1 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione.
2 I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
3 Il presidente comunica il risultato della votazione.
4 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo:
- a.
- nelle votazioni sul complesso;
- b.
- nelle votazioni finali;
- c.
- nelle votazioni su disposizioni per la cui accettazione è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all’articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale18;
- d.
- a richiesta di almeno dieci deputati.
5 Sull’elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:
- a.
- ha votato «sì»;
- b.
- ha votato «no»;
- c.
- si è astenuto;
- d.
- non ha partecipato al voto; o
- e.
- è scusato.
6 È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l’inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l’intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all’articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, infortunio o malattia.19
6bis Il deputato che, al più tardi entro l’inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per una parte della giornata a causa di un mandato conferitogli da un organo parlamentare è considerato scusato per quella parte della giornata.20
7 L’Ufficio può autorizzare, su richiesta, un’analisi scientifica dei risultati della votazione non pubblicati.
17 Introdotto dal n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014251; FF 20128313).
18 RS 101
19 Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 20 mar. 2015 (Modifica dell’elenco dei motivi di impedimento), in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1295; FF 20151889).
20 Introdotto dal n. I del D del CS del 20 mar. 2015 (Modifica dell’elenco dei motivi di impedimento), in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1295; FF 20151889).