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Ordinanza
concernente gli emolumenti per l’acquisto di pubblicazioni della Confederazione
(Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni, OEm-Pub)

del 19 novembre 2014 (Stato 1° luglio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 18 giugno 20042 sulle
pubblicazioni ufficiali,

ordina:

1

Art. 1 Ordinanza  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na la ri­scos­sio­ne di emo­lu­men­ti da par­te dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le per:

a.
l’ac­qui­sto di pub­bli­ca­zio­ni stam­pa­te ed elet­tro­ni­che (pub­bli­ca­zio­ni) del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
b.
la ces­sio­ne di di­rit­ti di uti­liz­za­zio­ne su pub­bli­ca­zio­ni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne pro­tet­te dal di­rit­to d’au­to­re;
c.
pre­sta­zio­ni di pub­bli­ca­zio­ne spe­ci­fi­che, qua­li la crea­zio­ne di for­ma­ti sup­ple­men­ta­ri.

2 So­no fat­te sal­ve le nor­ma­ti­ve di di­rit­to spe­cia­le in ma­te­ria di emo­lu­men­ti.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti  

Per quan­to la pre­sen­te or­di­nan­za non di­spon­ga al­tri­men­ti, si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 20043 su­gli emo­lu­men­ti.

Art. 3 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo  

1 È te­nu­to a ver­sa­re un emo­lu­men­to chi:

a.
ac­qui­sta, una tan­tum o in ab­bo­na­men­to, pub­bli­ca­zio­ni in for­ma car­ta­cea o in for­ma elet­tro­ni­ca;
b.
uti­liz­za pub­bli­ca­zio­ni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne pro­tet­te dal di­rit­to d’au­to­re;
c.
ot­tie­ne pre­sta­zio­ni di pub­bli­ca­zio­ne spe­ci­fi­che.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­stru­zio­ni e del­la lo­gi­sti­ca (UF­CL) cal­co­la gli emo­lu­men­ti se­con­do la ta­rif­fa di cui all’al­le­ga­to, più even­tua­li esbor­si ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 6 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 20044 su­gli emo­lu­men­ti.

Art. 4 Esenzione dagli emolumenti e riduzione degli stessi  

1 Le pub­bli­ca­zio­ni d’in­te­res­se su­pe­rio­re pos­so­no es­se­re for­ni­te gra­tui­ta­men­te o die­tro ri­scos­sio­ne di un emo­lu­men­to ri­dot­to.

2 Vi è un in­te­res­se su­pe­rio­re qua­lo­ra la pub­bli­ca­zio­ne:

a.
sia de­sti­na­ta a for­ma­re l’opi­nio­ne pub­bli­ca in vi­sta di vo­ta­zio­ni po­po­la­ri o ele­zio­ni a li­vel­lo fe­de­ra­le;
b.
con­ten­ga in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti si­tua­zio­ni spe­ci­fi­che e straor­di­na­rie;
c.
con­ten­ga un com­pen­dio di in­for­ma­zio­ni de­sti­na­te a un va­sto pub­bli­co e con­cer­nen­te mo­di­fi­che nell’or­ga­niz­za­zio­ne am­mi­ni­stra­ti­va op­pu­re mo­di­fi­che giu­ri­di­che;
d.
sia de­sti­na­ta al­la dif­fu­sio­ne su tut­to il ter­ri­to­rio del Pae­se.

3 I di­par­ti­men­ti e la Can­cel­le­ria fe­de­ra­le o le se­di da es­si de­si­gna­te de­ci­do­no l’esen­zio­ne da­gli emo­lu­men­ti o una ri­du­zio­ne de­gli stes­si per le lo­ro pub­bli­ca­zio­ni.

4 L’esen­zio­ne da­gli emo­lu­men­ti o la ri­du­zio­ne de­gli stes­si può es­se­re ap­pli­ca­ta sia al­la ver­sio­ne stam­pa­ta di una pub­bli­ca­zio­ne che a quel­la elet­tro­ni­ca, op­pu­re so­lo a una del­le due.

5 L’ac­qui­sto di pub­bli­ca­zio­ni de­sti­na­te a un uso in­ter­no all’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le cen­tra­le di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 1 dell’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 19985 sull’or­ga­niz­za­zio­ne del Go­ver­no e dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne, al Par­la­men­to, ai Tri­bu­na­li fe­de­ra­li e al Mi­ni­ste­ro pub­bli­co del­la Con­fe­de­ra­zio­ne è gra­tui­to.

Art. 5 Copie gratuite  

1 Al­lo sco­po di far co­no­sce­re una pub­bli­ca­zio­ne, l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va edi­tri­ce può di­stri­bui­re o far di­stri­bui­re un nu­me­ro ade­gua­to di co­pie gra­tui­te.

