Ordinanza
sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza
sulle fondazioni
(OEm-AVF)
del 19 novembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
1
Art. 1 Principio
L’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell’interno riscuote emolumenti per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro della sua attività di vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 3 Aliquote degli emolumenti
1 Per le seguenti decisioni e prestazioni sono riscossi emolumenti; questi sono calcolati in base al tempo impiegato e stabiliti secondo il quadro tariffario qui appresso:
Decisione, prestazione | Quadro tariffario degli |
| 800– 4 000 |
| 900– 4 500 |
| 600– 3 000 |
| 300– 1 500 |
| 350– 2 000 |
| 500–25 000 |
| 600– 1 500 |
| 1 000– 5 000 |
2 Per un’attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un emolumento forfettario di 100 franchi.
3 Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato.
4 Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria gli emolumenti possono essere al massimo raddoppiati eccedendo, se del caso, gli importi più elevati previsti dal quadro tariffario di cui al capoverso 1.
Art. 4 Calcolo in base al tempo impiegato
Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica, a seconda delle conoscenze richieste e della funzione esercitata dal personale incaricato, un’aliquota oraria compresa tra 110 e 250 franchi.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 24 agosto 20053 sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni è abrogata.
3 [RU 20054543]
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.