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Art. 1 Ordinanza
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte dell’Amministrazione federale per:
2 Sono fatte salve le normative di diritto speciale in materia di emolumenti. |
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti. |
Art. 3 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo
1 È tenuto a versare un emolumento chi:
2 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) calcola gli emolumenti secondo la tariffa di cui all’allegato, più eventuali esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti. |
Art. 4 Esenzione dagli emolumenti e riduzione degli stessi
1 Le pubblicazioni d’interesse superiore possono essere fornite gratuitamente o dietro riscossione di un emolumento ridotto. 2 Vi è un interesse superiore qualora la pubblicazione:
3 I dipartimenti e la Cancelleria federale o le sedi da essi designate decidono l’esenzione dagli emolumenti o una riduzione degli stessi per le loro pubblicazioni. 4 L’esenzione dagli emolumenti o la riduzione degli stessi può essere applicata sia alla versione stampata di una pubblicazione che a quella elettronica, oppure solo a una delle due. 5 L’acquisto di pubblicazioni destinate a un uso interno all’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, al Parlamento, ai Tribunali federali e al Ministero pubblico della Confederazione è gratuito. |
Art. 5 Copie gratuite
1 Allo scopo di far conoscere una pubblicazione, l’unità amministrativa editrice può distribuire o far distribuire un numero adeguato di copie gratuite. 2 Le persone che necessitano di una pubblicazione per partecipare a un’attività ufficiale ricevono un numero adeguato di copie gratuite. |
Art. 6 Sconti
1 Le tariffe degli emolumenti di cui all’allegato sono ridotti del 20 per cento nel caso in cui i destinatari siano:
2 Per la distribuzione a librerie e ad altri canali di rivendita sono concessi gli sconti seguenti:
3 In caso di acquisto di almeno 20 copie è concesso uno sconto del 20 per cento. 4 Per gli abbonamenti con almeno due edizioni annuali è concesso uno sconto del 20 per cento. 5 Per la liquidazione di pubblicazioni obsolete possono essere concessi sconti speciali. 6 Gli sconti non possono essere cumulati. |
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 23 novembre 20056 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione è abrogata. 6 [RU 2005 5433] |
Allegato 7
7 Aggiornato dal n. I dell’O del 1° giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2427). |
(art. 3 cpv. 2) |
Tariffe degli emolumenti per le pubblicazioni |
2 Pubblicazioni stampate ed elettroniche |
2.2 Pubblicazioni elettroniche |
2.2.1 Per le pubblicazioni elettroniche si applica l’emolumento praticato per le pubblicazioni stampate, dedotta una riduzione del 10–50 per cento. 2.2.2 Il prezzo è calcolato in base al numero 5 se non è possibile calcolarlo conformemente alle disposizioni di cui ai numeri 2.1 e 2.2.1. |
3 Abbonamenti elettronici |
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Per la ricerca automatizzata di passi di pubblicazioni offerta in abbonamento mediante notifica elettronica si riscuote, per indirizzo, un emolumento forfettario annuale, in franchi, entro il quadro tariffario seguente:
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4 Cessione di diritti di utilizzazione |
4.1 Qualora diritti su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore siano ceduti per essere utilizzati da terzi, l’emolumento non può superare i costi interni ed esterni occasionati dall’elaborazione dell’opera protetta. 4.2 Per il calcolo dei costi interni si applica una quota oraria di 200 franchi al massimo. |
5 Prestazioni di pubblicazione specifiche |
5.1 La quota oraria per prestazioni di pubblicazione specifiche sono comprese tra 100 e 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato. 5.2 Queste quote si applicano segnatamente anche alla trasformazione delle pubblicazioni in altri formati e alla loro consegna. |