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Art. 5 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo 19
1 L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l’autorità competente in materia di parità tra i sessi. 2 L’UFU persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: - a.
- lottare contro ogni forma di discriminazione sessuale diretta o indiretta;
- b.
- promuovere e garantire la parità tra i sessi in tutti gli ambiti;
- c.
- prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFU assume le funzioni seguenti: - a.
- si occupa di questioni inerenti alla politica della parità;
- b.
- partecipa all’elaborazione di atti normativi federali significativi per la parità;
- c.
- elabora raccomandazioni per autorità e privati e redige perizie;
- d.
- informa e sensibilizza il pubblico partecipando a progetti di importanza nazionale ed internazionale, organizzando conferenze ed elaborando pubblicazioni;
- e.
- è l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 201120;
- f.
- accorda aiuti finanziari ai sensi della legge federale del 24 marzo 199521 sulla parità dei sessi (LPar) e dell’ordinanza del 13 novembre 201922 contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e controlla l’esecuzione dei programmi e delle misure finanziati.
4 Inoltre l’UFU adempie i seguenti compiti particolari: - a.
- mette a disposizione dei datori di lavoro uno strumento di analisi standardizzato gratuito ai sensi dell’articolo 13c capoverso 2 LPar;
- b.
- esegue controlli della parità salariale ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del 12 febbraio 202023 sugli appalti pubblici.
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Art. 6 Ufficio federale della cultura
1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) è l’autorità competente per le questioni fondamentali di politica culturale, di promovimento della cultura e di cura e trasmissione di valori culturali. 2 L’UFC persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: - a.
- creare e consolidare le condizioni quadro in cui siano possibili un’attività artistica indipendente ed un’ampia offerta culturale;
- b.
- curare e mantenere il patrimonio culturale, sostenere gli scambi culturali all’interno della Svizzera e con l’estero e promuovere la comprensione tra le comunità linguistiche e culturali.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFC assume le funzioni seguenti: - a.
- definisce e mette in atto una politica culturale globale della Confederazione;
- b.
- elabora e concretizza insieme a comitati interni alla Confederazione ed in collaborazione con terzi misure di sostegno in tutti gli ambiti dell’attività culturale; ne fanno parte segnatamente l’ambito cinematografico, le belle arti e l’arte applicata, la tutela dei monumenti, la protezione del paesaggio abitativo e l’archeologia;
- c.
- controlla, coordina e collabora all’elaborazione ed all’esecuzione del diritto in ambito culturale;
- d.24
- disciplina il trasferimento dei beni culturali e gestisce il Servizio specializzato;
- e.
- gestisce e sostiene istituzioni attive nella raccolta, cura, accesso e mediazione di beni culturali.
4 Inoltre l’UFC adempie i seguenti compiti particolari: - a.25
- ...
- b.
- promuove la formazione dei giovani svizzeri all’estero;
- c.
- sostiene la minoranza culturale Jenisch.
24 Nuovo testo giusta l’art. 28 dell’O del 13 apr. 2005 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 20102653). 25 Abrogata dal n. I dell’O del 10 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5255).
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Art. 7 Archivio federale svizzero
1 L’Archivio federale svizzero (AFS)26 è l’autorità competente in materia di archiviazione dei documenti della Confederazione. 2 L’AFS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: - a.
- contribuire a rendere trasparente e comprensibile l’attività amministrativa sostenendo in tal modo la sicurezza giuridica, la continuità e la razionalità della gestione amministrativa;
- b.
- conservare documenti di valore della Confederazione o di importanza nazionale, renderli accessibili ed analizzarli al fine di consentire la ricerca storica e sociale;
- c.
- promuovere l’archiviazione a livello nazionale ed internazionale.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’AFS assume le funzioni seguenti: - a.
- archivia tutti i documenti della Confederazione che presentano un valore dal punto di vista giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale;
- b.
- salvaguarda i documenti della Confederazione raccogliendoli, preservandoli e conservandoli in condizioni adeguate;
- c.
- concepisce e promuove la gestione delle informazioni nel suo settore di competenze;
- d.
- decide se un documento della Confederazione è degno o meno di essere archiviato in base alla determinazione del suo valore storico e scientifico;
- e.
- rende accessibili i documenti archiviati, li valuta e organizza l’accesso degli utenti agli archivi.
26 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 8 Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)
1 MeteoSvizzera è l’autorità competente nel settore meteorologico e climatologico. 2 MeteoSvizzera persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: - a.
