Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina: |
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Art. 1 Principio e campo d’applicazione
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:
2 RS 120 4 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. 5 RS360 7 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 gen. 2017, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 245). 8 Introdotta dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981). 10 RS 152.3 11 RS 312.2 12 RS 143.11 13 RS 514.541 14 RS 941.411 |
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200415 sugli emolumenti. 15 RS 172.041.1 |
Art. 3 Calcolo degli emolumenti in generale 16
1 Fatto salvo l’articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.17 2 La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981). |
Art. 3a Emolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali 18
1 L’emolumento per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ammonta a 13 750 franchi. 2 Questa tariffa si applica all’utilizzo di un programma informatico speciale per un periodo massimo di un mese e per ciascun apparecchio target. 3 Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1. 4 Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata. 5 Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti. 6 Fedpol valuta ogni due anni il calcolo degli emolumenti. Conclusa la valutazione, presenta un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia e gli sottopone proposte per il seguito. 18 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981). |
Art. 5 Incasso
1 Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione. 2 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 ottobre 201519 sugli emolumenti del DFAE. 19 RS 191.11 |