2 Le per­so­ne che ne­ces­si­ta­no di una pub­bli­ca­zio­ne per par­te­ci­pa­re a un’at­ti­vi­tà uf­fi­cia­le ri­ce­vo­no un nu­me­ro ade­gua­to di co­pie gra­tui­te.

Art. 6 Sconti  

1 Le ta­rif­fe de­gli emo­lu­men­ti di cui all’al­le­ga­to so­no ri­dot­ti del 20 per cen­to nel ca­so in cui i de­sti­na­ta­ri sia­no:

a.
or­ga­ni in­ter­can­to­na­li, Can­to­ni e Co­mu­ni;
b.
or­ga­niz­za­zio­ni ed en­ti di di­rit­to pub­bli­co o di di­rit­to pri­va­to non ap­par­te­nen­ti all’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le cen­tra­le in­ca­ri­ca­ti di com­pi­ti am­mi­ni­stra­ti­vi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
c.
isti­tu­ti di ri­cer­ca, isti­tu­ti sco­la­sti­ci e scuo­le, per l’uti­liz­za­zio­ne nell’am­bi­to dell’in­se­gna­men­to.

2 Per la di­stri­bu­zio­ne a li­bre­rie e ad al­tri ca­na­li di ri­ven­di­ta so­no con­ces­si gli scon­ti se­guen­ti:

a.
per il com­mer­cio al det­ta­glio: 30 per cen­to;
b.
per il com­mer­cio all’in­gros­so: fi­no al 50 per cen­to; a con­di­zio­ne che esi­sta un ac­cor­do scrit­to.

3 In ca­so di ac­qui­sto di al­me­no 20 co­pie è con­ces­so uno scon­to del 20 per cen­to.

4 Per gli ab­bo­na­men­ti con al­me­no due edi­zio­ni an­nua­li è con­ces­so uno scon­to del 20 per cen­to.

5 Per la li­qui­da­zio­ne di pub­bli­ca­zio­ni ob­so­le­te pos­so­no es­se­re con­ces­si scon­ti spe­cia­li.

6 Gli scon­ti non pos­so­no es­se­re cu­mu­la­ti.

Art. 7 Riduzione per le pubblicazioni elettroniche  

La ri­du­zio­ne per le pub­bli­ca­zio­ni elet­tro­ni­che di cui al nu­me­ro 2.2 dell’al­le­ga­to è con­ces­sa in ag­giun­ta a even­tua­li scon­ti.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del 23 no­vem­bre 20056 con­cer­nen­te gli emo­lu­men­ti per la di­stri­bu­zio­ne di pub­bli­ca­zio­ni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne è abro­ga­ta.

Art. 9 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2015.

Allegato 7

7 Aggiornato dal n. I dell’O del 1° giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2427).

(art. 3 cpv. 2)

Tariffe degli emolumenti per le pubblicazioni

1 Imposta sul valore aggiunto e spese di spedizione

1.1 Negli emolumenti riportati in questo allegato è inclusa l’imposta sul valore aggiunto.

1.2 Le spese di spedizione non sono incluse negli emolumenti. Queste possono essere riscosse separatamente.

2 Pubblicazioni stampate ed elettroniche

2.1 Pubblicazioni stampate

2.1.1 La tariffa minima si applica a pubblicazioni con impaginazione semplice, un numero ridotto di tabelle, grafici e immagini nonché con rielaborazione semplice.

2.1.2 La tariffa massima si applica a pubblicazioni con impaginazione complessa, preparazione e presentazione grafiche eseguite da professionisti del settore, numerose tabelle, grafici e immagini, nonché con rielaborazione onerosa.

