Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione ordina: |
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Art. 1 Principio
L’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell’interno riscuote emolumenti per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro della sua attività di vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera. |
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Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti. |
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Art. 3 Aliquote degli emolumenti
1 Per le seguenti decisioni e prestazioni sono riscossi emolumenti; questi sono calcolati in base al tempo impiegato e stabiliti secondo il quadro tariffario qui appresso:
2 Per un’attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un emolumento forfettario di 100 franchi. 3 Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato. 4 Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria gli emolumenti possono essere al massimo raddoppiati eccedendo, se del caso, gli importi più elevati previsti dal quadro tariffario di cui al capoverso 1. |
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Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 24 agosto 20053 sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni è abrogata. 3 [RU 20054543] |
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