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Ordinanza
sugli emolumenti in materia di stato civile

(OESC)

del 27 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile1 (CC);2

ordina:

1 RS 210

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

1

Art. 1 Principio e campo d’applicazione 3  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na gli emo­lu­men­ti ri­scos­si per le ope­ra­zio­ni di sta­to ci­vi­le:

a.
da­gli uf­fi­ci del­lo sta­to ci­vi­le;
b.
dal­le au­to­ri­tà can­to­na­li di vi­gi­lan­za in ma­te­ria di sta­to ci­vi­le;
c.
dal­le rap­pre­sen­tan­ze sviz­ze­re all’este­ro;
d.
dall’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­lo sta­to ci­vi­le.

2 Non pos­so­no es­se­re ri­scos­si al­tri emo­lu­men­ti, di­sbor­si o sup­ple­men­ti per le ope­ra­zio­ni di sta­to ci­vi­le.

3 I di­sbor­si so­no con­teg­gia­ti se­pa­ra­ta­men­te. In li­nea di mas­si­ma, so­no ri­scos­si con­tem­po­ra­nea­men­te agli emo­lu­men­ti.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

Art. 2 Assoggettamento  

1 È te­nu­to a ver­sa­re un emo­lu­men­to:

a.
chi sol­le­ci­ta una pre­sta­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 1;
b.
chi trae un van­tag­gio da un’ope­ra­zio­ne ef­fet­tua­ta d’uf­fi­cio;
c.
chi, per sua col­pa, ren­de ne­ces­sa­ria un’ope­ra­zio­ne sup­ple­men­ta­re.

2 Se l’emo­lu­men­to ri­chie­sto per una pre­sta­zio­ne è a ca­ri­co di più per­so­ne, que­ste ne ri­spon­do­no so­li­dal­men­te.

Art. 3 Esenzione dall’emolumento  

1 Le au­to­ri­tà e le isti­tu­zio­ni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, dei Can­to­ni e dei Co­mu­ni so­no esen­ta­te dal pa­ga­men­to di qual­sia­si emo­lu­men­to, a me­no che la pre­sta­zio­ne ri­chie­sta non sia for­ni­ta nel di­ret­to in­te­res­se di un pri­va­to. So­no fat­ti sal­vi al­tri ca­si d’esen­zio­ne pre­vi­sti dal di­rit­to fe­de­ra­le.

2 I Can­to­ni pos­so­no pre­ve­de­re di ri­nun­cia­re in tut­to o in par­te agli emo­lu­men­ti per la ce­le­bra­zio­ne del ma­tri­mo­nio o per la co­sti­tu­zio­ne dell’unio­ne do­me­sti­ca re­gi­stra­ta e per gli spo­sta­men­ti ef­fet­tua­ti in re­la­zio­ne a que­ste pre­sta­zio­ni (art. 1a cpv. 4 dell’O del 28 apr. 20044 sul­lo sta­to ci­vi­le, OSC).5

3 La di­vul­ga­zio­ne dei da­ti del­lo sta­to ci­vi­le ad au­to­ri­tà stra­nie­re non è sog­get­ta a emo­lu­men­ti (art. 54 e 61 OSC).6

4 RS 211.112.2

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

6 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

Art. 4 Tariffe applicabili  

1 Gli emo­lu­men­ti so­no fis­sa­ti:

a.
nell’al­le­ga­to 1 quan­do si trat­ta di pre­sta­zio­ni per cui so­no in pri­mo luo­go com­pe­ten­ti gli uf­fi­cia­li del­lo sta­to ci­vi­le;
b.
nell’al­le­ga­to 2 quan­do si trat­ta di pre­sta­zio­ni per cui so­no in pri­mo luo­go com­pe­ten­ti le au­to­ri­tà can­to­na­li di vi­gi­lan­za in ma­te­ria di sta­to ci­vi­le;
c.
nell’al­le­ga­to 3 quan­do si trat­ta di pre­sta­zio­ni del­le rap­pre­sen­tan­ze sviz­ze­re all’este­ro;
d.
nell’al­le­ga­to 4 quan­do si trat­ta di pre­sta­zio­ni dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­lo sta­to ci­vi­le.

