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Art. 41 Domanda e concessione della parola
1 Nella Camera può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal presidente. 2 Chi intende prendere la parola si annuncia per scritto al presidente. 3 Di norma, il presidente dà la parola nell’ordine in cui è stata chiesta. Può però raggruppare gli oratori per temi o provvedere a un adeguato avvicendamento delle lingue e delle opinioni. 4 I portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti parlano prima degli altri deputati. 5 Sullo stesso oggetto nessuno può prendere la parola più di due volte. 6 I relatori delle commissioni e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola appena la chiedono.
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Art. 42 Domanda interlocutoria
1 Al termine di un esposto, ogni deputato e il rappresentante del Consiglio federale possono porre all’oratore una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento; non sono ammessi né commenti di merito né motivazioni. 2 Domande interlocutorie possono essere poste soltanto se l’oratore acconsente alla relativa richiesta del presidente. 3 L’oratore risponde immediatamente e con concisione.
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Art. 43 Dichiarazioni personali e dichiarazioni dei gruppi parlamentari
1 Ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un’affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato. 2 Alle dichiarazioni personali è data sempre la precedenza. 3 Prima della votazione finale i gruppi parlamentari possono fare una breve dichiarazione di voto.
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Art. 44 Tempo di parola
1 Nel dibattito di entrata in materia il tempo di parola è di: - a.
- 20 minuti complessivi per i relatori delle commissioni;
- b.
- 20 minuti per il rappresentante del Consiglio federale;
- c.
- 10 minuti ciascuno per i portavoce dei gruppi parlamentari;
- d.
- 5 minuti ciascuno per gli altri oratori.
2 Negli altri dibattiti, il tempo di parola è di 5 minuti per i portavoce dei gruppi parlamentari, per i proponenti, per gli autori di iniziative e interventi parlamentari, nonché per gli oratori che intervengono a titolo individuale; per i relatori delle commissioni e per il rappresentante del Consiglio federale il tempo di parola non è limitato. 3 Il tempo di parola di cui al capoverso 1 può essere eccezionalmente prolungato dal presidente. La Camera può, a richiesta, prolungare il tempo di parola di cui al capoverso 2.
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Art. 45 Entrata in materia e deliberazione di dettaglio
1 La Camera può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia. 2 Essa può decidere di discutere articolo per articolo, capitolo per capitolo o sull’insieme dell’oggetto in deliberazione.
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Art. 46 Forme di discussione
1 Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme: - I:
- dibattito libero;
- II:
- dibattito organizzato;
- IIIa:43
- dibattito dei gruppi;
- IIIb:44 dibattito dei gruppi breve;
- IV:
- dibattito breve;
- V:
- procedura scritta.
2 Contemporaneamente al programma della sessione l’Ufficio decide in quale forma saranno discussi gli oggetti in deliberazione. 3 Indipendentemente dalla forma della discussione, i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola su ogni oggetto in deliberazione. 4 Indipendentemente dalla forma della discussione, le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell’intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione.45 5 Indipendentemente dalla forma della discussione, in occasione dell’esame preliminare di un’iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l’iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato.46 43 Originario n. III. Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 15832665). 44 Introdotta n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 15832665). 45 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 60496085). 46 Introdotto dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 60496085).
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Art. 47 Dibattito organizzato
1 Si può procedere a un dibattito organizzato in particolare: - a.
- per il dibattito d’entrata in materia;
- b.
- per deliberare su un’interpellanza o su un rapporto.
2L’Ufficio stabilisce un tempo di parola complessivo per i gruppi parlamentari e lo ripartisce in funzione della loro forza all’interno della Camera.47 3...48 4 I gruppi comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta. 5 Ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo è messa a disposizione una congrua parte del tempo di parola complessivo. 47 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737). 48 Abrogato dalla D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), con effetto dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).
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Art. 48 Dibattito dei gruppi e dibattito breve 49
1 Nel dibattito dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti. Nel dibattito dei gruppi ridotto il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia dall’articolo 44 è dimezzato, eccezion fatta per il tempo di parola assegnato agli altri oratori di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera d.50 2 Nel dibattito breve, hanno diritto di parola soltanto i relatori delle minoranze delle commissioni. 2bis Nel dibattito breve su mozioni e postulati di singoli deputati o di gruppi, ha diritto di parola il primo deputato che ha proposto la reiezione dell’intervento.51 3 Rimane salvo in ogni caso l’articolo 46 capoversi 3 e 4.
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Art. 49 Procedura scritta
1 Nella procedura scritta non vi è diritto di chiedere la parola. 2 Rimane salvo in ogni caso l’articolo 46 capoversi 3 e 4.
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Art. 50 Proposte
1 Le proposte vanno presentate per scritto al presidente, di norma prima della discussione dell’oggetto in deliberazione cui si riferiscono. 2 In caso di discussioni complesse e di una certa entità, il presidente può fissare un termine per l’inoltro delle proposte. 3 Il presidente verifica la legalità formale delle proposte pervenutegli. 4 Le proposte sono sottoposte all’esame preliminare della commissione di merito a richiesta della commissione medesima o se la Camera lo decide. 5 Le proposte concernenti oggetti in deliberazione discussi nelle forme I–III possono essere motivate oralmente. Quelle concernenti oggetti discussi nelle forme IV e V possono essere motivate soltanto per scritto. Rimane salvo l’articolo 46 capoversi 3 e 4.52 6 Se sono presentate più proposte di ugual tenore in merito ad oggetti in deliberazione discussi nelle forme I–III, è data la parola a chi ha presentato la prima proposta. Gli altri proponenti possono fare una breve dichiarazione supplementare. 52 Introdotto dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 60496085).
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Art. 51 Mozioni d’ordine
1 Le mozioni d’ordine sono trattate immediatamente dalla Camera. 2 Sulle proposte di rivenire su una deliberazione la Camera decide senza discussione dopo aver ascoltato una breve motivazione della proposta stessa e di un’eventuale controproposta. 3 Se la Camera accoglie la proposta, l’articolo o il capitolo di cui si tratta è sottoposto a una nuova deliberazione.
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Art. 52 Chiusura della discussione
1 Il presidente dichiara chiusa la discussione quando non è più chiesta la parola o è trascorso il tempo di parola complessivo (art. 47). 2 Il presidente può proporre di chiudere la lista degli oratori dopo che si sono espressi i portavoce dei gruppi e dopo che tutte le proposte sono state motivate. 3 Esaurita la lista degli oratori, il rappresentante del Consiglio federale ed in seguito i relatori delle commissioni possono rispondere brevemente a chi è intervenuto nella discussione.
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Art. 53 Seconda lettura
Sui progetti di modifica del presente regolamento si procede a una seconda lettura, a meno che non si tratti di modifiche di poco conto. Dopo l’esame da parte della Commissione di redazione, si procede alla votazione finale.
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Art. 54 Messa a punto del testo
1 Se la commissione incaricata dell’esame preliminare lo richiede o se la Camera lo decide, gli oggetti in deliberazione che risultano fortemente modificati in seguito a proposte presentate in seno alla Camera sono rinviati alla commissione per controllo redazionale. 2 Il testo messo a punto è nuovamente sottoposto alla Camera per approvazione in blocco.
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