Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina: |
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Art. 1 Principio e campo d’applicazione
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:
4 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. 6 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 20 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 8 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 gen. 2017, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 245). 9 Introdotta dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981). |
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200416 sugli emolumenti. |
Art. 3 Calcolo degli emolumenti in generale 17
1 Fatto salvo l’articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.18 2 La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981). |
Art. 3a Emolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali 19
1 Per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni è riscosso un emolumento forfettario alla settimana e per ciascun apparecchio target. 2 L’emolumento è calcolato dividendo i costi delle licenze per il numero di licenze nonché per il numero di settimane dell’anno. 3 Il periodo di calcolo inizia non appena il programma informatico speciale è stato installato con successo su un apparecchio target. 4 Se la trasmissione dei dati da un’applicazione esplicitamente richiesta non funziona subito dopo l’installazione, nonostante i test abbiano avuto esito positivo, l’impiego è interrotto e non sono riscossi emolumenti. 5 Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti. 6 Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata. 7 Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1. 8 Gli emolumenti sono riscossi una volta terminato l’utilizzo. 9 Fedpol valuta periodicamente l’utilizzo dei programmi informatici speciali e il calcolo degli emolumenti. 19 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019 (RU 2019 981). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022472). |
Art. 5 Incasso
1 Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione. 2 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 ottobre 201520 sugli emolumenti del DFAE. |