Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordinanza
concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale
delle strade
(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

1

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca agli emo­lu­men­ti ri­scos­si per le de­ci­sio­ni e le pre­sta­zio­ni dell’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le stra­de (USTRA).

Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo  

Gli emo­lu­men­ti per la pro­ce­du­ra d’ap­pro­va­zio­ne del ti­po di vei­co­li si ba­sa­no sull’ar­ti­co­lo 32 e sull’ap­pen­di­ce 3 dell’or­di­nan­za del 19 giu­gno 19952 con­cer­nen­te l’ap­pro­va­zio­ne del ti­po di vei­co­li stra­da­li.

Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti  

Nel­la mi­su­ra in cui la pre­sen­te or­di­nan­za non pre­ve­de un di­sci­pli­na­men­to spe­cia­le, si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 20043 su­gli emo­lu­men­ti.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti  

1 Gli emo­lu­men­ti so­no sta­bi­li­ti:

a.
se­con­do le ali­quo­te fis­se giu­sta l’al­le­ga­to;
b.
se­con­do il di­spen­dio en­tro i li­mi­ti sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to;
c.
se­con­do il di­spen­dio ne­gli al­tri ca­si.

2 Se l’emo­lu­men­to è sta­bi­li­to se­con­do il di­spen­dio, si ap­pli­ca un’in­den­ni­tà ora­ria di 100–300 fran­chi, a di­pen­den­za del­le co­no­scen­ze tec­ni­che ne­ces­sa­rie.

3 Si com­pu­ta­no sol­tan­to le mez­ze ore e le ore la­vo­ra­ti­ve in­te­re.

Art. 5 Rinuncia agli emolumenti 4  

1 I da­ti sull’in­fra­strut­tu­ra so­no for­ni­ti gra­tui­ta­men­te se so­no de­sti­na­ti all’uso pro­prio.5

2 I da­ti dell’in­ven­ta­rio fe­de­ra­le di cui all’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 1 dell’or­di­nan­za del 14 apri­le 20106 ri­guar­dan­te l’in­ven­ta­rio fe­de­ra­le del­le vie di co­mu­ni­ca­zio­ne sto­ri­che del­la Sviz­ze­ra so­no for­ni­ti gra­tui­ta­men­te.

3 I da­ti con­te­nu­ti nel si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne su­gli in­ci­den­ti stra­da­li che, se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 3 dell’or­di­nan­za del 30 no­vem­bre 20187 con­cer­nen­te il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne su­gli in­ci­den­ti stra­da­li, rien­tra­no nel­la com­pe­ten­za di un Can­to­ne, so­no for­ni­ti gra­tui­ta­men­te al Can­to­ne com­pe­ten­te e a ter­zi che li ela­bo­ra­no su suo man­da­to.8

4 I da­ti na­zio­na­li con­te­nu­ti nel si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne su­gli in­ci­den­ti stra­da­li so­no for­ni­ti gra­tui­ta­men­te al­le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 6 dell’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 19989 sull’or­ga­niz­za­zio­ne del Go­ver­no e dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne e a ter­zi che li ela­bo­ra­no su lo­ro man­da­to.10

5 I da­ti na­zio­na­li sul mo­ni­to­rag­gio del traf­fi­co so­no for­ni­ti gra­tui­ta­men­te ai Can­to­ni, al­le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e a ter­zi che li ela­bo­ra­no su lo­ro man­da­to.