2.1.3 Emolumento in franchi per copia:

Numero di pagine

Tiratura complessiva

Tariffa minima

Tariffa massima

Formato A5

Formato A4

Formato A5

Formato A4

1 e 2

fino a 1 000

0.90

1.05

1.55

1.90

1 001–5 000

0.35

0.40

0.65

0.70

5 001–10 000

0.20

0.25

0.40

0.45

più di 10 000

0.10

0.15

0.20

0.30

3 e 4

fino a 1 000

1.30

1.55

2.10

2.60

1 001–5 000

0.50

0.60

0.85

1.05

5 001–10 000

0.30

0.40

0.55

0.70

più di 10 000

0.20

0.25

0.30

0.40

5–8

fino a 1 000

2.15

2.50

3.45

4.30

1 001–5 000

0.80

1.00

1.35

1.75

5 001–10 000

0.55

0.70

0.95

1.20

più di 10 000

0.35

0.45

0.55

0.75

9–16

fino a 1 000

3.60

4.20

5.85

7.40

1 001–5 000

1.35

1.65

2.30

2.80

5 001–10 000

0.90

1.10

1.50

1.85

più di 10 000

0.55

0.70

0.90

1.20

17–20

fino a 1 000

4.50

5.30

7.20

9.10

1 001–5 000

1.70

2.10

3.00

3.65

5 001–10 000

1.10

1.45

1.95

2.35

più di 10 000

0.70

0.95

1.15

1.50

21–36

fino a 1 000

7.00

7.80

10.90

13.90

1 001–5 000

2.65

3.10

4.75

5.75

5 001–10 000

1.75

2.15

3.05

3.85

più di 10 000

1.10

1.45

1.80

2.40

37–52

fino a 1 000

9.55

10.90

17.60

20.65

1 001–5 000

3.60

4.35

6.45

7.80

5 001–10 000

2.35

3.00

4.20

5.25

più di 10 000

1.45

2.00

2.50

3.40

53–68

fino a 1 000

12.00

14.00

21.00

26.50

1 001–5 000

4.50

5.50

7.50

10.00

5 001–10 000

3.00

4.00

5.00

7.00

più di 10 000

2.00

2.50

3.00

4.50

69–84

fino a 1 000

17.00

19.50

28.00

35.00

1 001–5 000

6.50

8.00

10.50

13.50

5 001–10 000

4.50

5.50

6.50

9.00

più di 10 000

3.00

3.50

4.00

6.00

85–100

fino a 1 000

20.00

23.00

32.50

41.00

1 001–5 000

7.50

9.00

12.00

16.00

5 001–10 000

5.00

6.50

8.00

10.50

più di 10 000

3.00

4.50

5.00

7.00

101–132

fino a 1 000

23.00

26.00

37.50

47.50

1 001–5 000

9.00

10.50

14.00

18.50

5 001–10 000

6.00

7.50

9.00

12.50

più di 10 000

3.50

5.00

5.50

8.00

133–196

fino a 1 000

30.50

35.50

50.00

63.50

1 001–5 000

11.50

14.50

18.50

24.50

5 001–10 000

7.50

10.00

12.00

17.00

più di 10 000

5.00

7.00

7.50

11.00

197–260

fino a 1 000

44.00

51.00

71.50

91.00

1 001–5 000

16.50

20.50

26.50

35.50

5 001–10 000

11.00

14.50

17.50

24.00

più di 10 000

7.00

10.00

10.50

16.00

261–392

fino a 1 000

57.00

67.50

94.00

120.00

1 001–5 000

21.50

27.50

34.50

46.50

5 001–10 000

14.50

19.50

23.00

32.00

più di 10 000

9.00

13.00

14.00

21.00

2.1.4 Per le pubblicazioni di oltre 392 pagine si applica la tariffa attualizzata di cui al numero 2.1.3.

2.1.5 Per le pubblicazioni periodiche (raccolte, pubblicazioni in serie, riviste e giornali) si considera la media annuale della tiratura e del numero di pagine anziché i loro valori effettivi.

2.2 Pubblicazioni elettroniche

2.2.1 Per le pubblicazioni elettroniche si applica l’emolumento praticato per le pubblicazioni stampate, dedotta una riduzione del 10–50 per cento.

2.2.2 Il prezzo è calcolato in base al numero 5 se non è possibile calcolarlo conformemente alle disposizioni di cui ai numeri 2.1 e 2.2.1.

3 Abbonamenti elettronici

Per la ricerca automatizzata di passi di pubblicazioni offerta in abbonamento mediante notifica elettronica si riscuote, per indirizzo, un emolumento forfettario annuale, in franchi, entro il quadro tariffario seguente:

Tipo di servizio

Tariffa minima per rimando semplice e citazione di singoli passi di una pubblicazione, formato semplice come PDF

Tariffa massima per rimandi complessi e citazioni di diversi passi di una pubblicazione, formato complesso strutturato come XML

Forfait annuale

50.—

1000.—

4 Cessione di diritti di utilizzazione

4.1 Qualora diritti su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore siano ceduti per essere utilizzati da terzi, l’emolumento non può superare i costi interni ed esterni occasionati dall’elaborazione dell’opera protetta.

4.2 Per il calcolo dei costi interni si applica una quota oraria di 200 franchi al massimo.

5 Prestazioni di pubblicazione specifiche

5.1 La quota oraria per prestazioni di pubblicazione specifiche sono comprese tra 100 e 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato.

5.2 Queste quote si applicano segnatamente anche alla trasformazione delle pubblicazioni in altri formati e alla loro consegna.

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