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Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione. 2 Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un’unità dell’Amministrazione federale o da una commissione parlamentare.4 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). |
Art. 2 Scopo della procedura di consultazione
1 La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni della Confederazione. 2 La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie. |
Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione 5
1 La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:
2 Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1. 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). |
Art. 3a Rinuncia a una procedura di consultazione 6
1 Si può rinunciare a una procedura di consultazione se:
2 La rinuncia alla procedura di consultazione dev’essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano. 6 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). |
Art. 4 Partecipazione
1 Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere. 2 Sono invitati a esprimere il proprio parere:
3 La Cancelleria federale tiene l’elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a–d. 7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). |
Art. 5 Indizione 9
2 La procedura di consultazione su un progetto dell’Assemblea federale è indetta dalla commissione parlamentare competente. 3 La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pubblicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione. 9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). |
Art. 6 Organizzazione 10
1 L’autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente. 2 Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell’Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccoglierne i risultati. 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). |
Art. 6a Requisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti 11
Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all’articolo 141 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento. 11 Introdotto dal n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 (Diverse modifiche del diritto parlamentare), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873) 12 RS 171.10 |
Art. 7 Forma e termine 13
1 La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie. 2 L’autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate. 3 Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato:
4 Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l’urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione. 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). |
Art. 8 Trattazione dei pareri
1 Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta. 2 I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.14 14 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). |
Art. 9 Pubblicità
1 Sono accessibili al pubblico:
2 I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine. 3 La legge del 17 dicembre 200416 sulla trasparenza non è applicabile. 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). 16 RS 152.3 |
Art. 1017
17 Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619). |
Art. 11 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:
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Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 200519 19 DCF del 17 ago. 2005. |