6 I da­ti con­te­nu­ti nel sot­to­si­ste­ma SIAC Va­lu­ta­zio­ne del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne sull’am­mis­sio­ne al­la cir­co­la­zio­ne che, se­con­do gli ar­ti­co­li 5 ca­po­ver­so 1 e 7 ca­po­ver­so 1 dell’or­di­nan­za del 30 no­vem­bre 201811 con­cer­nen­te il si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne sull’am­mis­sio­ne al­la cir­co­la­zio­ne, rien­tra­no nel­la com­pe­ten­za di un Can­to­ne, so­no for­ni­ti gra­tui­ta­men­te al Can­to­ne com­pe­ten­te e a ter­zi che li ela­bo­ra­no su suo man­da­to.12

7 I da­ti na­zio­na­li con­te­nu­ti nel sot­to­si­ste­ma SIAC Va­lu­ta­zio­ne del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne sull’am­mis­sio­ne al­la cir­co­la­zio­ne so­no for­ni­ti gra­tui­ta­men­te al­le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e a ter­zi che li ela­bo­ra­no su lo­ro man­da­to.13

8 Il ri­la­scio o il di­nie­go dell’au­to­riz­za­zio­ne per la po­sa e la mo­di­fi­ca di se­gna­le­ti­ca tu­ri­sti­ca lun­go le stra­de na­zio­na­li di pri­ma e se­con­da clas­se so­no gra­tui­ti.14

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6963).

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

6 RS 451.13

7 RS 741.57

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

9 RS 172.010.1

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

11 RS 741.58

12 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

13 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

14 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

Art. 5a Riduzione degli emolumenti 15  

1 I da­ti na­zio­na­li con­te­nu­ti nel si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne su­gli in­ci­den­ti stra­da­li so­no for­ni­ti ai Can­to­ni e a ter­zi che li ela­bo­ra­no su lo­ro man­da­to con una ri­du­zio­ne del 50 per cen­to de­gli emo­lu­men­ti.

2 I da­ti na­zio­na­li con­te­nu­ti nel si­ste­ma di va­lu­ta­zio­ne del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne su­gli in­ci­den­ti stra­da­li e col­le­ga­ti ad al­tri da­ti so­no for­ni­ti ai Can­to­ni e a ter­zi che li ela­bo­ra­no su lo­ro man­da­to con una ri­du­zio­ne del 50 per cen­to de­gli emo­lu­men­ti.

3 I da­ti na­zio­na­li con­te­nu­ti nel sot­to­si­ste­ma SIAC Va­lu­ta­zio­ne del si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne sull’am­mis­sio­ne al­la cir­co­la­zio­ne so­no for­ni­ti ai Can­to­ni e a ter­zi che li ela­bo­ra­no su lo­ro man­da­to con una ri­du­zio­ne del 50 per cen­to de­gli emo­lu­men­ti.

15 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6963). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

Art. 6 Supplemento  

Per de­ci­sio­ni e pre­sta­zio­ni di en­ti­tà ec­ce­zio­na­le, par­ti­co­lar­men­te com­ples­se o ur­gen­ti, può es­se­re ri­scos­so un sup­ple­men­to pa­ri fi­no al 50 per cen­to dell’emo­lu­men­to or­di­na­rio.

Art. 7 Incasso  

1 Gli emo­lu­men­ti di cui ai nu­me­ri 1–4 dell’al­le­ga­to pos­so­no es­se­re ri­chie­sti in an­ti­ci­po o con­tro rim­bor­so.

2 L’USTRA può in­ca­ri­ca­re al­tri ser­vi­zi fe­de­ra­li dell’in­cas­so.

3 Gli emo­lu­men­ti per il ri­la­scio di au­to­riz­za­zio­ni so­no do­vu­ti an­che se l’au­to­riz­za­zio­ne non vie­ne uti­liz­za­ta.

Art.8 Adeguamento al rincaro  

Con ef­fet­to all’ini­zio dell’an­no suc­ces­si­vo, il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni può ade­gua­re le ali­quo­te e i li­mi­ti dell’emo­lu­men­to al rin­ca­ro dell’in­di­ce sviz­ze­ro dei prez­zi al con­su­mo, a con­di­zio­ne che l’au­men­to, a par­ti­re dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za o dall’ul­ti­mo ade­gua­men­to, sia pa­ri o su­pe­rio­re al 5 per cen­to.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione  

L’or­di­nan­za del 19 giu­gno 199516 su­gli emo­lu­men­ti USTRA è abro­ga­ta.