2 Sal­vo di­spo­si­zio­ne con­tra­ria, le au­to­ri­tà sum­men­zio­na­te ri­scuo­to­no gli emo­lu­men­ti di cui agli al­le­ga­ti 1–4 in­di­pen­den­te­men­te dal­la lo­ro com­pe­ten­za prin­ci­pa­le.7

7 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6451).

Art. 5 Calcolo degli emolumenti  

1 Se gli emo­lu­men­ti so­no cal­co­la­ti in ba­se al­la du­ra­ta dell’ope­ra­zio­ne, ogni fra­zio­ne di mezz’ora con­ta co­me mezz’ora.

2 Se gli emo­lu­men­ti so­no cal­co­la­ti in ba­se al nu­me­ro di pa­gi­ne, ogni pa­gi­na ini­zia­ta con­ta co­me pa­gi­na in­te­ra.

3 Se l’or­di­nan­za fis­sa un mi­ni­mo e un mas­si­mo, l’emo­lu­men­to è se­gna­ta­men­te cal­co­la­to in fun­zio­ne del tem­po im­pie­ga­to, del­la com­ples­si­tà e dell’im­por­tan­za del ca­so non­ché dell’in­te­res­se e del­la col­pa dell’as­sog­get­ta­to.

Art. 6 Supplemento 8  

1 L’emo­lu­men­to è au­men­ta­to:

a.
del 50 per cen­to, se la do­man­da de­ve es­se­re trat­ta­ta d’ur­gen­za; o
b.
del 100 per cen­to, se:
1.
la pre­sta­zio­ne de­ve es­se­re for­ni­ta tra le ore 18 e le ore 7, di do­me­ni­ca o nei gior­ni fe­sti­vi or­di­na­ri,
2.
se la pre­sta­zio­ne com­por­ta un one­re di la­vo­ro straor­di­na­rio, o
3.
se la ce­le­bra­zio­ne del ma­tri­mo­nio o la co­sti­tu­zio­ne dell’unio­ne do­me­sti­ca re­gi­stra­ta av­vie­ne il sa­ba­to.

2 I Can­to­ni pos­so­no ri­nun­cia­re ai sup­ple­men­ti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b nu­me­ro 1, per le ope­ra­zio­ni ese­gui­te tra le ore 18 e le 19, e ai sup­ple­men­ti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b nu­me­ro 3.

3 Ogni sup­ple­men­to de­ve es­se­re mo­ti­va­to e con­teg­gia­to se­pa­ra­ta­men­te.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

Art. 7 Disborsi  

1 So­no con­si­de­ra­te di­sbor­si le spe­se sup­ple­men­ta­ri con­nes­se con una de­ter­mi­na­ta pre­sta­zio­ne, se­gna­ta­men­te:9

a.
le spe­se di por­to e di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne;
b.
le spe­se di viag­gio e di tra­spor­to;
c.10
le spe­se di al­tre au­to­ri­tà o di ter­zi, in par­ti­co­la­re per au­to­riz­za­zio­ni, ac­cer­ta­men­ti, pe­ri­zie, in­for­ma­zio­ni, tra­du­zio­ni e ser­vi­zi di in­ter­pre­ta­ria­to;
d.
le spe­se per l’ac­qui­si­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni e dei do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri;
e.11
le spe­se per l’uso del lo­ca­le do­ve ce­le­bra­re il ma­tri­mo­nio o co­sti­tui­re l’unio­ne do­me­sti­ca re­gi­stra­ta, se non si trat­ta del lo­ca­le uf­fi­cia­le del­lo sta­to ci­vi­le (art. 1a cpv. 4 OSC12);
f.13
le spe­se per la car­tel­li­na de­gli at­ti di sta­to ci­vi­le;
g.14
gli emo­lu­men­ti per il ri­la­scio del­la con­fer­ma di am­mis­sio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 1 dell’or­di­nan­za del 8 di­cem­bre 201715 sul­la rea­liz­za­zio­ne di at­ti pub­bli­ci e au­ten­ti­ca­zio­ni in for­ma elet­tro­ni­ca.

