Ordinanza
sulla procedura di consultazione
(Ordinanza sulla consultazione, OCo)
del 17 agosto 2005 (Stato 1° aprile 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 18 marzo 20051 sulla procedura di
consultazione (LCo),
ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 12
1 La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un’unità dell’Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).
2 Per quanto una legge o un’ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamentari.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 23
3 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Sezione 2: Pianificazione e coordinamento 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 3 Pianificazione 5
Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano costantemente.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 4 Coordinamento 6
(art. 5 cpv. 3 LCo)
1 Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri.
2 La Cancelleria federale provvede a coordinare le consultazioni sul piano temporale.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 4a Esame da parte della Cancelleria federale 7
1 Prima dell’indizione della procedura di consultazione l’autorità responsabile sottopone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame.
2 Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell’articolo 3a LCo.
7 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 5 Informazione e pubblicazione
1 La Cancelleria federale informa semestralmente il Consiglio federale, gli Uffici dei due Consigli, i Cantoni, i partiti politici e i mezzi d’informazione sulle consultazioni previste.
2 Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.8
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Sezione 3: Indizione
Art. 6 Obbligo di motivare 9
Nella proposta all’autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui:
- a.
- la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo 3 capoverso 1 LCo oppure secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCo;
- b.
- se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCo.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 7 Contenuto e lingua della documentazione 10
1 La documentazione comprende:
- a.
- il progetto da porre in consultazione;
- b.
- il rapporto esplicativo;
- c.
- le lettere d’informazione ai destinatari;
- d.
- l’elenco dei destinatari.
2 Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.
3 Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali:
- a.
- per i trattati internazionali, se il progetto è urgente;
- b.
- per le consultazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 8 Rapporto esplicativo 11
1 Il rapporto esplicativo dà una visione d’insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.
2 Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.
3 Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare:
- a.
- le ripercussioni sul personale, sull’organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all’esecuzione;
- b.
- la necessità di pianificare l’attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all’esecuzione;
- c.
- il tempo necessario per l’attuazione nei Cantoni e nei Comuni;
- d.
- le ripercussioni economiche.
4 Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all’esecuzione e altri destinatari della norma, contiene spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da emanare.
5 Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 9 Lettera d’informazione ai destinatari 12
1 La lettera d’informazione ai destinatari della consultazione indica:
- a.
- la decisione di indire la consultazione;
- b.
- il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;
- c.
- l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.
2 La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.
3 La lettera d’informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 10 Elenco dei destinatari 13
(art. 4 cpv. 2 e 3 LCo)
1 Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall’autorità responsabile.
2 Non vi figurano unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199814 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
14 RS 172.010.1
Art. 11 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie della Confederazione
1 Il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie della Confederazione sono invitati a esprimere il loro parere sui progetti riguardanti le procedure di loro competenza.
2 Sui progetti riguardanti lo statuto, l’organizzazione o l’amministrazione del Tribunale federale o di un’altra autorità giudiziaria della Confederazione, il Tribunale federale e l’altra autorità giudiziaria interessata della Confederazione sono invitati a esprimersi prima dell’indizione della consultazione nell’ambito di un’indagine conoscitiva. Sono nuovamente invitati a esprimere il proprio parere nel corso della consultazione.
Art. 12 Informazione 15
(art. 5 LCo)
1 L’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.
2 La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordinanza.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 13 Annuncio 16
(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)
1 La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consultazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LCo.
2 Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Sezione 4: Svolgimento
Art. 14 Pubblicazione della documentazione 17
(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)
La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 15 Forma dei pareri
(art. 7 cpv. 1 LCo)
I pareri sono inoltrati in forma cartacea o in forma elettronica.
Art. 16 Pubblicazione dei pareri 18
(art. 9 cpv. 1 LCo)
Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubblico i pareri pervenuti e i verbali di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 1719
19 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Sezione 5: Risultati della procedura di consultazione e seguito
Art. 18 Proposta 20
(art. 8 LCo)
1 Nella proposta all’autorità competente per l’adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione.
2 Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occorre dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 19 Allegati alla proposta
1 In allegato alla proposta figurano:
- a.
- il rapporto sui risultati;
- b.
- il progetto di atto e, per i progetti del Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale, il progetto di messaggio, sempreché non sia stata formulata una proposta al Consiglio federale riguardo al seguito;
- c.
- il progetto dei comunicati stampa.
2 Gli allegati sono allestiti nelle tre lingue ufficiali.
3 Se il Tribunale federale lo richiede, il suo parere è ripreso integralmente nel progetto di messaggio.
Art. 20 Rapporto sui risultati 21
(art. 8 LCo)
1 Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.
2 I parerisulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato.
3 I verbali delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 21 Pubblicazione e informazione 22
1 Immediatamente dopo che l’autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.
2 Immediatamente dopo la decisione, l’autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati.
3 La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Sezione 5a: Motivazione della rinuncia a una consultazione2323 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
23 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).
Art. 21a
Se, fondandosi sull’articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo:
- a.
- nella proposta di adozione del progetto interessato;
- b.
- nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 22 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 17 giugno 199124 sulla procedura di consultazione è abrogata.
24 [RU 1991 1632, 1996 1651art. 22]
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.