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Art. 7
A. Competenza
I. Esame
1L’autorità esamina d’ufficio la sua competenza. 2La competenza non può essere pattuita tra l’autorità e la parte.
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Art. 8
II. Trasmissione e scambio d’opinioni
1L’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente. 2L’autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe esserlo.
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Art. 9
1L’autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti. 2L’autorità che si reputa incompetente prende una decisione d’inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza. 3I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall’autorità comune di vigilanza o, se non ve n’è una, dal Consiglio federale.1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 10
1Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: - a.
- se hanno un interesse personale nella causa;
- b.1
- se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
- bbis.2
- se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
- c.
- se sono rappresentanti d’una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
- d.
- se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2Se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza; quando concerne un membro d’un collegio, decide quest’ultimo senza il suo concorso.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 2 Introdotta dall’all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
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Art. 11
C. Rappresentanza e patrocinio
I. In generale1
1In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall’urgenza di un’inchiesta ufficiale.2 2L’autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. 3Fintanto che la parte non revochi la procura l’autorità comunica con il rappresentante.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 11a
II. Rappresentanza obbligatoria
1Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l’autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti. 2Se non vi provvedono entro un congruo termine, l’autorità designa loro uno o più rappresentanti. 3Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell’autorità, anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale.
1 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
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Art. 11b
1Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all’autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.2 2Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notificazioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni.
1 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 2 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 1 del DF del 28 set. 2018 concernente l’approvazione e l’attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d’Europa sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 975; FF 2017 5061).
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Art. 12
D. Accertamento dei fatti
I. Principio
L’autorità accerta d’ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: - a.
- documenti;
- b.
- informazioni delle parti;
- c.
- informazioni o testimonianze di terzi;
- d.
- sopralluoghi;
- e.
- perizie.
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Art. 13
II. Cooperazione delle parti
1Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti: - a.
- in un procedimento da esse proposto;
- b.
- in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
- c.
- in quanto un’altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d’informazione o di rivelazione.
1bisL’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 20001 sugli avvocati.2 2L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
1 RS 935.61 2 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
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Art. 14
III. Audizione di testimoni
1. Competenza
1Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni: - a.
- il Consiglio federale e i suoi dipartimenti;
- b.
- l’Ufficio federale di giustizia1 del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- c.2
- il Tribunale amministrativo federale;
- d.3
- le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli;
- e.4
- l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
- f.5
- l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
- g.6
- l’Amministrazione federale delle contribuzioni;
- h.7
- la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini.
2Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d‒f e h affidano l’audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.8 3Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all’audizione di testimoni anche persone estranee a un’autorità, incaricate d’un’inchiesta ufficiale.
1 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 3 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546; FF 1995 I 389). 4 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). 5 Introdotta dall’all. n. 1 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 6 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 7 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
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Art. 15
2. Obbligo di testimoniare
Ognuno è tenuto a testimoniare.
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Art. 16
3. Diritto di non testimoniare
1Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge federale del 4 dicembre 19471 di procedura civile federale. 1bisIl mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività secondo l’articolo 33b.2 2Il depositario d’un segreto professionale o d’affari, nel senso dell’articolo 42 capoverso 2 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947, può rifiutare di testimoniare in quanto un’altra legge federale non lo obblighi. 3...3
1 RS 273 2 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 3 Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente l’adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale, con effetto dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118; FF 1999 6784).
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Art. 17
4. Altri obblighi dei testimoni
Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collaborare all’assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, produrre i documenti in suo possesso. È fatto salvo l’articolo 51a della legge del 4 dicembre 19471 di procedura civile federale.2
1 RS 273 2 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
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Art. 18
5. Diritti delle parti
1Le parti hanno il diritto d’assistere all’audizione dei testimoni e di porre domande completive. 2Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l’audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l’esame dei processi verbali d’interrogatorio. 3Ove sia negato alle parti l’esame dei processi verbali d’interrogatorio, è applicabile l’articolo 28.
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Art. 19
IV. Disposizioni completive
Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 19471; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell’articolo 60 della presente legge.
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Art. 20
E. Termini
I. Computo
1Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. 2Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo fa scattare. 2bisUna notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.1 3Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.2
1 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 21
II. Osservanza
1. In generale1
1Gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero2 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. 1bisGli scritti indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellettuale3 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.4 2Se la parte si rivolge in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine è reputato osservato. 3Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità.5
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 2 Oggi: La Posta Svizzera (Posta). 3 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 4 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 5 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 21a
2. In caso di trasmissione per via elettronica
1Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica. 2La parte o il suo rappresentante deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica. 3Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione. 4Il Consiglio federale disciplina: - a.
- il formato degli atti scritti e dei relativi allegati;
- b.
- le modalità di trasmissione;
- c.
- le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
1 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). 2 RS 943.03
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Art. 22
1Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. 2Il termine stabilito dall’autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.
