. Nella nomina delle delegazioni si tengono in considerazione le conoscenze linguistiche dei membri della delegazione. |
Art. 7 Organizzazione
1 Le delegazioni si costituiscono da sé. Esse designano per un biennio un presidente e un vicepresidente. 2 I membri delle delegazioni di cui all’articolo 2 lettere b–f possono farsi rappresentare unicamente da membri supplenti. 3 Le delegazioni decidono a maggioranza dei membri votanti. |
Art. 8 Compiti
1 Su mandato dell’Assemblea federale, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali prendono parte alle attività di queste ultime. Si attengono ai regolamenti e alla prassi dell’assemblea parlamentare internazionale in questione. 2 Le delegazioni permanenti per le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi si incontrano periodicamente, entro i limiti dei mezzi finanziari a loro disposizione, con le delegazioni dei loro Paesi partner. 3 Tengono conto delle disposizioni vigenti nei parlamenti dei Paesi partner e della prassi usuale per la cura delle relazioni con altri Stati. 4 Le delegazioni di cui ai capoversi 1 e 2 coordinano le loro attività con quelle delle CPE. Una rappresentanza comune di tutte le delegazioni discute i temi importanti con le CPE almeno una volta all’anno. 5 I presidenti delle delegazioni e delle CPE coordinano le attività delle delegazioni e delle commissioni nell’ambito di una conferenza annuale. |
Art. 9 Rapporto
1 Almeno una volta nella legislatura, le CPE presentano alle Camere un rapporto scritto sulle attività delle delegazioni di cui all’articolo 1. 2 Ogni anno, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali presentano alle Camere un rapporto scritto sulla loro attività. Tali rapporti sono sottoposti all’esame preliminare delle CPE o, nel caso del rapporto della delegazione nell’AP-NATO, delle Commissioni della politica di sicurezza. 3 Almeno una volta nella legislatura, le delegazioni permanenti di cui all’articolo 4, rappresentate dal loro presidente, presentano alle Camere un rapporto scritto sulle loro attività. Tali rapporti sono sottoposti all’esame preliminare delle CPE. |
Art. 9a Registro pubblico delle trasferte ufficiali all’estero dei parlamentari 5
1 I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico delle trasferte all’estero che i parlamentari compiono a spese dell’Assemblea federale in virtù della presente ordinanza. 2 Il registro contiene i seguenti dati:
5 Introdotto dal n. II dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2017 58075873). |
Art. 11 Mandato presso il Consiglio d’Europa
Di norma, il mandato dei membri della delegazione presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa comincia e termina con l’anno parlamentare del Consiglio d’Europa. Il mandato dei delegati che lasciano l’Assemblea federale termina il più tardi alla fine della sessione successiva dell’Assemblea parlamentare. |
Art. 12 Partecipazione a delegazioni del Consiglio federale
I parlamentari possono essere invitati da un consigliere federale a partecipare in Svizzera o all’estero a una visita bilaterale o a una conferenza. A tal fine ricevono una diaria. Le altre spese sono a carico del Consiglio federale. |
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 3 ottobre 20036 sulle delegazioni parlamentari è abrogata. 6 [RU 20033617] |