2 Le au­to­ri­tà e le isti­tu­zio­ni esen­ta­te dal pa­ga­men­to de­gli emo­lu­men­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 pa­ga­no i di­sbor­si. So­no fat­ti sal­vi gli im­por­ti mi­ni­mi e le spe­se di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra a cau­sa­te da una co­mu­ni­ca­zio­ne di­ret­ta tra il for­ni­to­re e il be­ne­fi­cia­rio del­la pre­sta­zio­ne.

3 I di­sbor­si do­vu­ti all’ap­pli­ca­zio­ne del­la leg­ge fe­de­ra­le del 13 di­cem­bre 200216 sull’eli­mi­na­zio­ne di svan­tag­gi nei con­fron­ti dei di­sa­bi­li so­no a ca­ri­co dell’uf­fi­cio del­lo sta­to ci­vi­le.17

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

12 RS 211.112.2

13 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2903). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

14 In­tro­dot­ta dal n. II 1 dell’all. all’O dell’8 dic. 2017 sul­la rea­liz­za­zio­ne di at­ti pub­bli­ci e au­ten­ti­ca­zio­ni in for­ma elet­tro­ni­ca, in vi­go­re dal 1° feb. 2018 (RU 201889).

15 RS 211.435.1

16 RS 151.3

17 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

Art. 818  

18 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con ef­fet­to dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

Art. 9 Anticipo e fattura intermedia  

L’as­sog­get­ta­to può es­se­re ob­bli­ga­to al ver­sa­men­to di un an­ti­ci­po ade­gua­to su­gli emo­lu­men­ti e gli esbor­si o al pa­ga­men­to di una fat­tu­ra in­ter­me­dia.

Art. 10 Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici  

1 L’emo­lu­men­to è de­ci­so non ap­pe­na la pre­sta­zio­ne è sta­ta for­ni­ta.

2 La de­ci­sio­ne può es­se­re im­pu­gna­ta pres­so l’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va su­pe­rio­re. So­no ap­pli­ca­bi­li gli ar­ti­co­li 89 e 90 OSC19.20

3 Le de­ci­sio­ni re­la­ti­ve agli emo­lu­men­ti ri­scos­si per il ri­la­scio di in­for­ma­zio­ni sul re­gi­stro dei do­na­to­ri di sper­ma so­no im­pu­gna­bi­li con­for­me­men­te al­la leg­ge del 18 di­cem­bre 199821 sul­la me­di­ci­na del­la pro­crea­zio­ne.22

19 RS 211.112.2

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

21 RS 810.11

22 In­tro­dot­to dall’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sul­la me­di­ci­na del­la pro­crea­zio­ne, in vi­go­re dal 1° gen. 2001 (RU 20003068).

Art. 11 Termine di pagamento  

L’emo­lu­men­to de­ve es­se­re pa­ga­to en­tro un ter­mi­ne di tren­ta gior­ni a de­cor­re­re dal­la da­ta in cui la de­ci­sio­ne è pas­sa­ta in giu­di­ca­to.

Art. 12 Incasso  

1 Gli emo­lu­men­ti pos­so­no es­se­re ri­scos­si con­tro rim­bor­so se l’as­sog­get­ta­to vi con­sen­te o le cir­co­stan­ze lo giu­sti­fi­ca­no.

2 All’este­ro gli emo­lu­men­ti de­vo­no es­se­re pa­ga­ti nel­la mo­ne­ta lo­ca­le. Il cor­so del cam­bio è fis­sa­to dal­le rap­pre­sen­tan­ze in ba­se al­le istru­zio­ni del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le de­gli af­fa­ri este­ri.

