Ordinanza
concernente i principi e i termini ordinatori
delle procedure di autorizzazione
(Ordinanza sui termini ordinatori, OTOr)
del 25 maggio 2011 (Stato 1° settembre 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
in esecuzione degli articoli 11 lettera c e 30 capoverso 1 dell’ordinanza del
25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza stabilisce:
- a.
- i principi che devono essere seguiti nelle procedure di prima istanza del diritto federale dell’economia;
- b.
- i limiti di tempo entro cui deve essere evasa una domanda in una procedura di prima istanza del diritto federale dell’economia.
2 Una procedura è del diritto dell’economia ai sensi della presente ordinanza quando, in relazione a un’attività a scopo di lucro di un richiedente, un’autorità:
- a.
- gli dà la sua approvazione;
- b.
- gli accorda diritti particolari di natura economica;
- c.
- lo dispensa dall’osservanza di determinate normative statali.
3 Le disposizioni previste da altri atti normativi del diritto federale relative al rispetto dei termini da parte delle autorità federali prevalgono su quelle della presente ordinanza.
4 Gli articoli 2 capoverso 1 lettera b e 4 della presente ordinanza non sono applicabili alle procedure dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.
Art. 2 Principi relativi alle procedure di prima istanza del diritto dell’economia
1 Nell’elaborazione di atti normativi concernenti procedure di prima istanza del diritto dell’economia, le autorità federali si attengono ai seguenti principi:
- a.
- rendono le procedure per quanto possibile semplici e funzionali per il richiedente. In particolare prendono in considerazione procedure alternative alla normale procedura di autorizzazione (come procedure di opposizione, procedure di notifica) e le soluzioni offerte dal governo elettronico;
- b.
- stabiliscono termini ordinatori per le singole procedure, espressi in giorni. Per le domande che richiedono una procedura complessa, di durata presumibilmente superiore a una settimana, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c;
- c.
- indicano con chiarezza la documentazione da presentare obbligatoriamente con la domanda. Se detta indicazione non può ragionevolmente figurare in un atto normativo, l’autorità preposta alla procedura provvede a comunicarla in un altro modo adeguato.
2 Moduli e altri documenti devono essere per quanto possibile semplici e accessibili ai richiedenti.
Art. 3 Principi relativi all’esame delle richieste
1 L’autorità preposta all’esame della domanda tratta ogni caso nel più breve tempo possibile.
2 L’autorità prende visione delle domande al momento del loro ricevimento. Nel giro di giorni conferma al richiedente la data del ricevimento della domanda e lo informa nel contempo di eventuali mancanze manifeste nella documentazione presentata con la domanda.
3 Se diverse domande devono essere trattate contemporaneamente, l’autorità può stabilire un ordine di priorità. A questo scopo tiene conto delle peculiarità dei singoli casi. Essa considera segnatamente le situazioni particolari di singoli richiedenti, l’urgenza della richiesta e le condizioni concorrenziali.
Art. 4 Termini ordinatori
1 Di regola l’autorità decide entro i termini seguenti a contare dal ricevimento della documentazione completa:
- a.
- entro 10 giorni, in caso di domande il cui trattamento richiede nella maggior parte dei casi alcune ore al massimo;
- b.
- entro 40 giorni, in caso di domande il cui trattamento richiede nella maggior parte dei casi una settimana al massimo;
- c.
- entro un termine che nei limiti del possibile viene comunicato immediatamente al richiedente, tuttavia al massimo tre mesi, in caso di domande il cui trattamento richiede presumibilmente più di una settimana.
2 In ogni caso l’autorità tiene conto della natura dell’oggetto della domanda, come la deperibilità del prodotto oppure la subordinazione del progetto in questione alle condizioni climatiche o ai periodi vegetativi.
3 Se i termini non sono stabiliti in un atto normativo, l’autorità rende noti in modo appropriato i termini ordinatori di cui al capoverso 1 validi per le procedure che essa esegue.
4 Se l’autorità non rispetta un termine ordinatorio di cui al capoverso 1, il richiedente può esigere che il ritardo venga motivato per scritto e che gli sia comunicato entro quando si prevede di evadere la domanda. Tale facoltà non è però data al richiedente che non abbia adempiuto a un’eventuale richiesta di completamento della documentazione.
Art. 5 Consultazione di terzi
1 Se deve consultare terzi prima di decidere in merito a una domanda, l’autorità impartisce loro un termine appropriato per la formulazione del parere. Questo termine si aggiunge ai termini ordinatori.
2 Se un’autorità invitata a esprimere un parere non rispetta il termine impartitole e non chiede una proroga oppure lascia trascorrere inutilizzato il termine supplementare accordatole, l’autorità competente decide anche senza disporre di tale parere, se la fattispecie risulta sufficientemente chiarita e l’approvazione dell’altra autorità non è richiesta dalla legge.
3 Se un privato consultato per un parere non rispetta il termine impartitogli, l’autorità gli ingiunge mediante lettera raccomandata di inviare immediatamente il parere, di rinunciare formalmente a formulare il parere oppure di presentare una domanda di proroga del termine. Se il privato non risponde entro una settimana, l’autorità decide senza disporre del suo parere.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 17 novembre 19993 concernente termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell’economia è abrogata.
3 [RU 19993472]
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2011.