- rilevare in territorio svizzero in modo continuo e capillare dati meteorologici e climatologici nonché informazioni sulla composizione dell’atmosfera significative per il clima;
- b.
- tener conto, nel fornire le prestazioni, dei fabbisogni delle regioni nazionali e delle zone linguistiche e collaborare con altri enti federali, nazionali ed internazionali, in particolare con i Cantoni, i Comuni, gli istituti universitari, l’esercito e la Centrale nazionale di allarme.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, MeteoSvizzera assume le funzioni seguenti: - a.
- fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche per il fabbisogno della comunità. In particolare segnala i fenomeni climatici pericolosi;
- b.
- mette a disposizione informazioni aeronautiche per il Servizio di sicurezza aerea;
- c.
- soddisfa gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti di organizzazioni meteorologiche e climatologiche internazionali;
- d.
- collabora con altri servizi meteorologici e climatologici europei,
- e.
- fornisce prestazioni commerciali per committenti individuali.
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Art. 9 Ufficio federale della sanità pubblica
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l’autorità competente in materia di salute umana, di politica nazionale della sanità, di collaborazione della Svizzera con la politica internazionale della sanità, di sicurezza sociale nei settori malattia e infortunio e nei settori della protezione del consumatore che gli sono stati affidati.27 2 L’UFSP persegue in particolare gli obiettivi seguenti: - a.
- proteggere e promuovere la salute intesa come benessere generale fisico, mentale e sociale;
- b.
- riconoscere precocemente nuove minacce per la salute ed essere sempre pronto a far fronte in modo efficace a crisi;
- c.
- fornire alla popolazione ed alle cerchie attive nel settore sanitario le informazioni necessarie su questioni riguardanti la salute e lo sviluppo sanitario;
- d.
- proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode;
- e.28
- garantire e sviluppare in modo duraturo la sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni;
- f.29
- assicurare l’accesso di tutta la popolazione ad un’assistenza medica completa e a cure di buona qualità mantenendo costi della salute sostenibili.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFSP assume le funzioni seguenti: - a.
- prepara, controlla, coordina e partecipa all’elaborazione ed all’esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni, in special modo nei settori seguenti:30
- 1.
- controllo e lotta alle malattie contagiose, ampiamente diffuse o maligne, in particolare anche la prevenzione di malattie da tossicodipendenza,
- 2.
- radioprotezione,
- 3.
- trapianto di organi, tessuti e cellule,
- 4.31
- medicina riproduttiva, fatte salve le competenze dell’Ufficio federale dello stato civile e dell’Ufficio federale di statistica,
- 5.32
- esami genetici sull’essere umano, fatte salve le competenze dell’Ufficio federale di polizia,
- 6.33
- ricerca sull’essere umano, inclusa la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane,
- 7.34
- impiego di farmaci, prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, stupefacenti, organismi e sostanze chimiche,
- 8.35
- formazione, perfezionamento e aggiornamento nelle professioni mediche accademiche,
- 9.36
- assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare;
- b.37
- indirizza la ricerca in materia di sanità, di assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare e di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche;
- c.38
- collabora alla direzione di importanti processi di politica sanitaria e di politica sociale e all’elaborazione delle basi necessarie allo scopo;
- d.39
- informa sulla protezione della salute, dei consumatori e degli assicurati;
- e.
- controlla le ripercussioni di misure legislative o di altro genere sulla salute;
- f.
- assicura una collaborazione internazionale attiva.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 28 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 29 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 33 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003 (RU 2003 5009). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 34 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013 (RU 2013 1447). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 1 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). 35 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 36 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 37 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
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Art. 10 Ufficio federale di statistica 40
1 L’Ufficio federale di statistica (UST) è l’autorità competente per la statistica ufficiale svizzera. È responsabile del coordinamento della gestione dei dati della Confederazione, della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale. 2 L’UST persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: - a.
- garantire la produzione e la diffusione di risultati statistici rappresentativi sulla situazione e sullo sviluppo della popolazione, dell’economia, della società, del territorio e dell’ambiente in Svizzera in maniera indipendente dal punto di vista tecnico e secondo principi scientifici;
- b.
- assicurare il coordinamento e l’armonizzazione della statistica ufficiale di Confederazione, Cantoni e Comuni;
- c.
- tenere i registri di riferimento di cui all’articolo 10 della legge del 9 ottobre 199241 sulla statistica federale, gestire piattaforme elettroniche di comunicazione centrali della Confederazione, in particolare Sedex, e piattaforme di interoperabilità e offrire servizi di base per il trattamento digitale dei dati;
- d.
