Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina: |
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Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo
Gli emolumenti per la procedura d’approvazione del tipo di veicoli si basano sull’articolo 32 e sull’appendice 3 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali. |
Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti. |
Art. 4 Determinazione degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono stabiliti:
2 Se l’emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un’indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie. 3 Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere. |
Art. 5 Rinuncia agli emolumenti 4
1 I dati sull’infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio.5 2 I dati dell’inventario federale di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 aprile 20106 riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente. 3 I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali che, secondo l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 20187 concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.8 4 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19989 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.10 5 I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato. 6 I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 novembre 201811 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.12 7 I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.13 8 Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti.14 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6963). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743). 11 RS 741.58 12 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743). 13 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743). 14 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743). |
Art. 5a Riduzione degli emolumenti 15
1 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti. 2 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti. 3 I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti. 15 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6963). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743). |
Art. 7 Incasso
1 Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso. 2 L’USTRA può incaricare altri servizi federali dell’incasso. 3 Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l’autorizzazione non viene utilizzata. |
Art.8 Adeguamento al rincaro
Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento. |
Allegato 17
17 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743). |
(art. 4) |
Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali |
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