Ordinanza
|
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11b capoverso 2, 21a capoverso 4 e 34 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA),3 ordina: 3 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra una parte e un’autorità amministrativa della Confederazione (autorità) nell’ambito di un procedimento retto dalla PA 2 La presente ordinanza è applicabile alla comunicazione di:
|
Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura
Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza del 18 giugno 20104 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento. 4 RS 272.1 |
Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un’autorità |
Art. 3 Ammissibilità della comunicazione per via elettronica
1 Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica a qualsiasi autorità. 2 e 3 … 5 5 Vedi art. 15 cpv. 2. |
Art. 4 Lista
1 La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità. 2 Per ogni autorità la lista indica:
3 …7 4 La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l’aggiornamento delle iscrizioni. 6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). 7 Vedi art. 15 cpv. 2. |
Art. 5 Formato
1 Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, secondo la lista, per il canale di comunicazione utilizzato. 2 Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l’autorità concede alla parte un breve termine per:
3 Se per l’atto scritto non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l’autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati. L’invio trasmesso per posta elettronica usuale va cifrato con il codice di cifratura pubblico indicato nella lista. 4 Sono fatte salve le disposizioni speciali dell’Istituto federale della proprietà intellettuale sulla comunicazione con l’Istituto. |
Art. 5a Rispetto dei termini 8
1 Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna). 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce come registrare nella ricevuta il momento della consegna. 8 Introdotto dal n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). |
Art. 6 Firma 9
1 Una firma elettronica qualificata (art. 21a cpv. 2 PA) non è richiesta se l’identificazione del mittente e l’integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati. Sono eccettuati i casi in cui il diritto federale prescrive di firmare un determinato documento. 2 Se manca una firma elettronica prescritta, l’autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti di una firma elettronica qualificata oppure inviarli firmati a mano conformemente all’articolo 21 PA. 9 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). |
Art. 7 Certificato 10
Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura nella lista del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 12 cpv. 2 della legge del 18 marzo 201611 sulla firma elettronica, FiEle), il certificato qualificato munito della chiave crittografica pubblica deve essere allegato all’invio. 10 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). 11 RS 943.03 |
Sezione 3: Notificazione di decisioni |
Art. 8 Consenso necessario
1 L’autorità può notificare una decisione per via elettronica a una parte che ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione. 2 Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest’ultima di notificargli le decisioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti. 2bis Chiunque può comunicare a un’autorità di notificargli le fatture aventi carattere di decisione sotto forma di fattura elettronica. Le fatture aventi carattere di decisione sono decisioni il cui scopo principale consiste nello stabilire l’obbligo di pagare un determinato importo e che sono inviate unitamente alla fattura.12 3 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 4 Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta; non devono essere firmati. 12 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4243). |
Art. 9 Modalità
1 Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta. 2 L’autorità può utilizzare anche un altro tipo di trasmissione, purché quest’ultimo permetta in modo appropriato di:
2bis In deroga al capoverso 2 lettera b, non è necessario che il momento della notificazione di fatture elettroniche aventi carattere di decisione possa essere stabilito. Tali fatture sono notificate tramite gli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture:
3 Le decisioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF. Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione sono trasmesse in formato PDF e come dati strutturati.15 4 Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle16).17 5 Possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle):
6 ...19 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6069). 14 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4243). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4243). 16 RS 943.03 17 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). 18 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). 19 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6069). Abrogato dal n. I dell’O del 21 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4243). |
Art. 10 Momento della notificazione
1 Se l’autorità trasmette la decisione a una casella di posta elettronica, il momento in cui l’invio è scaricato dal destinatario è considerato il momento della notificazione. 2 Se è indirizzata a una casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, la notificazione è considerata primo tentativo di consegna ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2bis PA. 3 Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione si considerano notificate 30 giorni dopo l’accredito di un pagamento.20 20 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6069). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4243). |
Art. 10a Nuova decisione in caso di fatture elettroniche aventi carattere di decisione 21
1 Se il destinatario di una fattura elettronica avente carattere di decisione non ha effettuato alcun pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione, gli viene notificata una nuova decisione sotto forma di documento cartaceo contro ricevuta oppure secondo l’articolo 9 capoverso 1 o 2. 2 In questo caso la notificazione della fattura elettronica non è presa in considerazione per stabilire il momento della notificazione. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4243). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 13 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 17 ottobre 200722 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo è abrogata. 22 [RU 2007 5093] |
Art. 15a Disposizioni transitorie della modifica del 23 novembre 2016 24
Per le decisioni notificate collettivamente e le fatture elettroniche aventi carattere di decisione (art. 9 cpv. 5), fino al 31 dicembre 2018 è sufficiente apporre una firma elettronica avanzata (art. 2 lett. b FiEle25) basata sul certificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto. 24 Introdotto dal n. II 2 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). 25 RS 943.03 |