Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina: |
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Art. 1 Principio ed eccezioni relativi al campo d’applicazione
1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:
2 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 5 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti. |
Art. 5 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 30 ottobre 19855 sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata. 5 [RU 1985 1699, 1993 1260, 1999 3480art. 17 n. 1] |