Legge federale
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale2,3 decreta: 2 [CS 1 3]. A queste disp. corrisponde ora l’art. 164 cpv. 1 lett. g della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 63236343). |
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Art. 1 Principio 5
1 Ogni membro dell’Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo. 2 Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall’attività parlamentare. 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 35863591). |
Art. 2 Retribuzione annua 6
Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 26 000 franchi7 per i lavori preparatori. 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 35863591). Vedere l’art. 15 qui di seguito. 7 Nuova retribuzione giusta il n. I lett. a dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265275). |
Art. 3 Diaria 8
1 Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 440 franchi9 per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest’ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all’adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione. 2 Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.10 3 La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l’articolo 35a della legge del 13 marzo 196411 sul lavoro.12 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 35863591). 9 Nuova diaria giusta il n. I lett. b dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265275). 10 Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 63236343). 11 RS 822.11 12 Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 63236343). |
Art. 3a Indennità per spese di personale e di materiale 13
Il parlamentare riceve un’indennità annua di 33 000 franchi14 a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall’adempimento del mandato parlamentare. 13 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 35863591). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3459; FF 2008 109121). 14 Nuova indennità giusta il n. I lett. c dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265275). |
Art. 5 Indennità per spese di viaggio 15
Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all’interno del Paese o all’estero nell’ambito dell’attività parlamentare. 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 35863591). |
Art. 6a Assegno di custodia 16
Al parlamentare è versato un assegno di custodia di importo uguale a quello accordato al personale dell’amministrazione generale della Confederazione conformemente alla legge del 24 marzo 200017 sul personale federale. Gli assegni familiari versati al parlamentare o all’altro genitore in virtù di un’altra attività sono computati. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale può concludere con la Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione un contratto d’affiliazione secondo la legge del 24 marzo 200618 sugli assegni familiari. 16 Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002 (RU 2003 3661; FF 2002 63236343). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289). 17 RS 172.220.1 18 RS 836.2 |
Art. 7 Previdenza 19
1 Fino all’età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte. 2 La Confederazione versa il contributo a:
3 Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato. 4 Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute. 5 L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli. 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 711; FF 2004 12871297). 20 RS 831.40 |
Art. 8 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 21
1 Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera. 2 La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all’estero nell’esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 198822 concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina i dettagli. 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 63236343). 22 RS 171.211 |
Art. 8a Aiuto transitorio 23
1 Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:
2 L’aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo. 3 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è competente per esaminare le domande. 23 Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 63236343). |
Art. 9 Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori
1 Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni. 2 Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un’indennità pari alla metà della diaria. |
Art. 10 Indennità speciale
1 Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell’Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un’indennità speciale. 2 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale decide circa l’assegnazione e l’importo di questa indennità.24 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3459; FF 2008 109121). |
Art. 13 Spese di rappresentanza e periti
Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l’attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione. |
Art. 14 Esecuzione della legge 25
1 L’esecuzione della presente legge è disciplinata in un’ordinanza dell’Assemblea federale. 2 All’inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un’adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l’importo di tale indennità è stabilito in un’ordinanza dell’Assemblea federale. 3 In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un’indennità, o di contestazione dell’esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale. 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 35863591). |
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 17 marzo 197226 sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 197227 sono abrogati. 26[RU 1972 1688, 1981 1602, 1983 1940] 27[RU 1972 1692, 1983 14421940n. II] |
Art. 15a Disposizione transitoria dell’art. 2 28
Per ragioni di risparmio, la retribuzione annua dei parlamentari per i lavori preparatori è ridotta di 3000 franchi dal 2004 al 2007 compreso. 28 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2003, con effetto sino al 31 dic. 2007 (RU 2003 5007; FF 2003 4857). |
Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002 29 |
Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all’articolo 730 della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari, nella versione del 4 ottobre 199631, continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito. 30 La disp. ha attualmente un altro testo. 31 RU 1997 539540; FF 1996 III 129140 |