1 Fedpol dirige:
- a.
- gli Uffici centrali seguenti:
- 1.39
- armi,
- 2. e 3.40 ...
- 4.
- esplosivi e pirotecnica;
- b.41
- ...
- c.
- l’Ufficio centrale nazionale INTERPOL;
- d.42
- il centro nazionale di contatto con Europol;
- e.43
- la Centrale d’allarme per ricevere le comunicazioni e gli allarmi provenienti dagli edifici civili della Confederazione, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette;
- f.44
- il Centro audizioni della Confederazione;
- g.45
- l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- h.46
- il servizio comune di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet, l’individuazione dell’abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d’indagine e l’analisi della criminalità su Internet (SCOCI);
- i.47
- il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione.
2 È il centro di competenza secondo l’articolo 29 paragrafo 2 della Convenzione del 16 maggio 200548 sulla lotta contro la tratta di esseri umani; adempie i compiti di cui all’articolo 15a dell’ordinanza del 23 ottobre 201349 contro la tratta di esseri umani e prende misure volte a prevenire e combattere il traffico di migranti.50
3 Fatte salve speciali disposizioni derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione e dirige il Servizio di coordinazione nell’ambito dei documenti d’identità e di legittimazione.
4 Adempie i compiti in materia di diritto degli stranieri connessi alla sicurezza interna.51
5 Stabilisce i requisiti degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, dirige la loro formazione ed è responsabile del loro impiego. Elabora rapporti di analisi sui rischi e sulle minacce che riguardano il loro impiego.52
6 ...53
7 Assicura la prontezza d’intervento permanente dello Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto e, in caso d’intervento, ne dirige il nucleo operativo.
8 Gestisce i sistemi d’informazione nei settori della polizia e del perseguimento penale.54
9 Può mettere a disposizione delle autorità cantonali apparecchi tecnici speciali nonché programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (art. 269bis–269quater del Codice di procedura penale55; art. 35 cpv. 3 e 36 cpv. 2 della LF del 18 mar. 201656sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni).57
10 Tratta questioni e domande d’informazioni in materia di polizia, guida le relazioni internazionali di polizia e cura la collaborazione di polizia con i tribunali internazionali.
11 Dirige dal punto di vista amministrativo i centri comuni di cooperazione doganale e di polizia di Ginevra e Chiasso.58
12 D’intesa con il DFAE, è responsabile dell’invio, dell’impiego e della direzione degli addetti di polizia. È fatto salvo il potere d’impartire istruzioni del capomissione.59
13 ...60
14 Esercita la vigilanza sui laboratori forensi di analisi del DNA e sui laboratori che allestiscono profili del DNA in materia civile e amministrativa.61
15 D’intesa con il DFAE e le autorità cantonali, dirige e coordina gli interventi del Disaster Victim Identification Team (DVI) svizzero all’estero.62
16 Adempie i compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202063 sui precursori di sostanze esplodenti, sempreché quest’ultima non designi un altro servizio competente.64
17 Fornisce sostegno al Dipartimento nella conduzione del CNAT, dirige l’organo consultivo e ne assicura la prontezza d’intervento.65
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
40 Abrogati dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
41 Abrogata dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
43 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
44 Originaria lett. e.
45 Originaria lett. f.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
47 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20126731).
48 RS 0.311.543
49 RS 311.039.3
50 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023319).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
53 Abrogato dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
55 RS 312.0
56 RS 780.1
57 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).
58 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
59 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
60 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787). Abrogato dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
61 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
62 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).
63 RS 941.42
64 Introdotto dall’all. 2 n. 3 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353).
65 Introdotto dall’all. dell’O del 23 nov. 2022 sul Comitato nazionale contro il terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022765, qui cpv. 16).