1 Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all’elaborazione dei necessari strumenti internazionali:
- a.
- diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluse l’elaborazione e l’esecuzione di accordi in materia di diritti dell’uomo in collaborazione con il DFAE;
- b.15
- diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario nonché le norme sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali;
- c.16
- diritto penale e procedura penale (fatti salvi il diritto penale militare e il diritto penale accessorio), inclusi il diritto internazionale penale e il diritto internazionale in materia di procedura penale e di esecuzione delle pene, l’esecuzione delle pene e delle misure e l’aiuto alle vittime di reati violenti;
- d.17
- organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribunali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali.
2 Nei settori di cui al capoverso 1, l’UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabora perizie all’attenzione dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale.
3 Controlla tutti i progetti di atti normativi sotto il profilo della costituzionalità e della legalità, della conformità al diritto nazionale e internazionale vigente e della compatibilità con lo stesso, della correttezza materiale e, in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF), dell’adeguatezza dal punto di vista della tecnica legislativa e della redazione.
4 Sviluppa principi metodologici per l’elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statuali, in particolare per quanto concerne la loro efficacia ed economicità, e provvede affinché sussistano adeguate possibilità di perfezionamento.
5 Elabora i messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali e prepara l’approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui al capoverso 1.
6 Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli articoli 394 e 395 del Codice penale18 (CP).
6a Garantisce rapidamente un’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d’assistenza giudiziaria, d’estradizione, di consegna nonché sul perseguimento e l’esecuzione penali in via sostitutiva.19
7 È l’autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento internazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le pratiche internazionali in materia di pensioni alimentari, le cause internazionali di diritto successorio e l’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.20
8 Istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il Dipartimento, i ricorsi contro misure locali concernenti la circolazione stradale (art. 3 cpv. 4 della LF del 19 dic. 195821 sulla circolazione stradale), i ricorsi sulle votazioni (art. 81 della LF del 17 dic. 197622 sui diritti politici) e i ricorsi per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio (art. 13 cpv. 1).
9 Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ai Comitati delle Nazioni Unite contro la tortura, per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e per l’eliminazione della discriminazione razziale.23 A tal fine può far capo a consulenti.24
10 Esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali.
11 Gestisce un servizio responsabile del trattamento elettronico dei dati giuridici.
12 Mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti in procedure civili secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 200825 (CPC).26
13 È competente per l’approvazione di progetti pilota cantonali secondo l’articolo 401 CPC.27
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205389).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849).
17 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 5 nov. 2014 (trasferimento del settore «Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero» dal DFGP al DFAE), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3789).
18 RS 311.0. Vedi ora gli art. 381 e 382.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 265).
21 RS 741.01
22 RS 161.1
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4619).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849).
25 RS 272
26 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).
27 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).