Ordinanza
sul coordinamento della politica della Confederazione
in favore delle piccole e medie imprese
(OCPPMI)
dell’8 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza ha lo scopo:
- a.
- di migliorare il coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (PMI); e
- b.
- di facilitare l’adozione e l’attuazione di misure destinate a ridurre l’onere amministrativo delle imprese.
Art. 2 Informazione
I Dipartimenti, gli uffici e i servizi dell’Amministrazione federale (unità amministrative) informano i servizi competenti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) quando un progetto o un compito nel loro ambito di competenza possono avere un impatto importante sulle PMI e sull’onere amministrativo delle imprese in generale.
Sezione 2: Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI
Art. 3 Istituzione
Il Consiglio federale istituisce un Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPMI).
Art. 4 Compiti
L’OCPMI svolge i compiti seguenti:
- a.
- coordina in una fase precoce le attività svolte dalla Confederazione in tutti gli ambiti concernenti le PMI;
- b.
- sorveglia l’attuazione delle misure adottate dal Consiglio federale per ridurre l’onere amministrativo delle imprese;
- c.
- rivolge raccomandazioni alle unità amministrative competenti.
Art. 5 Composizione
L’OCPMI è composto del direttore o di un membro della direzione:
- a.
- dell’Ufficio federale di statistica (UST);
- b.
- dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
- c.
- dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);
- d.
- dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI);
- e.
- dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
- f.
- dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- g.
- della SECO;
- h.
- dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
- i.
- della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
(SEFRI)2; e - j.
- dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 6 Sedute e presidenza
1 L’OCPMI si riunisce almeno due volte l’anno.
2 È presieduto dal rappresentante della SECO.
3 A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute dell’OCPMI anche rappresentanti di unità amministrative diverse da quelle enumerate nell’articolo 5.
Art. 7 Procedura decisionale
1 Le unità amministrative rappresentate nell’OCPMI adottano e attuano di comune accordo e all’unanimità le misure necessarie a una cooperazione e un coordinamento efficaci. Se non giungono a un accordo, sottopongono senza indugio al Consiglio federale i dossier controversi.
2 Le raccomandazioni non vincolanti rivolte alle unità amministrative sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri permanenti dell’OCPMI. È permessa l’astensione dal voto. A parità di voti, il voto del presidente conta doppio.
Art. 8 Segreteria
1 La SECO funge da segreteria dell’OCPMI.
2 La segreteria stabilisce l’ordine del giorno delle sedute sulla base delle consultazioni preliminari e delle proposte formulate dalle unità amministrative rappresentate nell’OCPMI.
Sezione 3: Forum PMI
Art. 9 Compiti
Il Forum PMI svolge i compiti seguenti:
- a.
- si pronuncia nell’ambito delle procedure di consultazione esprimendo il punto di vista delle PMI;
- b.
- analizza le regolamentazioni vigenti che causano un considerevole onere amministrativo alle imprese;
- c.
- propone alle unità amministrative competenti semplificazioni e regolamentazioni alternative.
Art. 10 Composizione
1 Il Forum PMI si compone di:
- a.
- un membro della direzione della SECO;
- b.
- almeno sette imprenditori attivi in settori diversi dell’economia;
- c.
- un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica;
- d.
- un rappresentante dei centri di creazione di imprese.
2 Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI.3
3 Nuovo testo giusta il n. I 6.1dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
Art. 11 Sedute e copresidenza
1 Il Forum PMI si riunisce di regola sei volte l’anno.
2 È presieduto congiuntamente da un membro della cerchia degli imprenditori e dal membro della direzione della SECO.
3 A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Forum PMI anche rappresentanti di altre unità amministrative e di organizzazioni economiche.
Art. 12 Compiti della SECO
1 La SECO funge da segreteria del Forum PMI.
2 La SECO svolge i test di compatibilità PMI e le analisi concernenti le regolamentazioni che il Forum PMI è incaricato di esaminare. Di regola coordina i test di compatibilità PMI con le analisi dell’impatto della regolamentazione.
Art. 13 Informazione delle commissioni parlamentari
1 Il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari interessate.
2 I membri del Forum PMI sono a disposizione delle commissioni parlamentari per presentare i risultati dei loro lavori.
Sezione 4: Valutazione e rapporto
Art. 14
1 L’OCPMI e il Forum PMI valutano periodicamente le loro attività.
2 Una volta per legislatura presentano un rapporto al Consiglio federale e al Parlamento.
Sezione 5: Modifica del diritto vigente
Art. 15
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 16
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.