3 Gli emo­lu­men­ti ri­scos­si per i sol­le­ci­ti so­no ret­ti dal di­rit­to can­to­na­le, sem­pre che non ri­guar­di­no un’au­to­ri­tà fe­de­ra­le.23

23 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

Art. 13 Condono o riduzione di emolumenti e disborsi 24  

1 Gli emo­lu­men­ti e i di­sbor­si pos­so­no es­se­re ri­dot­ti o con­do­na­ti per mo­ti­vi im­por­tan­ti, se­gna­ta­men­te:

a.
al­lor­ché l’as­sog­get­ta­to è in­di­gen­te;
b.
al­lor­ché la pre­sta­zio­ne ri­spon­de a un in­te­res­se pub­bli­co o a uno sco­po d’uti­li­tà pub­bli­ca;
c.25
per in­for­ma­zio­ni sem­pli­ci e di­sbri­ghi di lie­ve en­ti­tà.

2 Se non pos­so­no es­se­re ad­de­bi­ta­ti al­la per­so­na te­nu­ta a ver­sa­re un emo­lu­men­to in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1 o se non pos­so­no es­se­re ri­scos­si, i di­sbor­si con­nes­si con una pre­sta­zio­ne o con un’at­ti­vi­tà di in­te­res­se pub­bli­co so­no a ca­ri­co dell’uf­fi­cio del­lo sta­to ci­vi­le.

3 Se non pos­so­no es­se­re ad­de­bi­ta­ti a qual­cu­no, i di­sbor­si con­nes­si con l’ag­gior­na­men­to del re­gi­stro del­lo sta­to ci­vi­le so­no a ca­ri­co dell’uf­fi­cio del­lo sta­to ci­vi­le com­pe­ten­te per la do­cu­men­ta­zio­ne.

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (RU 20103037).

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vi­go­re dal 1° lug. 2017 (RU 201639195109).

Art. 14 Esecuzione forzata  

Le de­ci­sio­ni su­gli emo­lu­men­ti so­no as­si­mi­la­te in tut­ta la Sviz­ze­ra al­le sen­ten­ze ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 80 del­la leg­ge fe­de­ra­le dell’11 apri­le 188926 sull’ese­cu­zio­ne e sul fal­li­men­to.

Art. 15 Prescrizione  

1 Il cre­di­to re­la­ti­vo all’emo­lu­men­to si pre­scri­ve in cin­que an­ni.

2 La pre­scri­zio­ne è in­ter­rot­ta da qual­sia­si at­to am­mi­ni­stra­ti­vo con cui il cre­di­to è fat­to va­le­re pres­so l’as­sog­get­ta­to.

Art. 16 Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi  

1 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le di giu­sti­zia e po­li­zia ade­gua gli emo­lu­men­ti all’evo­lu­zio­ne ge­ne­ra­le dei prez­zi, di nor­ma ogni quat­tro an­ni per l’ini­zio dell’an­no ci­vi­le.

2 Il Di­par­ti­men­to pro­ce­de all’ade­gua­men­to de­gli emo­lu­men­ti pri­ma di ta­le ter­mi­ne al­lor­ché l’in­di­ce sviz­ze­ro dei prez­zi al con­su­mo è va­ria­to di ol­tre il 5 per cen­to ri­spet­to all’ul­ti­ma in­di­ciz­za­zio­ne.

3 Gli emo­lu­men­ti so­no ar­ro­ton­da­ti ai 5 fran­chi su­pe­rio­ri o in­fe­rio­ri.

Art. 17 Modifica del diritto vigente  

27

27 Le mod. pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te al­la RU 1999 3480.

Art. 18 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2000.

Allegato 1 28

28 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 20103037). Aggiornato dal n. II dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6451), dal n. I dell’O del 14 mag. 2014 (RU 2014 1325), dal n. II dell’O del 26 ott. 2016 (RU 201639195109), dal n. II 1 dell’all. all’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (RU 201889), dai n. I delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4303) e del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3801).

(art. 4 cpv. 1 lett. a)

Prestazioni degli uffici dello stato civile

Il trasferimento dei dati personali dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (art. 93 OSC29) e il rilevamento obbligatorio di dati (art. 7 e 8 OSC) e di persone (art. 15a cpv. 1 e 2 OSC) nel registro dello stato civile non sono soggetti a emolumenti.

Fr.

