Ordinanza
sull’accreditamento dei giornalisti presso
il Centro media di Palazzo federale e sull’autorizzazione d’accesso al Centro media
(OAGio)
del 30 novembre 2012 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 62f della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina l’accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale (Centro media) e l’autorizzazione d’accesso al Centro media.
2 La presente ordinanza non si applica ai rappresentanti dei media esteri; il loro accreditamento è disciplinato dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Sezione 2: Accreditamento
Art. 2 Condizioni
1 I giornalisti ottengono l’accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 60 per cento di un impiego a tempo pieno, svolgono un’attività giornalistica che copre l’attualità di Palazzo federale per media accessibili a un ampio pubblico.
2 È considerata attività giornalistica anche la cronaca fotografica.
Art. 3 Competenza
La Cancelleria federale è competente per l’accreditamento dei giornalisti.
Art. 4 Procedura
1 Chi vuole essere accreditato deve presentare una domanda scritta.
2 La domanda deve comprovare che le condizioni previste nell’articolo 2 sono adempiute.
3 Per i giornalisti con datore di lavoro fisso è sufficiente come prova un attestato del datore di lavoro in cui figurino il periodo in cui è svolta l’attività giornalistica e il relativo grado di occupazione, nonché il rapporto di impiego. I giornalisti indipendenti devono fornire la prova avvalendosi di documenti adeguati.
4 Prima di decidere, la Cancelleria federale sottopone la domanda per parere ai Servizi del Parlamento e al Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale.
5 Il cambiamento di datore di lavoro e la cessazione del rapporto d’impiego comportano la perdita dell’accreditamento.
Art. 5 Validità
1L’accreditamento vale sino alla fine della legislatura in corso.
2 Viene rinnovato se il titolare conferma per scritto che le condizioni di cui all’articolo 2 sono ancora adempiute.
Art. 6 Effetti
I giornalisti accreditati hanno diritto alle seguenti agevolazioni di lavoro:
- a.
- possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per loro dal Governo, dall’amministrazione o dall’Assemblea federale;
- b.
- possono accedere gratuitamente ai documenti pubblicati dal Governo e dall’amministrazione in forma stampata o elettronica quali Foglio federale, raccolte di leggi, Annuario federale, messaggi e rapporti, comunicati e altre informazioni;
- c.
- hanno accesso a tutti i locali a loro disposizione presso il Centro media;
- d.
- possono usare le postazioni e gli strumenti di lavoro nel Centro media, nei limiti delle disponibilità. La Cancelleria federale mette a loro disposizione le postazioni e gli strumenti di lavoro d’intesa con il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale. Disciplina le pertinenti condizioni in un regolamento;
- e.
- possono usare le caselle postali nel Centro media, nei limiti delle disponibilità. Le modalità sono convenute con il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale;
- f.
- possono accedere elettronicamente ai comunicati diffusi dalle agenzie di stampa;
- g.
- sono incorporati nel sistema d’allarme gestito in comune dalla Cancelleria federale e dal Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale;
- h.
- ricevono l’accesso alle pagine di news.admin.ch protette da codici d’accesso.
Sezione 3: Autorizzazione d’accesso al Centro media
Art. 7 Condizioni
1 Possono chiedere un’autorizzazione d’accesso al Centro media:
- a.
- i giornalisti che non adempiono le condizioni di accreditamento previste nell’articolo 2;
- b.
- i collaboratori tecnici con datore di lavoro fisso che per l’esercizio della loro professione necessitano di un accesso permanente al Centro media.
2 Sono inoltre autorizzati ad accedere al Centro media i giornalisti in possesso di un accreditamento giornaliero conformemente all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 20032 sull’amministrazione parlamentare.
Art. 8 Competenza
La Cancelleria federale è competente per il rilascio delle autorizzazioni d’accesso.
Art. 9 Procedura
1 Chi vuole ottenere un’autorizzazione d’accesso deve presentare una domanda scritta.
2 Alla domanda deve essere allegato un attestato in cui il datore di lavoro o il caporedattore certifichino che la persona interessata lavora per loro conto.
3 Il cambiamento di datore di lavoro o la cessazione del rapporto d’impiego comportano la perdita dell’accreditamento.
Art. 10 Validità
1 L’autorizzazione d’accesso è valida:
- a.
- un anno per i giornalisti (art. 7 cpv. 1 lett. a);
- b.
- sino alla fine della legislatura in corso per collaboratori tecnici con datore di lavoro fisso (art. 7 cpv. 1 lett. b);
- c.
- il giorno nel quale è valido l’accreditamento per i titolari di un accreditamento giornaliero (art. 7 cpv. 2).
2 La validità delle autorizzazioni d’accesso conformemente al capoverso 1 lettera a o b è prorogata se il titolare conferma per scritto che le condizioni di cui all’articolo 7 sono ancora adempiute.
Art. 11 Effetti
I detentori di un’autorizzazione d’accesso hanno diritto alle agevolazioni di lavoro di cui all’articolo 6 lettere a e c.
Sezione 4: Disposizioni comuni
Art. 12 Tessera d’accesso
1 La Cancelleria federale rilascia ai giornalisti accreditati e ai detentori di un’autorizzazione d’accesso una tessera sotto forma di badge nel quale i diritti d’accesso sono registrati elettronicamente.
2 Alla scadenza dell’accreditamento o dell’autorizzazione d’accesso il badge deve essere restituito alla Cancelleria federale, salvo che non sia stata presentata una domanda di proroga dell’accreditamento, rispettivamente dell’autorizzazione d’accesso.
Art. 13 Elenco pubblico
1 La Cancelleria federale pubblica un elenco elettronico dei giornalisti che sono accreditati o che sono detentori di un’autorizzazione d’accesso al Centro media.
2L’elenco contiene:
- a.
- il nome e il cognome del giornalista;
- b.
- il nome dell’organo d’informazione per il quale il giornalista lavora;
- c.
- il diritto d’accesso conferito.
Art. 14 Revoca dell’accreditamento o dell’autorizzazione d’accesso
La Cancelleria federale revoca l’accreditamento o l’autorizzazione se:
- a.
- le condizioni di cui all’articolo 2 rispettivamente all’articolo 7 non sono più adempiute; o
- b.
- vi è abuso manifesto delle agevolazioni di lavoro di cui all’articolo 6 rispettivamente all’articolo 11.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Disposizione transitoria
Gli accreditamenti e le autorizzazioni d’accesso ancora validi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza mantengono la loro validità sino al termine della legislatura in corso rispettivamente per un anno.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.