- sostenere la Confederazione e, su richiesta, i Cantoni, i Comuni e le cerchie interessate nei settori della scienza dei dati, dei metodi statistici, dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UST assume le funzioni seguenti: - a.
- mette a disposizione di un vasto pubblico informazioni statistiche, analizza dati statistici per cerchie specifiche di utenti e offre consulenze alle cerchie interessate alla statistica;
- b.
- prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente nel settore della statistica pubblica ed elabora il programma statistico quadriennale;
- c.
- progetta, organizza e realizza rilevazioni statistiche e gestisce un pool di dati;
- d.
- cura la stretta collaborazione con la scienza, la ricerca e l’economia nei settori della statistica, della gestione dei dati, della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale;
- e.
- provvede all’integrazione della statistica svizzera nel sistema internazionale, in particolare nel sistema statistico dell’Unione europea;
- f.
- mette a disposizione online un catalogo nazionale dei metadati.
4 Assume inoltre, in stretta collaborazione in particolare con gli altri uffici federali, i ruoli istituzionali seguenti di: - a.
- amministratore svizzero dei dati (Swiss Data Steward) e amministratore dei dati statistici (Statistics Data Steward);
- b.
- Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC) della Confederazione;
- c.
- segreteria della Rete di competenze per l’intelligenza artificiale (CNAI) della Confederazione;
- d.
- segreteria per l’Open Government Data dell’Amministrazione federale centrale.
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Art. 11 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l’autorità competente in materia di sicurezza sociale. 2 L’UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: - a.42
- garantire la sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di protezione civile;
- b.
- sviluppare in modo sostenibile le assicurazioni sociali tenendo conto della situazione sociale ed economica e dei suoi cambiamenti;
- c.
- sostenere e promuovere la politica a favore delle famiglie, dei giovani, dei bambini e della maternità;
- d.43
- ...
- e.
- impegnarsi per raggiungere un equilibrio sociale tra gruppi di popolazione in grado di fornire prestazioni economiche differenti;
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFAS assume le funzioni seguenti: - a.
- prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente in materia di assicurazioni sociali nel proprio ambito di competenze;
- b.
- mette a disposizione le basi decisionali politiche e la documentazione riguardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo settore;
- c.
- informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali;
- d.
- promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le cerchie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto all’interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure sociopolitiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). 43 Abrogata dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
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Art. 12 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 44
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il centro di competenza della Confederazione nei settori della sicurezza alimentare e degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della protezione delle specie nel commercio internazionale.45 2 Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l’USAV persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: - a.
- vigilare sulla garanzia della qualità e sulla protezione dei consumatori all’atto della produzione di derrate alimentari, della fabbricazione di oggetti d’uso e dell’importazione e dell’esportazione di questi prodotti;
- b.
- proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode;
- c.
- vigilare affinché il pubblico sia informato sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, che assumono segnatamente importanza per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute;
- d.
- garantire che gli animali siano indenni da epizoozie trasmissibili ad altri animali e agli esseri umani;
- e.
- vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze e le lesioni e sull’utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato selvatico;
- f.
- promuovere l’apertura dei mercati per le derrate alimentari, gli oggetti d’uso, gli animali e i prodotti animali;
- g.46
- valutare i prodotti fitosanitari per quanto concerne i loro effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori non professionali, dei residenti e degli astanti;
- h.47
- garantire che i prodotti fitosanitari siano omologati conformemente alle prescrizioni.
3 L’USAV prepara e partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori della sicurezza alimentare e degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della protezione delle specie nel commercio internazionale. Controlla e coordina la loro esecuzione.48 4 All’USAV è subordinato, in quanto istituto di ricerca, l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI). L’IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente contagiose nell’intento di impedire danni sanitari ed economici.49 5 All’USAV è aggregata amministrativamente l’Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL). È condotta congiuntamente dai direttori dell’Ufficio federale dell’agricoltura e dell’USAV. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull’esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell’elaborazione del piano di controllo nazionale pluriennale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari in tutte le fasi di produzione lungo la catena alimentare.50 6 AllʼUSAV è aggregato amministrativamente e tecnicamente il servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari.51 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447). 45 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 46 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 47 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 48 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022723). 50 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 1 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441). 51 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760).
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Art. 1352
52 Abrogato dal n. I 4 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
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Art. 14 e 1553
53 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1°gen. 2005 (RU 2004 4123).
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