Ordinanza
concernente gli emolumenti per l’acquisto di pubblicazioni della Confederazione
(Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni, OEm-Pub)
del 19 novembre 2014 (Stato 1° luglio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 18 giugno 20042 sulle
pubblicazioni ufficiali,
ordina:
1
Art. 1 Ordinanza
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte dell’Amministrazione federale per:
- a.
- l’acquisto di pubblicazioni stampate ed elettroniche (pubblicazioni) della Confederazione;
- b.
- la cessione di diritti di utilizzazione su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore;
- c.
- prestazioni di pubblicazione specifiche, quali la creazione di formati supplementari.
2 Sono fatte salve le normative di diritto speciale in materia di emolumenti.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 3 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo
1 È tenuto a versare un emolumento chi:
- a.
- acquista, una tantum o in abbonamento, pubblicazioni in forma cartacea o in forma elettronica;
- b.
- utilizza pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore;
- c.
- ottiene prestazioni di pubblicazione specifiche.
2 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) calcola gli emolumenti secondo la tariffa di cui all’allegato, più eventuali esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.
Art. 4 Esenzione dagli emolumenti e riduzione degli stessi
1 Le pubblicazioni d’interesse superiore possono essere fornite gratuitamente o dietro riscossione di un emolumento ridotto.
2 Vi è un interesse superiore qualora la pubblicazione:
- a.
- sia destinata a formare l’opinione pubblica in vista di votazioni popolari o elezioni a livello federale;
- b.
- contenga informazioni concernenti situazioni specifiche e straordinarie;
- c.
- contenga un compendio di informazioni destinate a un vasto pubblico e concernente modifiche nell’organizzazione amministrativa oppure modifiche giuridiche;
- d.
- sia destinata alla diffusione su tutto il territorio del Paese.
3 I dipartimenti e la Cancelleria federale o le sedi da essi designate decidono l’esenzione dagli emolumenti o una riduzione degli stessi per le loro pubblicazioni.
4 L’esenzione dagli emolumenti o la riduzione degli stessi può essere applicata sia alla versione stampata di una pubblicazione che a quella elettronica, oppure solo a una delle due.
5 L’acquisto di pubblicazioni destinate a un uso interno all’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, al Parlamento, ai Tribunali federali e al Ministero pubblico della Confederazione è gratuito.
Art. 5 Copie gratuite
1 Allo scopo di far conoscere una pubblicazione, l’unità amministrativa editrice può distribuire o far distribuire un numero adeguato di copie gratuite.
2 Le persone che necessitano di una pubblicazione per partecipare a un’attività ufficiale ricevono un numero adeguato di copie gratuite.
Art. 6 Sconti
1 Le tariffe degli emolumenti di cui all’allegato sono ridotti del 20 per cento nel caso in cui i destinatari siano:
- a.
- organi intercantonali, Cantoni e Comuni;
- b.
- organizzazioni ed enti di diritto pubblico o di diritto privato non appartenenti all’Amministrazione federale centrale incaricati di compiti amministrativi della Confederazione;
- c.
- istituti di ricerca, istituti scolastici e scuole, per l’utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento.
2 Per la distribuzione a librerie e ad altri canali di rivendita sono concessi gli sconti seguenti:
- a.
- per il commercio al dettaglio: 30 per cento;
- b.
- per il commercio all’ingrosso: fino al 50 per cento; a condizione che esista un accordo scritto.
3 In caso di acquisto di almeno 20 copie è concesso uno sconto del 20 per cento.
4 Per gli abbonamenti con almeno due edizioni annuali è concesso uno sconto del 20 per cento.
5 Per la liquidazione di pubblicazioni obsolete possono essere concessi sconti speciali.
6 Gli sconti non possono essere cumulati.
Art. 7 Riduzione per le pubblicazioni elettroniche
La riduzione per le pubblicazioni elettroniche di cui al numero 2.2 dell’allegato è concessa in aggiunta a eventuali sconti.
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 23 novembre 20056 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione è abrogata.
6 [RU 2005 5433]
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Allegato 77 Aggiornato dal n. I dell’O del 1° giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2427).
7 Aggiornato dal n. I dell’O del 1° giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2427).