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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile1 (CC);2 ordina: 1 RS 210 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). |
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Art. 1 Principio e campo d’applicazione 3
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:
2 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile. 3 I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi contemporaneamente agli emolumenti. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). |
Art. 2 Assoggettamento
1 È tenuto a versare un emolumento:
2 Se l’emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente. |
Art. 3 Esenzione dall’emolumento
1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d’esenzione previsti dal diritto federale. 2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell’unione domestica registrata e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 dell’O del 28 apr. 20044 sullo stato civile, OSC).5 3 La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).6 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). 6 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). |
Art. 4 Tariffe applicabili
1 Gli emolumenti sono fissati:
2 Salvo disposizione contraria, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1–4 indipendentemente dalla loro competenza principale.7 7 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6451). |
Art. 5 Calcolo degli emolumenti
1 Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione, ogni frazione di mezz’ora conta come mezz’ora. 2 Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera. 3 Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è segnatamente calcolato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato. |
Art. 6 Supplemento 8
1 L’emolumento è aumentato:
2 I Cantoni possono rinunciare ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 1, per le operazioni eseguite tra le ore 18 e le 19, e ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 3. 3 Ogni supplemento deve essere motivato e conteggiato separatamente. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). |
Art. 7 Disborsi
1 Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente:9
2 Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l’articolo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capoverso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione. 3 I disborsi dovuti all’applicazione della legge federale del 13 dicembre 200216 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili sono a carico dell’ufficio dello stato civile.17 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). 12 RS 211.112.2 13 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2903). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). 14 Introdotta dal n. II 1 dell’all. all’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 201889). 15 RS 211.435.1 16 RS 151.3 17 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). |
Art. 818
18 Abrogato dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). |
Art. 10 Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici
1 L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita. 2 La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC19.20 3 Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 199821 sulla medicina della procreazione.22 19 RS 211.112.2 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). 21 RS 810.11 22 Introdotto dall’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 20003068). |
Art. 12 Incasso
1 Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano. 2 All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri. 3 Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un’autorità federale.23 23 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). |
Art. 13 Condono o riduzione di emolumenti e disborsi 24
1 Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:
2 Se non possono essere addebitati alla persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 o se non possono essere riscossi, i disborsi connessi con una prestazione o con un’attività di interesse pubblico sono a carico dell’ufficio dello stato civile. 3 Se non possono essere addebitati a qualcuno, i disborsi connessi con l’aggiornamento del registro dello stato civile sono a carico dell’ufficio dello stato civile competente per la documentazione. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 201639195109). |
Art. 16 Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all’evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l’inizio dell’anno civile. 2 Il Dipartimento procede all’adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l’indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all’ultima indicizzazione. 3 Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori. |
Allegato 1 28
28 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 20103037). Aggiornato dal n. II dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6451), dal n. I dell’O del 14 mag. 2014 (RU 2014 1325), dal n. II dell’O del 26 ott. 2016 (RU 201639195109), dal n. II 1 dell’all. all’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (RU 201889), dai n. I delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4303) e del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3801). |
(art. 4 cpv. 1 lett. a) |
Prestazioni degli uffici dello stato civile |
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Il trasferimento dei dati personali dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (art. 93 OSC29) e il rilevamento obbligatorio di dati (art. 7 e 8 OSC) e di persone (art. 15a cpv. 1 e 2 OSC) nel registro dello stato civile non sono soggetti a emolumenti.
29 RS 211.112.2 |
Allegato 2 30
30 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 20103037). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 201639195109). |
(art. 4 lett. b) |
Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile |
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Il riconoscimento di una decisione o un atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 198731 sul diritto internazionale privato (LDIP)(art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1–2 OSC32) e l’ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggetti a emolumenti.
31 RS 291 32 RS 211.112.2 |
Allegato 3 33
33 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 20103037). Aggiornato dal n. II dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6451). |
(art. 4 lett. c) |
Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero |
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34 RS 211.112.2 |
Allegato 4 35
35 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 20103037). Aggiornato dal n. II 1 dell’all. all’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 201889). |
(art. 4 lett. d) |
Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile |
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36 RS 810.11 |
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