Ordinanza
sull’organizzazione del Consiglio federale
(OOrg-CF)
del 29 novembre 2013 (Stato 1° luglio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 24 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
ordina:
Sezione 1: Collegio governativo
Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale
1 L’ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale è determinato dal momento della loro prima elezione.
2 Esso vale in particolare per la direzione del Collegio in caso di assenza del presidente della Confederazione e del vicepresidente e per il turno di parola in Consiglio federale.2
2 Correzione del 21 gen. 2014 (RU 2014 241).
Art. 2 Ripartizione e preparazione dell’assunzione dei dipartimenti
(art. 35 LOGA)
1 Dopo il rinnovo integrale del Consiglio federale o l’elezione di un nuovo membro, il Consiglio federale nella sua nuova composizione ripartisce i dipartimenti.
2 Durante la prima seduta ordinaria nella sua nuova composizione, il Consiglio federale conferma formalmente la ripartizione dei dipartimenti e designa le supplenze.
3 Dopo la ripartizione, i dipartimenti interessati preparano la trasmissione degli affari in collaborazione con il nuovo capodipartimento.
Art. 3 Partecipazione alle deliberazioni del Consiglio federale
(art. 18 LOGA)
1 Se impossibilitati a partecipare alle deliberazioni del Collegio, i membri del Consiglio federale ne informano tempestivamente il cancelliere della Confederazione.
2 Se non può partecipare alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione è rappresentato da un vicecancelliere.
Art. 4 Obbligo di ricusazione
(art. 20 LOGA)
1 Il presidente della Confederazione constata la ricusazione del membro interessato, del cancelliere della Confederazione o di un vicecancelliere. Se il presidente della Confederazione stesso è interessato da un motivo di ricusazione, spetta al vicepresidente constatare la ricusazione.
2 Se la ricusazione è controversa, il Consiglio federale decide in assenza della persona interessata.
3 Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono partecipare né alla preparazione della decisione né alla procedura di corapporto. Di norma la competenza per l’affare è affidata al supplente.
4 Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono essere presenti alle deliberazioni e non possono partecipare alla procedura decisionale.
Art. 5 Messa a verbale delle sedute
(art. 13 cpv. 3 e 32 lett. c LOGA)
1 Il verbale di una seduta del Consiglio federale si compone:
- a.
- del verbale allargato delle decisioni;
- b.
- degli allegati.
2 Nel verbale allargato delle decisioni è sempre documentato per scritto il contenuto essenziale delle deliberazioni. Esso contiene in particolare informazioni sui seguenti oggetti in deliberazione:
- a.
- affari discussi o evasi singolarmente;
- b.
- affari confidenziali;
- c.
- affari trattati globalmente e approvati;
- d.
- dibattiti;
- e.
- rapporti delle delegazioni;
- f.
- rapporti sulla politica estera;
- g.
- rapporti dei dipartimenti;
- h.
- inchieste.
3 Il verbale allargato delle decisioni è sottoposto per approvazione al Consiglio federale nel corso della seduta successiva.
4 Gli allegati comprendono:
- a.
- i dispositivi delle decisioni del Consiglio federale adottate nella seduta considerata;
- b.
- i verbali delle decisioni relative a tutte le liste degli affari del Consiglio federale;
- c.
- l’elenco delle decisioni prese con procedura semplificata dall’ultima seduta ordinaria;
- d.
- l’elenco delle decisioni presidenziali dall’ultima seduta ordinaria;
- e.
- l’elenco delle note informative;
- f.
- la versione approvata del verbale allargato delle decisioni della seduta precedente.
5 Il Consiglio federale può ordinare misure supplementari per la messa a verbale delle deliberazioni.3
3 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3277).
Art. 6 Relazioni con l’estero
1 Il Consiglio federale stabilisce regolarmente le priorità dei contatti con l’estero che rivestono un grande interesse nazionale.
2 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione comunicano tempestivamente al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le visite ufficiali all’estero pianificate e i ricevimenti ufficiali di ospiti stranieri previsti.
3 Il Consiglio federale prende atto periodicamente di un elenco dei contatti intrattenuti con l’estero dal Consiglio federale, dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione.
Art. 7 Documenti
1 I documenti redatti in nome del Consiglio federale sono firmati dal presidente della Confederazione e dal cancelliere della Confederazione.
2 Su mandato del Consiglio federale il cancelliere della Confederazione firma documenti designati dal Consiglio federale.
Art. 8 Accettazione di omaggi
1 Nell’ambito della loro funzione di magistrati, ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi.
2 L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi del capoverso 1.
3 Se, per motivi di cortesia e nell’interesse generale della Confederazione, i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione non possono rifiutare un omaggio, esso è accettato quale omaggio a favore della Confederazione.
4 Il Consiglio federale decide in merito all’utilizzazione degli omaggi di cui al capoverso 3.
Sezione 2: Presidenza
Art. 9 Compiti direttivi
(art. 25 LOGA)
Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nell’ambito delle deliberazioni parlamentari riguardanti:
- a.
- il programma di legislatura;
- b.
- gli obiettivi annuali del Consiglio federale;
- c.
- la presentazione del rapporto di gestione annuo sui temi che concernono il Consiglio federale quale Collegio.
Art. 10 Attribuzione di mandati
1 Il Consiglio federale può demandare al presidente della Confederazione la trattazione totale o parziale di affari importanti che rientrano nel settore di competenza di un altro membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione.
2 In un caso del genere, il Consiglio federale stabilisce in particolare:
- a.
- la durata del mandato, che non può eccedere il periodo di carica del presidente della Confederazione;
- b.
- la ripartizione delle responsabilità fra il dipartimento competente e il dipartimento del presidente della Confederazione;
- c.
- l’assegnazione di esperti;
- d.
- la reciproca informazione dei dipartimenti interessati e l’informazione del Consiglio federale.
Art. 11 Competenza per affari importanti in situazioni straordinarie
Se in una situazione straordinaria la competenza per un affare importante è affidata al presidente della Confederazione nella sua funzione di capo di dipartimento, il Consiglio federale può decidere se:
- a.
- il vicepresidente del Consiglio federale deve dirigere le deliberazioni del Consiglio federale riguardanti l’affare; o
- b.
- il presidente della Confederazione deve affidare l’affare alla competenza di un altro membro del Consiglio federale.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 12 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.