Ordinanza
sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di polizia
(Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
del 4 maggio 2016 (Stato 1° dicembre 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
1
Art. 1 Principio e campo d’applicazione
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
- a.
- le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24cdella legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b.
- le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d’entrata o di un’espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione4;
- c.
- le prestazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;
- d.
- le decisioni e le prestazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- e.7
- le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l’entrata sul territorio di queste ultime;
- f.8
- la messa a disposizione di apparecchi tecnici speciali nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 9 dell’ordinanza del 17 novembre 19999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:
- a.
- legge del 17 dicembre 200410 sulla trasparenza;
- b.
- legge federale del 23 dicembre 201111 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni;
- c.
- ordinanza del 20 settembre 200212 sui documenti d’identità;
- d.
- ordinanza del 2 luglio 200813 sulle armi;
- e.
- ordinanza del 27 novembre 200014 sugli esplosivi.
2 RS 120
4 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.
5 RS360
7 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 gen. 2017, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 245).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).
10 RS 152.3
11 RS 312.2
12 RS 143.11
13 RS 514.541
14 RS 941.411
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200415 sugli emolumenti.
15 RS 172.041.1
Art. 3 Calcolo degli emolumenti in generale 16
1 Fatto salvo l’articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.17
2 La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).
Art. 3a Emolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali 18
1 L’emolumento per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ammonta a 13 750 franchi.
2 Questa tariffa si applica all’utilizzo di un programma informatico speciale per un periodo massimo di un mese e per ciascun apparecchio target.
3 Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1.
4 Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.
5 Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.
6 Fedpol valuta ogni due anni il calcolo degli emolumenti. Conclusa la valutazione, presenta un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia e gli sottopone proposte per il seguito.
18 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).
Art. 4 Supplemento
Per le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, fedpol può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 5 Incasso
1 Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.
2 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 ottobre 201519 sugli emolumenti del DFAE.
19 RS 191.11
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.