Oggetto e campo d’applicazione (1 - 1)
Accreditamento (2 - 6)
Autorizzazione d’accesso al Centro media (7 - 11)
Disposizioni comuni (12 - 14)
Disposizioni finali (15 - 16)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 62f della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione ordina: |
Sezione 3: Autorizzazione d’accesso al Centro media |
Art. 7 Condizioni
1 Possono chiedere un’autorizzazione d’accesso al Centro media:
2 Sono inoltre autorizzati ad accedere al Centro media i giornalisti in possesso di un accreditamento giornaliero conformemente all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 20032 sull’amministrazione parlamentare. |
Art. 9 Procedura
1 Chi vuole ottenere un’autorizzazione d’accesso deve presentare una domanda scritta. 2 Alla domanda deve essere allegato un attestato in cui il datore di lavoro o il caporedattore certifichino che la persona interessata lavora per loro conto. 3 Il cambiamento di datore di lavoro o la cessazione del rapporto d’impiego comportano la perdita dell’accreditamento. |
Art. 10 Validità
1 L’autorizzazione d’accesso è valida:
2 La validità delle autorizzazioni d’accesso conformemente al capoverso 1 lettera a o b è prorogata se il titolare conferma per scritto che le condizioni di cui all’articolo 7 sono ancora adempiute. |