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Art. 13 Tipi e scelta della procedura
1Il committente può appaltare una commessa pubblica nell’ambito di una procedura libera o selettiva o, a determinate condizioni, mediante trattativa privata. 2Il Consiglio federale fissa conformemente al GPA le condizioni che consentono la scelta dell’aggiudicazione mediante trattativa privata. 3Il Consiglio federale emana norme di concorrenza in materia di progettazione e di prestazione globale.
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Art. 14 Procedura libera
1Il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. 2Tutti i candidati possono presentare un’offerta.
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Art. 15 Procedura selettiva
1Il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. 2Tutti i candidati possono presentare una domanda di partecipazione. 3Il committente determina, in base all’idoneità giusta l’articolo 9 o 10, i candidati che possono presentare un’offerta. 4Esso può limitarne il numero, se l’aggiudicazione non può essere realizzata efficacemente. Una concorrenza efficace dev’essere tuttavia garantita.
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Art. 16 Aggiudicazione mediante trattativa privata
Il committente aggiudica la commessa direttamente ad un offerente senza bando di concorso.
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Art. 17 Termini
Il Consiglio federale fissa i termini che devono essere osservati secondo il GPA nella procedura di aggiudicazione e nella pubblicazione della decisione di appalto.
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Art. 18 Bando
1Ogni commessa che viene aggiudicata nell’ambito di una procedura libera o selettiva deve essere messa a pubblico concorso singolarmente. 2I committenti di cui all’articolo 2 capoverso 2 e i servizi automobilistici della Posta svizzera, per quanto l’aggiudicazione avvenga in esecuzione delle loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera, possono pubblicare le commesse previste per un determinato periodo di tempo in un unico bando. Essi possono mettere a concorso queste commesse anche nell’ambito di un sistema di verifica giusta l’articolo 10.1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L sull’organizzazione delle poste del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).
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Art. 19 Requisiti formali
1Gli offerenti devono presentare le loro domande di partecipazione e la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo. Domande di partecipazione alla procedura possono anche essere inoltrate per telegramma, telex o telefax. 2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. 3Il committente esclude dalla procedura ulteriore le offerte e le domande di partecipazione con lacune formali rilevanti.
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Art. 20 Trattative
1Trattative possono essere condotte, a condizione che: - a.
- ne sia fatta menzione nel bando; o
- b.
- nessuna offerta risulti più conveniente dal profilo economico giusta l’articolo 21 capoverso 1.
2Il Consiglio federale disciplina la procedura secondo i principi della confidenzialità, della forma scritta e della parità di trattamento.
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Art. 21 Criteri d’aggiudicazione
1L’offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l’appalto. Essa viene determinata considerando diversi criteri, in particolare il termine, la qualità, il prezzo, l’economicità, i costi d’esercizio, il servizio clientela, l’idoneità della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale, il valore tecnico e la formazione di persone nella formazione professionale di base. Quest’ultimo criterio può essere preso in considerazione soltanto per gli appalti non sottoposti a trattati internazionali.1 1bisSe il committente ripartisce le prestazioni che intende acquistare in prestazioni parziali (lotti), può stabilire che un offerente riceva unicamente un numero limitato di lotti. Deve indicarlo nel bando.2 2I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d’importanza. 3Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l’aggiudicazione dell’appalto può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 773; FF 2013 4673 4689). 2 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
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Art. 22 Conclusione del contratto
1Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione, tranne nel caso in cui il Tribunale amministrativo federale abbia attribuito ad un ricorso effetto sospensivo giusta l’articolo 28 capoverso 2. 2Se è pendente una procedura di ricorso contro la decisione di aggiudicazione, il committente comunica senza indugio la conclusione del contratto al Tribunale amministrativo federale.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 23 Notificazione di decisioni
1Il committente notifica le decisioni, motivate sommariamente, di cui all’articolo 29 secondo i dettami dell’articolo 24 capoverso 1 o mediante recapito. 2Su richiesta, il committente deve comunicare senza indugio agli offerenti non considerati le seguenti informazioni: - a.
- la procedura d’aggiudicazione seguita;
- b.
- il nome dell’offerente scelto;
- c.
- il prezzo dell’offerta scelta o i prezzi inferiore e maggiore delle offerte considerate per la procedura di aggiudicazione;
- d.
- i motivi essenziali dell’eliminazione;
- e.
- le caratteristiche essenziali e i vantaggi dell’offerta scelta.
3Il committente non deve comunicare le informazioni di cui al capoverso 2 qualora: - a.
- fossero contrarie al diritto federale o lesive di interessi pubblici;
- b.
- fossero lesi interessi economici legittimi degli offerenti o la concorrenza leale tra gli stessi.
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Art. 24 Pubblicazioni
1Le pubblicazioni avvengono in un organo designato dal Consiglio federale. 2I bandi di concorso e le aggiudicazioni devono sempre essere pubblicati. 3Per commesse edili e relative forniture nonché servizi nell’ambito di progetti di costruzione, il bando di concorso e l’aggiudicazione avvengono almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione, mentre per altre forniture e servizi in almeno due lingue ufficiali. 4Se una commessa prevista non è pubblicata in lingua francese, al bando dev’essere allegato un riassunto in lingua francese, inglese o spagnola.
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Art. 25 Statistica
Il committente elabora annualmente una statistica sui suoi acquisti conformemente al GPA e la trasmette al servizio federale competente.
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