I. Divulgazione di dati dello stato civile

L’emolumento comprende l’eventuale domanda d’autorizzazione della divulgazione presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza

1. Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile secondo gli articoli 47–47b OSC

1.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 1.2 e 1.3



30

1.2 Certificato di famiglia o certificato di unione domestica, rilascio del primo esemplare o sostituzione senza procedura di documentazione

40

1.3 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

Emolumento di base, comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori


40

Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento

10

2. Allestimento di documenti sulla base dei registri dello stato civile cartacei secondo l’articolo 47–47b OSC

2.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 2.2 e 2.3



30

2.2 Atto di famiglia

Emolumento di base comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori


40

Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento

10

2.3 Allestimento di una copia o di una fotocopia compresa l’autenticazione (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC):

di un foglio nel registro delle famiglie, se non va allestito un atto di famiglia


50

di un’iscrizione nel registro delle nascite, delle morti o dei matrimoni, se non va allestito un atto di nascita, di morte o di matrimonio



40

di un’iscrizione nel registro delle legittimazioni o dei riconoscimenti


30

3. Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato civile

3.1 Ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi basati su un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto, per mezz’ora



75

3.2 Collaborazione alla consultazione dei registri cartacei dello stato civile da parte degli interessati (art. 92b cpv. 4 OSC), per mezz’ora

75

3.3 Allestimento di una copia o trascrizione di un documento giustificativo archiviato:

per pagina

2

autenticazione (art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 2 lett. c OSC)

30

II. Ricevimento di dichiarazioni

L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici delle dichiarazioni nonché l’eventuale domanda d’autorizzazione del ricevimento presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza

4. Cognome

4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC), fatta al di fuori della procedura preparatoria:

se la dichiarazione è fatta congiuntamente

75

se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante

60

4.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC)


75

4.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica (art. 14 cpv. 1 OSC)

75

4.4 Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell’unione domestica (art. 12a OSC), fatta al di fuori della procedura preliminare:

se la dichiarazione è fatta congiuntamente

75

se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante

60

4.5 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13a OSC)


75

4.6 Dichiarazione concernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC)


75

4.7 Dichiarazione concernente il cognome di cui all’art. 14a OSC

75

4.8 Comunicazione della venuta al mondo di un infante privo di vita e rilascio di una conferma

30

5. Riconoscimento

5.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 5 OSC)


75

5.2 Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC)

30

5.3 Dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11b OSC)

30

Per la consulenza è competente l’autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv. 3 CC)

6. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 69 cpv. 1 OSC)

75

7. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la costituzione di un’unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD), fatta presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 75h cpv. 1 OSC)




75

8. Dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile (art. 41 CC; art. 17 cpv. 1 OSC), per mezz’ora


75

III. Matrimonio e unione domestica registrata

L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici del matrimonio o dell’unione domestica registrata

9.Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell’unione domestica registrata

9.1Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC):

se l’ufficio dello stato civile a cui è stata presentata la domanda, riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni



150

se è stata presentata una soltanto delle due dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 69 cpv. 1 o 2 OSC)

125

se ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 69 cpv. 2 OSC)



100

9.2 Esame della domanda per l’esecuzione della procedura prelimi­nare alla costituzione dell’unione domestica registrata (art. 75b cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75d cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12a oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 75f cpv. 2 OSC):

se l’ufficio dello stato civile a cui è stata presentata la domanda, riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni



150

se è stata presentata una soltanto delle due dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 75h cpv. 1 o 2 OSC)



125

se ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 75h cpv. 2 OSC)



100

10. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell’unione domestica registrata

10.1 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3 OSC)


30

10.2 Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC)

30

10.3 Autorizzazione per la costituzione dell’unione domestica registrata (art. 75i cpv. 3 OSC)


30

10.4 Annullamento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell’unione domestica registrata o rinvio della data da parte dei fidanzati o dei partner meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta




100

11. Celebrazione del matrimonio o costituzione dell’unione domestica registrata (art. 70 cpv. 1 e art. 75i cpv. 1 OSC):

emolumento di base

75

supplemento per l’esecuzione basato sull’autorizzazione dell’ufficio dello stato civile che ha eseguito la procedura preparatoria (art. 70 cpv. 3 OSC) oppure la procedura preliminare (art. 75i cpv. 3 OSC)



