Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione ordina: |
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni fornite dalle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). 2 Non è applicabile:
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Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Sempre che la presente ordinanza non preveda disciplinamenti particolari, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20042 (OgeEm). |
Art. 3 Prestazioni soggette a emolumento
Sono soggetti a emolumento le prestazioni di lavoro del personale del DDPS fornite a privati, Cantoni, Comuni e altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività sovrane nonché i costi dei mezzi d’esercizio utilizzati a tale scopo e del materiale dell’esercito. |
Art. 4 Domanda
1 Chi intende avvalersi di una prestazione del DDPS deve presentare una domanda scritta all’unità amministrativa competente del DDPS. 2 L’unità amministrativa decide sulla domanda. In caso di prestazioni con considerevole impiego di personale o di materiale, prima del rilascio dell’autorizzazione essa deve ottenere l’approvazione della Segreteria generale del DDPS. |
Art. 4a Costi per l’esercizio della Centrale nazionale d’allarme (CENAL) 3
Gli esercenti d’impianti nucleari partecipano alla copertura dei costi d’esercizio della CENAL nell’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP nella misura in cui sono imputabili agli impianti nucleari. 3 Introdotto dall’art. 20 n. 1 dell’O del 20 ott. 2010 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191). |
Art. 5 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti per prestazioni del DDPS sono calcolati in funzione degli oneri, sempre che al riguardo nell’allegato non sia stabilito un importo forfettario. 2 Se l’emolumento è calcolato in funzione degli oneri, sono applicabili le tariffe orarie di cui all’allegato. Esse comprendono i costi del materiale usualmente necessario. 3 Per le prestazioni fornite con aeromobili sono fatturati i costi integrali. I costi sono composti dalle tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree secondo il numero 2 dell’allegato e dagli esborsi per:
4 …5 5 Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 capoverso 2 OgeEm6, è considerata un esborso anche l’imposta sul valore aggiunto. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5447). 5 Abrogato dal n. I dell’O del 17 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5447). |
Art. 6 Supplemento
È riscosso un supplemento del 50 per cento al massimo per:
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Art. 7 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti, riduzione e condono di emolumenti
1 La Segreteria generale del DDPS decide sulla rinuncia alla riscossione di emolumenti giusta l’articolo 3 capoverso 2 OgeEm7 nonché sul differimento, sulla riduzione e sul condono giusta l’articolo 13 OgeEm. 2 I Cantoni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non pagano emolumenti se anch’essi non riscuotono alcun emolumento dalla Confederazione per prestazioni fornite contemporaneamente oppure se, invece dell’emolumento, forniscono un’adeguata controprestazione. |
Allegato 10
10 Aggiornato dal n. II dell’O del 17 nov. 2010 (RU 2010 5447) e dall’art. 82 n. 1 dell’O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967). |
(art. 5) |
Tariffe orarie e importi forfettari |
1 Tariffe orarie per il personale federale |
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