Sezione 3: Prestazioni linguistiche |
Art. 6 Tipi di prestazioni
Le prestazioni linguistiche comprendono segnatamente:
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Art. 7 Criteri qualitativi
1 Le prestazioni linguistiche seguono criteri qualitativi tali da contribuire in particolare all’esattezza, alla coerenza, alla semplicità, alla comprensibilità e alla formulazione non sessista dei testi. 2 I criteri qualitativi sono definiti nelle istruzioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 giugno 20103 sulle lingue.4 4 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987). |
Art. 8 Lingue delle prestazioni
1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche sono fornite nelle lingue previste in particolare dalla legislazione sulle lingue e dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. 2 I testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione di cui al capoverso 1, come pure i testi relativi al funzionamento interno dell’Amministrazione federale e destinati ai collaboratori, sono forniti in più lingue nella misura in cui la specifica importanza di tali testi o l’entità della cerchia di destinatari lo giustifica. 3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni. |
Art. 9 Pianificazione concertata
I servizi linguistici dell’Amministrazione federale e i committenti pianificano congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche; fissano i termini di consegna in modo da includere i controlli qualitativi e, trattandosi di pubblicazioni ufficiali, garantire la pubblicazione simultanea dei testi nelle lingue ufficiali. |
Art. 10 Fornitura delle prestazioni
1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche destinate all’Amministrazione federale sono fornite di norma dai servizi linguistici dell’Amministrazione federale. 2 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nei Dipartimenti effettuano di norma le traduzioni e le revisioni dei testi emanati dai rispettivi Dipartimenti. 3 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effettuano di norma:
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Art. 11 Mandati affidati a esterni
1 In caso di sovraccarico o d’urgenza e dopo aver esperito tutte le forme di collaborazione interna, singoli mandati di traduzione o per altre prestazioni linguistiche possono essere affidati a traduttori o altri specialisti esterni, con l’accordo dell’unità cui compete la prestazione linguistica richiesta o per il suo tramite. 2 L’unità interessata ha la responsabilità qualitativa finale per i mandati affidati a esterni secondo il capoverso 1. 3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 19 giugno 19956 sulla traduzione nell’amministrazione generale della Confederazione è abrogata. 6 [RU 1995 3632, 2008 5153all. n. 3, 2010 2653all. n. II 2] |