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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l’Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni. 2 La riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Consiglio federale si conforma alla presente ordinanza. 3 La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità organizzative in concorrenza con privati. 4 Sono fatte salve le normative di diritto speciale. Possono essere emanate deroghe per quanto siano necessarie a un ambito amministrativo.
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Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti
1 Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento. 2 Se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o domandato una prestazione esse rispondono solidalmente dell’emolumento.
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Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
1 L’Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità. 2 È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se: - a.
- vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure
- b.
- si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni.
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Art. 4 Base di calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti vengono calcolati in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa. 2 I costi complessivi si compongono: - a.
- dei costi diretti di personale dell’unità amministrativa;
- b.
- dei costi diretti di posti di lavoro dell’unità amministrativa, come i costi di manutenzione e di esercizio, nonché dei costi di ammortamento degli edifici, dei mobili, delle attrezzature, degli apparecchi e delle macchine utilizzati;
- c.
- di una quota adeguata dei costi delle prestazioni dei servizi centrali (costi generali), di massima un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale;
- d.
- dei costi speciali di materiale e di esercizio.
3 L’amministrazione federale delle finanze (AFF) calcola ogni anno i costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale.
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Art. 5 Determinazione delle aliquote degli emolumenti
1 Le aliquote degli emolumenti sono stabilite secondo il dispendio di tempo o forfetariamente. 2 Per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l’interesse pubblico e l’interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli. 3 Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza può essere previsto un supplemento di diritto speciale all’aliquota ordinaria dell’emolumento.
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Art. 6 Esborsi
1 Gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separatamente. 2 I seguenti costi sono considerati esborsi: - a.
- i costi per la consultazione di terzi;
- b.
- i costi per l’acquisizione di documenti;
- c.
- i costi di trasmissione e di comunicazione;
- d.
- i costi di viaggio e di trasporto.
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Art. 7 Determinazione dell’emolumento in casi singoli
1 In casi singoli l’unità amministrativa stabilisce l’emolumento entro i limiti dell’aliquota determinante. 2 Essa prende in considerazione le circostanze concrete.
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Art. 8 Partecipazione di più unità amministrative
1 Se più unità amministrative partecipano all’emanazione di una decisione o alla fornitura di una prestazione, ognuna di esse stabilisce l’emolumento per il proprio dispendio in base al disciplinamento determinante degli emolumenti e lo comunica all’unità responsabile. 2 L’unità amministrativa responsabile determina l’emolumento complessivo secondo l’articolo 7 capoverso 2. 3 Essa è competente per la fatturazione o la decisione relativa all’emolumento complessivo.
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Art. 9 Costi presumibili
Se una decisione o una prestazione esige un dispendio straordinario, l’unità amministrativa informa precedentemente la persona tenuta a pagare l’emolumento sul suo importo presumibile.
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Art. 10 Anticipo e pagamento anticipato
L’unità amministrativa può, in casi fondati, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di morosità, esigere dalla persona tenuta a pagare l’emolumento un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.
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Art. 11 Fatturazione e decisione relativa all’emolumento in caso di prestazioni
1 L’unità amministrativa allestisce la fattura dell’emolumento immediatamente dopo la fornitura della prestazione. 2 In caso di controversia sulla fattura emana una decisione relativa all’emolumento. 3 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.
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Art. 12 Esigibilità
1 L’emolumento è esigibile: - a.
- nel caso di decisioni: con il loro passaggio in giudicato;
- b.
- nel caso di prestazioni: al momento della fatturazione;
- c.
- nel caso di una fattura contestata: con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento
2 Il termine di pagamento è di trenta giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. In casi speciali l’unità amministrativa può prorogare il termine di pagamento. 3 Trascorso infruttuoso il termine di pagamento, l’unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l’emolumento, di massima mediante lettera raccomandata, un termine supplementare di 20 giorni, con l’indicazione che alla scadenza di siffatto termine supplementare l’AFF è incaricata della riscossione del credito. 4 Con la fissazione del termine supplementare la persona tenuta a pagare l’emolumento è costituita in mora. L’interesse di mora è del 5 per cento.
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Art. 13 Differimento, riduzione e condono
L’unità amministrativa può differire, ridurre o condonare l’emolumento per indigenza della persona tenuta a pagare l’emolumento o per altri motivi importanti.
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Art. 14 Prescrizione
1 Il credito si prescrive in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell’amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo. 3 Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
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Art. 15 Diritto previgente: modifica
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Art. 16 Disposizioni transitorie
Le ordinanze di diritto speciale della Confederazione in materia di emolumenti devono essere adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2006.
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Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
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