Sezione 1: Obiettivi, funzioni principali e principi operativi |
Art. 1 Obiettivi e funzioni principali
1 La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e funge da tramite tra il Governo, l’Amministrazione, l’Assemblea federale e il pubblico. 2 La Cancelleria federale si adopera presso il Consiglio federale e i dipartimenti affinché la prassi decisionale del Governo sia coerente e improntata a lungo termine e affinché il principio della collegialità sia rispettato. 3 La Cancelleria federale esercita le funzioni di cui agli articoli 30 e 32–34 LOGA, in particolare le seguenti funzioni principali:
4 La Cancelleria federale adempie inoltre i compiti d’esecuzione che le assegna la legislazione; in particolare:
3 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893). 4 RS 101 5 Nuovo testo giusta l’art.17 dell’O del 14 nov. 2012 sui servizi linguistici, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6457). |
Art. 2 Principi operativi
Oltre ai principi generali dell’attività amministrativa e della direzione dell’Amministrazione (art. 11 e 12 OLOGA), la Cancelleria federale rispetta segnatamente i principi operativi seguenti:
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Sezione 2: Competenze particolari |
Art. 3 Prestazioni linguistiche
1 La Cancelleria federale si impegna a favore del plurilinguismo nell’Amministrazione federale e si adopera per la parità delle lingue ufficiali. 2 Nelle lingue ufficiali, la Cancelleria federale assicura la qualità dei testi destinati alla pubblicazione e di altri testi importanti. |
Art. 4 Supporto legislativo e settori giuridici
1 La Cancelleria federale assicura la qualità della legislazione della Confederazione. In particolare:
2 La Cancelleria federale prepara ed esegue le leggi e le ordinanze nei seguenti settori:
3 All’interno dell’Amministrazione federale, la Cancelleria federale è competente per le questioni relative al diritto parlamentare. In questo ambito prepara in particolare i pareri del Consiglio federale. |
Art. 4a Trasformazione digitale e governance delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 7
La Cancelleria federale svolge i compiti che le sono assegnati dall’ordinanza del 25 novembre 20208 sulla trasformazione digitale e l’informatica. 7 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893). |
Art.5 Pubblicazione di elenchi e dati personali
1 La Cancelleria federale pubblica l’Annuario federale. Questo contiene:
2 Nell’ambito della pubblicazione elettronica dell’Annuario federale, la Cancelleria federale permette l’accesso in linea ai dati di altre persone soltanto se risulta opportuno e necessario tenuto conto della funzione svolta da queste ultime. 3 La Cancelleria federale può pubblicare organigrammi e altri elenchi o delegarne la pubblicazione ad altre unità amministrative. 4 ...9 5 La Cancelleria federale permette a persone esterne all’Amministrazione l’accesso in linea ai dati personali degli impiegati dell’Amministrazione federale che fungono da interlocutori per i terzi, nella misura in cui la loro funzione lo esiga. 6 Su proposta dell’interessato, la Cancelleria federale può rendere accessibili in linea altri dati personali legati direttamente alla funzione. L’interessato deve essere reso attento ai rischi della procedura in linea. L’interessato può revocare in ogni momento il proprio consenso alla pubblicazione estesa dei propri dati. 9 Abrogato dall’art.13 dell’O del 6 dic. 2013 sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall’UFIT, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4553). |
Art. 5a Banca dati EXE-BRC 10
1 A fini di gestione, controllo e coordinamento degli affari del Consiglio federale, la Cancelleria federale gestisce la banca dati EXE-BRC. 2 La banca dati EXE-BRC contiene, per ciascun affare del Consiglio federale, informazioni e documenti nonché i seguenti dati personali:
3 Su proposta della Cancelleria federale, la Conferenza dei segretari generali stabilisce quante persone abbiano accesso a EXE-BRC mediante procedura di richiamo:
4 La Cancelleria federale accorda i diritti d’accesso alle persone che ne necessitano per svolgere i loro compiti e secondo l’estensione necessaria.12 10 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2311). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765). |
Art. 6 Pubblicazione di studi, valutazioni e rapporti esterni 13
1 La Cancelleria federale offre in Internet una piattaforma sulla quale è possibile pubblicare studi, valutazioni e rapporti realizzati al di fuori dell’Amministrazione14. 2 Con la pubblicazione sono fornite indicazioni relative in particolare al servizio mandante, al mandatario, alle spese e al bilancio gravato. 3 La pubblicazione avviene in modo decentralizzato per il tramite dei dipartimenti e degli uffici federali. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765). 14 Consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Studi, rapporti e valutazioni dell’Amministrazione federale. |
Art. 6a Portale elettronico delle autorità 15
La Cancelleria federale può rendere accessibile al pubblico per via elettronica l’offerta di informazioni e le prestazioni delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altre organizzazioni che adempiono compiti statali. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni e la partecipazione finanziaria dei Cantoni sono disciplinate da convenzioni di diritto pubblico. 15 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6177). |
Art. 7 Altre competenze in materia di informazione e comunicazione
1 La Cancelleria federale sostiene i dipartimenti e gli uffici federali che ne fanno richiesta nell’esercizio dei loro compiti in materia di comunicazione. 2 La Cancelleria federale cura l’uniformità dell’identità visiva dell’Amministrazione federale. 3 Essa gestisce il Centro media di Palazzo federale. 4 ...16 5 La Cancelleria federale rappresenta gli interessi dei dipartimenti in seno alla Biblioteca del Parlamento. 16 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765). |
Art. 8 Legalizzazioni
Nell’ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti:
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Art. 9 Situazioni particolari o straordinarie
1 La Cancelleria federale assicura la formazione dell’Amministrazione federale in materia di gestione delle crisi. 1bis In situazioni particolari o straordinarie che concernono più di un dipartimento la Cancelleria federale consiglia e assiste i dipartimenti sotto il profilo logistico e metodologico.19 2 Alla Cancelleria federale compete l’organizzazione dell’allarme dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione in caso di evento grave. 3 La Cancelleria federale provvede, unitamente al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, a mantenere l’efficienza operativa dei centri di comando protetti della Confederazione. 19 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 29 nov. 2013 sull’organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134561). |
Sezione 3: Unità amministrativa dell’Amministrazione federale decentralizzata |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 5 maggio 199920 sull’organizzazione della Cancelleria federale è abrogata. 20 [RU 1999 1757, 2002 2827n. III, 2004 4521, 2007 3494477] |
Allegato |
(art. 12) |
Modifica del diritto vigente |
...21 21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 5153. |