50

supplemento per l’esecuzione in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del circondario dello stato civile senza ricor­rere a un interprete (art. 3 cpv. 1 OSC)


50

supplemento in caso di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell’unione domestica registrata in un locale diverso da quello ufficiale


50

supplemento in caso di assenza dei testimoni scelti dai fidanzati, per testimone messo a disposizione


50

IV. Modifica dei dati documentati

12. Rettificazione, aggiunta, radiazione e nuova documentazione (art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) sotto la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile o su ordine dell’autorità di vigilanza o del giudice, se dovuti a colpa dell’interessato, per mezz’ora

75

V. Altre prestazioni

13. Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz’ora


50

14. Esame di casi in cui il cognome è o potrebbe essere retto dal diritto estero, per mezz’ora e per dossier


75

15. Esame di documenti esteri, se l’onere di lavoro è superiore a un quarto d’ora, per mezz’ora e per dossier


75

16. Ottenimento di documenti svizzeri o esteri, per incarico

40

17. Domanda di traduzione di un atto non redatto in una lingua ufficiale della Svizzera (art. 3 cpv. 4 OSC)


20

18. Messa a disposizione di un’interprete comprese le istruzioni e il conferimento del mandato


20

19. Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 97a CC; art. 6 cpv. 2 LUD), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz’ora






75

20. Trasmissione di una copia per fax o per e-mail, oltre all’emolumento e ai disborsi per l’allestimento e per la trasmissione del documento

20

21. Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta:

per pagina

2

autenticazione (art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 2 lett. c OSC)

30

22. Allestimento di una copia di un documento di identità ad uso amministrativo (p.es. passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri)

gratuito

23. Mandato precauzionale (art. 23a OSC):

Iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depo­sitato


75

modifica dell’iscrizione

75

cancellazione dell’iscrizione

75

VI. Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile

Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile sono retti dall’allegato 2

Allegato 2 30

30 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 20103037). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 201639195109).

(art. 4 lett. b)

Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

Il riconoscimento di una decisione o un atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 198731 sul diritto internazionale privato (LDIP)(art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1–2 OSC32) e l’ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggetti a emolumenti.

Fr.

I. Disbrigo di domande

1.
Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stra-nieri, quando nessuna delle due persone interessate è domiciliata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP)

200

2.
Decisione concernente la rettificazione, l’aggiunta, la radiazione e la nuova documentazione di dati, per colpa dell’interessato (art. 43 CC; art. 29 OSC), per mezz’ora



75

3.
Autorizzazione per il ricevimento della dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile in applicazione dell’articolo 41 CC, per mezz’ora



75

4.
Informazioni sui genitori biologici (art. 268c CC), per mezz’ora

75

5.
Autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, per mezz’ora

75

II. Altre prestazioni

6.
Reiezione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile, al massimo


1000

7.
Allestimento di una perizia o rilascio di informazioni giuridiche, per mezz’ora


75

8.
Verifica dello stato civile in caso di naturalizzazione, per mezz’ora

75

III. Prestazioni fornite in rappresentanza dell’ufficio dello stato civile

Gliemolumenti riscossi per le prestazioni fornite in rappresentanza di un ufficio di stato civile sono retti dall’allegato 1.

Allegato 3 33

33 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 20103037). Aggiornato dal n. II dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6451).

(art. 4 lett. c)

Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero

Fr.

I. Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero

1
Documenti di stato civile esteri

1.1
Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri

Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e l’autenticazione di decisioni e documenti di stato civile che vanno trasmessi d’ufficio in vista della documentazione nel registro dello stato civile, se tali operazioni possono essere effettuata dal personale della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti dall’intervento di terzi sono rimborsate come disborsi.