16 [RU 1995 3991, 1998 1796art. 1 n. 3, 2002 4212art. 29 cpv. 2 n. 3, 2003 3369, 2006 16734705n. II 61]

Art. 10 Disposizione transitoria  

Il di­rit­to pre­vi­gen­te ri­ma­ne ap­pli­ca­bi­le per le pro­ce­du­re am­mi­ni­stra­ti­ve e le pre­sta­zio­ni che non so­no an­co­ra con­clu­se al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 11 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2008.

Allegato 17

17 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4743). Aggiornato dal n. I dell’O dell’8 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 569).

(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

Franchi

1

Rilascio o diniego di permessi per le corse d’importazione e di transito transfrontaliere effettuate con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell’O del 13 nov. 196218 sulle norme della circolazione stradale, ONC)

1.1

Permesso unico

1.1.1

In caso di superamento delle dimensioni e del peso entro i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC

80

1.1.2

In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC

tassa di base

200

ulteriori accertamenti necessari, quali verifiche dei tratti

in base al tempo impiegato

1.2

Permesso duraturo

400

2

Rilascio o diniego di permessi per viaggi notturni o domenicali (art. 92 cpv. 4 ONC)

2.1

Permesso unico

60

2.2

Permesso duraturo

400

3

Comunicazione di dati contenuti nei sistemi d’informazione dell’USTRA

3.1

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione

3.1.1

Fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari:

3.1.1.1

Emolumento forfettario per massimo 800 indirizzi all’anno
e per destinatario

200

3.1.1.2

Per ogni indirizzo supplementare

0.25

3.1.2

Fornitura di dati per richiamo di veicoli

280

3.1.3

Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati:

3.1.3.1

Per la fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari

gratuita

3.1.3.2

In tutti gli altri casi

280

3.1.4

Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura

110

3.1.5

Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro

140

3.1.6

Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Persone, per la durata di un anno, per ciascun diritto

2000

3.1.7

Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Veicoli, per la durata di un anno, per ciascun diritto

2000

3.2

Sistema d’informazione sugli incidenti stradali

3.2.1

Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati

280

3.2.2

Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura

110

3.2.3

Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro

140

3.2.4

Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione, per la durata di un anno, per ciascun diritto

2000

3.3

Monitoraggio del traffico

Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, per la durata di un anno, per ciascun diritto

2000

4

Rilascio di carte per tachigrafo

4.1

Carta del conducente

4.1.1

Ordinazione online

70

4.1.2

Richiesta cartacea

85

4.2

Carta dell’officina, ordinazione online

70

4.3

Carta dell’azienda

4.3.1

Ordinazione online

70

4.3.2

Richiesta cartacea

85

4.4

Carta di controllo, ordinazione online

45

4.5

Carte sostitutive: il prezzo è calcolato in funzione della validità residua

5

Rilascio o diniego di autorizzazioni, nonché esami preliminari nel settore delle strade nazionali

5.1

Autorizzazioni per strutture per il rifornimento e il vitto nonché per impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi nelle aree di sosta (art. 7 dell’O del 7 nov. 200719 sulle strade nazionali, OSN)

300–5000

5.2

Autorizzazioni per l’utilizzo delle aree appartenenti alle strade nazionali (art. 29 OSN) e per progetti di costruzione nel settore delle strade nazionali (art. 30 OSN)

300–5000

5.3

Pareri concernenti domande di costruire ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 della legge federale dell’8 marzo 196020 sulle strade nazionali

300–1000

5.4

Esame preliminare di domande di costruzione e di domande per l’autorizzazione di cartelloni pubblicitari nelle aree appartenenti alle strade nazionali, nonché rilascio o diniego dell’approvazione di tale autorizzazione: in base al tempo impiegato

fino a 2 ore

gratuito

da 3 ore in poi, per ciascun esame

150

6

Altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale

fino a 5000

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden