Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina: |
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza:
2 La presente ordinanza non è applicabile ai voli delle Forze aeree aventi scopi militari. |
Art. 2 Persone autorizzate e organi competenti per l’autorizzazione
1 Delle prestazioni dello STAC possono beneficiare le persone seguenti:
2 Altre persone possono beneficiare delle prestazioni dello STAC sulla base di un’autorizzazione scritta. Sono competenti per l’autorizzazione:
3 L’organo competente rilascia l’autorizzazione sulla base dell’offerta di trasporto. 4 L’autorizzazione dà diritto a un volo verso un determinato luogo, se del caso con volo di ritorno o destinazioni terze. 5 Se una persona o un gruppo di persone di cui al capoverso 2 beneficia regolarmente delle prestazioni dello STAC, l’organo competente può rilasciare eccezionalmente un’autorizzazione generale. Esso può limitarla a livello temporale, geografico e materiale oppure vincolarla a condizioni e oneri. 6 Se per motivi di servizio o protocollari è necessario un accompagnamento, la persona autorizzata può far beneficiare delle prestazioni dello STAC anche la persona che l’accompagna. L’accompagnamento di persone di cui al capoverso 2 è disciplinato nell’autorizzazione. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 324). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010 (RU 2010 1571). 4 Introdotta dal n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3351). 5 Introdotta dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 324). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010 (RU 2010 1571). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 324). 8 Introdotta dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 324). |
Art. 3 Condizioni per il diritto alle prestazioni
1 Le prestazioni dello STAC devono adempiere scopi di servizio nell’interesse della Confederazione. 2 Di una prestazione dello STAC si può beneficiare solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
3 Le persone autorizzate secondo l’articolo 2 capoverso 1 e gli organi competenti per l’autorizzazione secondo l’articolo 2 capoverso 2 sono responsabili del fatto che le condizioni per il diritto alle prestazioni siano adempiute. Sono eccettuate le persone autorizzate di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera e; in caso di prestazioni a loro favore, tale responsabilità è assunta dal Consiglio federale. |
Art. 4 Accordi quadro e ordinazione
1 Le Forze aeree concludono con le unità amministrative di cui all’articolo 2 che ricorrono regolarmente alle prestazioni dello STAC accordi quadro sui principi per l’ottenimento delle prestazioni. 2 Gli accordi quadro sono regolarmente adeguati alle circostanze del momento. 3 Le singole prestazioni sono ottenute mediante ordinazione, sulla base di una corrispondente offerta di trasporto. |
Art. 5 Organizzazione, pianificazione ed esecuzione
1 Lo STAC è una formazione delle Forze aeree. 2 Ricevuta una domanda di trasporto, le Forze aeree (centrale d’impiego del trasporto aereo) preparano un’offerta di trasporto e la sottopongono alla persona o all’unità amministrativa richiedente. 3 Le Forze aeree sono responsabili della pianificazione e dell’esecuzione dei voli dello STAC. 4 Se lo STAC non è in grado di eseguire un volo con mezzi propri, le Forze aeree, se del caso in collaborazione con la Centrale viaggi della Confederazione, possono noleggiare mezzi di trasporto aereo privati oppure incaricare terzi di fornire la prestazione. |
Art. 69
9 Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3351). |
Art. 7 Resoconti
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta annualmente al Consiglio federale, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, un rapporto sulle prestazioni fornite secondo la presente ordinanza. |
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 19 dicembre 200110 sui servizi di trasporto aereo della Confederazione è abrogata. |