1.2
Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per mezz’ora



75

2
Documenti di stato civile svizzeri

2.1
Ottenimento di documenti di stato civile svizzeri

Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione

II. Ricevimento di dichiarazioni

L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici (art. 5 cpv. 1 lett. a OSC34)

3.
Dichiarazioni concernenti il cognome

3.1
Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalla dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC):

se la dichiarazione è fatta congiuntamente

75

se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante

60

3.2
Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC)


75

3.3
Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la decisione o con l’atto estero concernente lo stato civile (art. 14 cpv. 2 OSC)




75

3.4
Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell’unione domestica, ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preliminare (art. 75b cpv. 2 OSC) o della dichiarazione ai sensi dell’art. 75d cpv. 1 OSC:

se la dichiarazione è fatta congiuntamente

75

se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante

60

3.5
Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13a OSC)


75

3.6
Dichiarazione concernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC)


75

3.7
Dichiarazione concernente il cognome di cui all’art. 14a OSC

75

4.
Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 6 OSC)


75

III. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell’unione domestica registrata

5.
Celebrazione del matrimonio o costituzione dell’unione domestica registrata prevista in Svizzera

5.1
Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per
la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC) oppure dell’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC)









150

5.2
Ricevimento della domanda per la procedura preliminare alla costituzione dell’unione domestica registrata presentata singolarmente o congiuntamente dai partner (art. 75b cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la costituzione dell’unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75hcpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell’unione domestica (art. 12a OSC) oppure dell’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC)

150

5.3
Traduzione e autenticazione di documenti esteri, nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell’ambito dell’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio o della procedura preliminare alla costituzione dell’unione domestica registrata, per mezz’ora





75

6.
Celebrazione del matrimonio prevista all’estero

6.1
Ordinazione di un certificato di capacità al matrimonio se sono necessarie anche prestazioni di cui al numero 5.1


75

6.2
Traduzione e autenticazione di documenti esteri nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire alla celebra­zione del matrimonio, per mezz’ora



75

IV. Altre prestazioni

7.
Perizie, informazioni giuridiche o rapporti su richiesta di un ufficio dello stato civile, di un’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile oppure dell’Ufficio federale dello stato civile comprese l’ottenimento di documenti, le indagini condotte per accertare un fatto e il trattamento dei dossier da parte di un avvocato di fiducia o di un altro esperto (art. 5 cpv. 1 lett. h OSC), per mezz’ora

75

8.
Audizione di una di una persona o della coppia, su richiesta dell’ufficio dello stato civile o dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le diposizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 97a CC; art. 6 cpv. 2 LUD), compreso l’allestimento del rapporto, se l’autorità competente respinge la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz’ora

75

9.
Trasmissione di una domanda di informazioni sulle generalità dei genitori biologici (art. 268c CC) nonché cooperazione negli accertamenti necessari, per mezz’ora



75

Allegato 4 35

35 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 20103037). Aggiornato dal n. II 1 dell’all. all’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 201889).

(art. 4 lett. d)

Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile

Fr.

I. Trasmissione di documenti

1.
Documenti di stato civile svizzeri

1.1
Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, decisioni e documenti, per ufficio dello stato civile o altra autorità


30

1.2
Ottenimento di autenticazioni presso rappresentanze in Svizzera, cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ufficio di legalizzazione



30

2.
Documenti di stato civile esteri

2.1
Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, di decisioni e di documenti, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero



50

2.2
Ottenimento e trasmissione di traduzioni, autenticazioni o esami di autenticità, nonché di perizie, di documenti già disponibili, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero



50

II. Altre prestazioni

3.
Iscrizioni di dati concernenti il donatore di sperma, per singola nascita o data di nascita presunta, importo a carico del medico curante

100

4.
Disbrigo della domanda d’informazioni

4.1
Informazioni sulle generalità del donatore di sperma conformemente all’articolo 27 della legge federale del 18 dicembre 199836 concernente la procreazione con assistenza medica, per mezz’ora



75

4.2
Informazioni sulle generalità dei genitori biologici conformemente all’articolo. 268c CC, per mezz’ora


75

5.
Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta:

per pagina

2

autenticazione (art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 2 lett. c OSC)

30

6.
Recupero di emolumenti non pagati
Diffida scritta all’assoggettato alla scadenza del termine di pagamento (al più tardi dopo tre solleciti)



20

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