Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; ordina: |
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza stabilisce:
2 Una procedura è del diritto dell’economia ai sensi della presente ordinanza quando, in relazione a un’attività a scopo di lucro di un richiedente, un’autorità:
3 Le disposizioni previste da altri atti normativi del diritto federale relative al rispetto dei termini da parte delle autorità federali prevalgono su quelle della presente ordinanza. 4 Gli articoli 2 capoverso 1 lettera b e 4 della presente ordinanza non sono applicabili alle procedure dell’Istituto federale della proprietà intellettuale. |
Art. 2 Principi relativi alle procedure di prima istanza del diritto dell’economia
1 Nell’elaborazione di atti normativi concernenti procedure di prima istanza del diritto dell’economia, le autorità federali si attengono ai seguenti principi:
2 Moduli e altri documenti devono essere per quanto possibile semplici e accessibili ai richiedenti. |
Art. 3 Principi relativi all’esame delle richieste
1 L’autorità preposta all’esame della domanda tratta ogni caso nel più breve tempo possibile. 2 L’autorità prende visione delle domande al momento del loro ricevimento. Nel giro di giorni conferma al richiedente la data del ricevimento della domanda e lo informa nel contempo di eventuali mancanze manifeste nella documentazione presentata con la domanda. 3 Se diverse domande devono essere trattate contemporaneamente, l’autorità può stabilire un ordine di priorità. A questo scopo tiene conto delle peculiarità dei singoli casi. Essa considera segnatamente le situazioni particolari di singoli richiedenti, l’urgenza della richiesta e le condizioni concorrenziali. |
Art. 4 Termini ordinatori
1 Di regola l’autorità decide entro i termini seguenti a contare dal ricevimento della documentazione completa:
2 In ogni caso l’autorità tiene conto della natura dell’oggetto della domanda, come la deperibilità del prodotto oppure la subordinazione del progetto in questione alle condizioni climatiche o ai periodi vegetativi. 3 Se i termini non sono stabiliti in un atto normativo, l’autorità rende noti in modo appropriato i termini ordinatori di cui al capoverso 1 validi per le procedure che essa esegue. 4 Se l’autorità non rispetta un termine ordinatorio di cui al capoverso 1, il richiedente può esigere che il ritardo venga motivato per scritto e che gli sia comunicato entro quando si prevede di evadere la domanda. Tale facoltà non è però data al richiedente che non abbia adempiuto a un’eventuale richiesta di completamento della documentazione. |
Art. 5 Consultazione di terzi
1 Se deve consultare terzi prima di decidere in merito a una domanda, l’autorità impartisce loro un termine appropriato per la formulazione del parere. Questo termine si aggiunge ai termini ordinatori. 2 Se un’autorità invitata a esprimere un parere non rispetta il termine impartitole e non chiede una proroga oppure lascia trascorrere inutilizzato il termine supplementare accordatole, l’autorità competente decide anche senza disporre di tale parere, se la fattispecie risulta sufficientemente chiarita e l’approvazione dell’altra autorità non è richiesta dalla legge. 3 Se un privato consultato per un parere non rispetta il termine impartitogli, l’autorità gli ingiunge mediante lettera raccomandata di inviare immediatamente il parere, di rinunciare formalmente a formulare il parere oppure di presentare una domanda di proroga del termine. Se il privato non risponde entro una settimana, l’autorità decide senza disporre del suo parere. |
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 17 novembre 19993 concernente termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell’economia è abrogata. 3 [RU 19993472] |