1 In assenza di concorrenza il committente può concordare con l’offerente un diritto d’esame per quanto concerne il calcolo del prezzo, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi.
2 La verifica del prezzo può essere eseguita presso l’offerente e i subappaltatori dal competente servizio di revisione interna o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente estero o di subappaltatori esteri, il competente servizio di revisione interna o il CDF può chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati.6
3 Gli offerenti e i subappaltatori che forniscono prestazioni essenziali sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell’organo di verifica competente tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.
4 La verifica del prezzo è basata in particolare sulla contabilità finanziaria e gestionale dell’offerente o del subappaltatore nonché sul calcolo preventivo o retrospettivo del prezzo del contratto fondato su tale contabilità. Il calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso nel settore, i supplementi di rischio e l’utile.
5 Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso della differenza o una futura riduzione del prezzo, sempre che il contratto non preveda disposizioni contrarie al riguardo. La verifica non può comportare un aumento del prezzo.
5 RS 235.1
6 Nuovo test del per. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 21 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).