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Art. 22a
IIIa. Sospensione dei termini
1I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono: - a.
- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b.
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c.2
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: - a.
- l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
- b.
- gli appalti pubblici.3
1 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 3 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 1 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
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Art. 23
IV. Conseguenze dell’inosser- vanza
L’autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza; verificandosi quest’ultima, soltanto esse sono applicabili.
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Art. 24
V. Restituzione per inosservanza
1Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso; rimane salvo l’articolo 32 capoverso 2.1 2Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.2
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 2 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
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Art. 25
F. Procedura d’accertamento
1L’autorità competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. 2La domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. 3Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d’accertamento.
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Art. 25a
Fbis. Decisione circa atti materiali
1Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l’autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: - a.
- ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
- b.
- elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
- c.
- accerti l’illiceità di atti materiali.
2L’autorità pronuncia mediante decisione formale.
1 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 26
G. Esame degli atti
I. Principio
1Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità che decide o d’una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: - a.
- le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
- b.
- tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
- c.
- le copie delle decisioni notificate.
1bisSe la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l’autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.1 2L’autorità che decide può riscuotere una tassa per l’esame degli atti d’una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
1 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 27
1L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se: - a.
- un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto;
- b.
- un interesse privato importante, in particolare d’una controparte, esiga l’osservanza del segreto;
- c.
- l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto. 3A una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta.
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Art. 28
III. Opponibilità degli atti soggetti a segreto
L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
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Art. 29
H. Diritto di audizione
I. Principio
La parte ha il diritto d’essere sentita.
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Art. 30
II. Audizione preliminare
1. In generale1
1L’autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. 2Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: - a.
- una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
- b.
- una decisione impugnabile mediante opposizione;
- c.
- una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
- d.
- una misura d’esecuzione;
- e.
- altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell’indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun’altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
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Art. 30a
2. Procedura speciale
1Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l’autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione la petizione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito. 2Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni. 3Nella pubblicazione l’autorità avverte le parti riguardo all’obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.
1 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
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Art. 31
III. Audizione della controparte
Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l’autorità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono importanti e non sono favorevoli esclusivamente a un’altra parte.
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Art. 32
IV. Esame delle allegazioni
1Prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. 2Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
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Art. 33
1L’autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. 2Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l’autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
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Art. 33a
Hbis. Lingua del procedimento
1Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. 2Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l’autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. 4Per il resto, l’autorità ordina una traduzione se necessario.
1 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 33b
Hter. Accordo amichevole e mediazione
1D’intesa con le parti, l’autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d’accordo sul contenuto della decisione. L’accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese. 2Al fine di promuovere la riuscita dell’accordo, l’autorità può designare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata. 3Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall’autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell’autorizzazione dell’autorità. 4L’autorità recepisce l’accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell’articolo 49. 5Se l’accordo riesce, l’autorità non riscuote spese procedurali. Se l’accordo fallisce, l’autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustifichino. 6Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.
1 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 34
J. Notificazione
I. Per scritto
1. Principio
1L’autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. 1bisPrevio assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 20161 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: - a.
- la firma da utilizzare;
- b.
- il formato della decisione e dei relativi allegati;
- c.
- le modalità di trasmissione;
- d.
- il momento in cui la decisione è considerata notificata.2
2L’autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.3
1 RS 943.03 2 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). 3 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 35
2. Motivazione e indicazione del rimedio giuridico
1Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. 2L’indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo. 3L’autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
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Art. 36
II. Pubblicazione ufficiale
L’autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale:1 - a.
- alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
- b.2
- alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell’articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;
- c.3
- in una causa con numerose parti;
- d.4
- in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 3 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). 4 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
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Art. 37
1 Abrogato dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 38
IV. Notificazione difettosa
Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
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Art. 39
K. Esecuzione
I. Condizioni
L’autorità può eseguire la sua decisione se: - a.
- la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;
- b.
- la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo;
- c.
- l’effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.
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Art. 40
II. Mezzi coattivi
1. Esecuzione per debiti
Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione conformemente alla legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 RS 281.1
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Art. 41
2. Altri mezzi coattivi
1Per eseguire le altre decisioni, l’autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti: - a.
- l’esecuzione, a spese dell’obbligato, da parte dell’autorità che ha preso la decisione o d’un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;
- b.
- l’esecuzione diretta contro l’obbligato stesso o i suoi beni;
- c.
- il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un’altra legge federale;
- d.
- il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell’autorità, secondo l’articolo 292 del Codice penale1, in mancanza d’altra disposizione penale.
2Prima di valersi d’un mezzo coattivo, l’autorità avverte l’obbligato e gli assegna un congruo termine per l’adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d. 3Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all’avvertimento e all’assegnazione del termine se vi sia pericolo nell’indugio.
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Art. 42
L’autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze.
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Art. 43
I Cantoni assistono nell’esecuzione le autorità federali.
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